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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 09.03.2006 INC.2000.10307

9 mars 2006·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·2,046 mots·~10 min·3

Résumé

Provvedimenti PP

Texte intégral

Incarto n. INC.2000.10307

Lugano 9 marzo 2006

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Edy Meli

  sedente per statuire sul reclamo presentato il 30 dicembre 2005 da

__________  

contro

la decisione 23 dicembre 2005 del Procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi mediante la quale si rifiuta l'"attivazione" del procedimento di cui all'inc. MP __________, nonché la sua congiunzione con quello di cui all'inc. __________;

viste le osservazioni del Procuratore pubblico (16 gennaio 2006) e quelle di __________ (13 gennaio 2006);

visti gli inc. MP ____________ e _____________;

ritenuto e considerato

in fatto ed in diritto

che:

-   nell'ambito del procedimento penale di cui all'inc. MP __________, conseguente ad una denuncia presentata da __________ nel settembre 1997 e completata nel dicembre 1998, il 2 marzo 2000 il magistrato inquirente ha promosso l'accusa nei confronti di __________ per i reati di cui agli artt. 138 cifra 1 (140 cifra 1 previgente), 158 cifra 1 (159 previgente), 251 e 305bis CP, presunti commessi dal 1993 e con riferimento (per i fatti) alle denunce del 1997 e del 1998 (AI 94); Il 26 settembre 2001, l'accusa è stata estesa alle ipotesi di reato di cui agli artt. 146 cpv. CP (148 cpv. 1 previgente), per lo stesso periodo e con riferimento alla denuncia 8 settembre 1997 (AI 212);

-   il 30 ottobre 2002 (VI A20) __________, figlio della denunciante __________, sentito come teste si è detto (rispondendo a specifiche domande del difensore del reclamante) "convinto" della falsità di un documento che "sospetta" come compilato negli uffici di __________ (che ne sarebbe l'ideatore) sulla base di un foglio firmato in bianco dalla madre (cfr. verbale citato, pag. 4);

-   il 14 gennaio 2003, __________, preso atto delle dichiarazioni ______, ha denunciato quest'ultimo per denuncia mendace (indicando però erroneamente l'art. 304 CP), falsa testimonianza e diffamazione (inc. MP __________); non risultano, in relazione a quest'ultimo procedimento, promozioni dell'accusa;

-   con istanza del 4 novembre 2005, __________ chiede attivazione dell'istruttoria nel procedimento conseguente alla sua denuncia (proponendo determinati atti istruttori e contestando l'inattività del magistrato inquirente) e la congiunzione dei procedimenti di cui agli inc. MP __________ e __________ (le parti al procedimento sarebbero le stesse e l'opportunità già implicitamente ammessa con l'AI 352);

-   con decisione del 23 dicembre 2005, il magistrato inquirente respinge l'istanza; egli afferma che tutti gli elementi per determinare (l'eventuale) falsità del documento risultano dall'inc. __________ e che l'incarto __________ è stato "sospeso" in attesa della definizione di tale questione; quanto alla congiunzione, il magistrato inquirente afferma che tra i due incarti non vi è "alcuna connessione oggettiva che giustifichi la congiunzione";

-   contro questa decisione insorge __________ (Reclamo di cui al doc. 1 inc. GIAR 103.2000.7);

-   a dire del reclamante, la decisione di sospensione viola il principio di celerità, essendo passati tre anni dalla denuncia senza che alcun atto istruttorio sia stato effettuato (neppure quelli indicati in denuncia) e che, viste le dichiarazioni del magistrato inquirente in sede di decisione, basterà richiamare i mezzi di prova assunti nella procedura di cui all'inc. __________ (Reclamo, punti 5 e 7, in particolare);

-   quanto alla richiesta di congiunzione, sempre secondo il reclamante, la stessa si fonda sul fatto che la connessione è data dall'importanza del documento che __________ (nel verbale 30 ottobre 2002) ha indicato come possibile falso, documento sul quale si fonderebbero tutte le accuse a carico di __________; non da ultimo, sempre secondo il reclamante, le decisioni di congiunzione dovrebbero fondarsi anche su ragioni d'opportunità, evidenti nel presente caso (Reclamo, punti 10 e 13 in particolare);

-   nelle sue osservazioni (doc. 4, inc. GIAR 103.2000.7), il magistrato inquirente ribadisce inutilità della "riattivazione" del procedimento fino a definizione (eventualmente giudiziale) della falsità del documento, nonché inesistenza di una connessione oggettiva tra i due procedimenti, in quanto la deposizione nella quale il teste avrebbe espresso i suoi dubbi non ha particolare valore per determinare se il documento sia o meno falso;

-   __________, con osservazioni del 13 gennaio 2006 (doc. 5, inc. GIAR 103.2000.7) evidenzia in primo luogo la confusione argomentativa del reclamante che si riferisce a atti da compiere non indicati in denuncia né nel reclamo e ad un procedimento per il quale non è neppure stata promossa l'accusa; nel seguito delle osservazioni, egli precisa come sia giunto alla sua deposizione e come determinati atti istruttori (dell'inc. __________) sembrino confermare i suoi dubbi; logica, sempre a suo dire, la decisione del magistrato inquirente di attendere definizione dei fatti per formulare proposte di merito;

-   __________, accusato in un procedimento, parte civile nell'altro, nonché destinatario dell'atto impugnato, appare legittimato al reclamo; inoltre, il reclamo é tempestivo, quindi ricevibile in ordine;

-   la decisione impugnata, invero, ne contiene due: non congiunzione e sospensione;

-   gli artt. 35 ss. CPP concretizzano il principio dell'indivisibilità del procedimento penale svizzero che, sostanzialmente, vuole che "Di principio, quindi, un procedimento va ritenuto indivisibile allorché più incriminazioni sono contemporaneamente mosse alla stessa persona, ed anche quando concerne più persone in qualità di autori o coautori, istigatori e complici." (GIAR 11.10.2002, 23.2001.19 e citazioni); scopo di tali norme, e del principio, è sostanzialmente quello della garanzia di un giudizio unico (equità), anche se la connessione deve essere constatata e, se del caso, decisa già nella fase predibattimentale (art. 190 CPP; GIAR 9 gennaio 2006, 624.2005.1, cons. 9 e citazioni);

-   nel caso in esame (a prescindere da qualsiasi considerazione sul fatto che in un caso ci si trovi ancora allo stadio delle informazioni preliminari, sull'esistenza degli elementi oggettivi e soggettivi di reato in relazione alle dichiarazioni __________, così come sul significato da dare, in relazione alla questione della falsità al NLP per il reato di complicità in falsità nei confronti di __________ che a suo tempo aveva dichiarato aver redatto il documento su foglio bianco [quindi, non su foglio firmato in bianco], dandolo poi al padre - cfr. VI A 24) sembra evidente che i due incarti (se si preferisce le ipotesi di reato che se ne desumono in relazione al documento) non concernono né la stessa persona né la compartecipazione allo stesso fatto; in realtà si tratta di ipotesi fattuali antitetiche ed antagoniste che non si vede come possano (debbano) essere sottoposte a "unico" giudizio (uno escludendo l'altro);

-   di conseguenza, anche se è evidente che determinati accertamenti possano servire ad entrambi i procedimenti, la decisione del magistrato inquirente non viola le norme di cui agli artt. 35 ss CPP che concretizzano il principio dell'indivisibilità del procedimento penale;

-   quanto all'opportunità cui fa riferimento il reclamante menzionando le norme di cui all'art. 35 ss CPP, va detto che tale principio si riferisce alla (eventuale) possibilità di disgiungere cause connesse e non alla situazione contraria; altre considerazioni di opportunità (meglio, di economia procedurale) come quella di "riunione" per nell'ottica di un'unica raccolta delle prove (per es. sulla formazione del documento) sono di esclusiva competenza del magistrato inquirente (art. 193 CPP) ed esulano da quelle (su reclamo) di questo ufficio, perlomeno nella misura in cui non ledono altri specifici diritti delle parti ai vari procedimenti;

-   di conseguenza la decisione del Procuratore pubblico di non congiungere i due procedimenti non è contraria alle disposizioni legali ed ai principi che presiedono il relativo istituto; il reclamo, su questo punto, deve essere respinto (altre considerazioni esulando dalla competenza di questo giudice, cui compete controllo di legalità delle decisioni);

-   la richiesta di attivazione della procedura di cui all'inc. MP __________ non può che essere trattata come reclamo per ritardata giustizia;

-   in proposito occorre innanzitutto constatare che la decisione di sospensione (del 19 luglio 2005) confermata (se si preferisce ribadita) con l'atto qui impugnato, è irrita; infatti,  il CPP non prevede la possibilità di sospendere formalmente un procedimento, se non nel caso menzionato dall'art 4 CPP (e anche qui solo a seguito di formale eccezione di una parte - GIAR 13 luglio 1995, 374.1995.1); inoltre, ed abbondanzialmente, non risulta che la stessa sia stata notificata ad alcuno;

-   in secondo luogo, trattandosi di procedimenti distinti ed autonomi (come confermato dalla decisione del magistrato inquirente di non congiungerli) ognuno di essi deve, di principio, essere oggetto di quegli atti (d'indagine o d'istruttoria) che permettano le decisioni di competenza del magistrato inquirente ex artt. 184, 185, 198 o 214 CPP (poco importa, che si tratti di acquisizione all'uno di quanto già agli atti dell'altro o dell'acquisizione di nuove elementi di possibile utilità per entrambi - quindi nel rispetto delle norme di acquisizione delle prove e partecipazione), rispettivamente delle relative decisioni, in tempi ragionevoli;

-   ora, se di principio si può concordare con il magistrato inquirente che la definizione della falsità o meno del documento è questione pregiudiziale a entrambe le imputazioni, non basta affermare che gli elementi per stabilire tale falsità risultano dall'incarto MP __________ per rispettare il divieto di ritardata giustizia, occorre che tali atti siano perlomeno acquisiti all'altro incarto, che si vuole separato e distinto;

-   quanto sopra vale a maggior ragione se gli elementi in questione non sono decisivi per stabilire falsità ed autore del falso (come sembrerebbe nel presente caso perché, se fosse vero il contrario, non si vede cosa avrebbe ritardato l'emanazione di una decisione  di non luogo o promozione d'accusa nell'inc. MP __________) e altri elementi (foss'anche solo soggettivi) distinguono i reati ipotizzati, nell'uno rispettivamente nell'altro procedimento, e potrebbero esigere accertamenti che l'attesa di una definizione giudiziale (di merito) della falsità potrebbe compromettere;

-   è quindi contraddittorio affermare (come fa il Procuratore pubblico) da un lato che non vi è connessione tra i due procedimenti, mantenendoli anche formalmente distinti, per poi semplicemente rinviare agli elementi dell'uno (peraltro neppure indicati in modo riconoscibile) per spiegare l'assenza di atti nell'altro; non muta queste considerazioni il fatto che l'accusato di un procedimento sia parte civile nell'altro, già per il solo fatto che questa situazione non è riscontrabile per entrambe le parti in causa (come confermato dai __________ e __________, nel riferimento ai fatti di cui é accusato __________ e relativa parte civile/lesa; cfr. AI 386, punto 3 dei considerandi e AI 385 punto 1);

-   ancorché, come rettamente rilevato dall'osservante __________, né la denuncia né il primo sollecito contenevano richieste d'assunzione di prove specifiche o di acquisizione di atti (richieste sono apparse solamente nello scritto del 13 settembre 2004 (AI 3), è innegabile che nessun atto è stato formalmente esperito (o acquisito) in relazione alla denuncia del 14 gennaio 2003 (cfr. elenco atti) e che ciò non dipende da ostacoli o impossibilità oggettive (cfr. decisione 23 dicembre 2005, secondo paragrafo);

-   questa situazione non è conforme ai principi di diritto che reggono il procedimento penale (che, lo si ripete, il titolare dell'inchiesta ha ritenuto di mantenere distinto e autonomo da quello di cui all'inc. __________), rispettivamente i diritti delle parti; su questo punto il reclamo deve essere accolto con invito al magistrato inquirente a procedere agli incombenti di sua competenza (ovviamente a quelli eseguibili a questo stadio) al fine di permettere l'avanzamento delle informazioni preliminari di cui all'inc. MP __________, rispettivamente emettere una delle decisioni di sua competenza ex artt. 178 ss. CPP;

-   in conclusione, il reclamo laddove chiede l'annullamento del rifiuto di congiunzione tra i procedimenti di cui agli inc. MP __________ e __________ è respinto, laddove chiede la attivazione/riattivazione del procedimento di cui all'inc. __________ (ritardata giustizia per l'assenza di alcun atto d'inchiesta) è accolto ai sensi dei considerandi; il tutto con la presente decisione definitiva a livello cantonale;

-   visto l'esito del reclamo, non si assegnano ripetibili e la tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dello Stato e di __________ nella misura di un mezzo (non in solido, bensì un quarto ciascuno) e del reclamante per l'altro mezzo.

P.Q.M.

viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 251, 303, 304, 307, 173 CPP, 1 ss., 9, 35 ss., 178, 188, 280 ss., 284 e contrario CPP,

decide

1.   Nella misura in cui è rivolto contro il rifiuto di congiunzione degli inc. MP __________            e __________, il reclamo è respinto.

2.   Nella misura in cui è rivolto contro l'inazione del magistrato inquirente nella       conduzione del procedimento di cui all'inc. MP __________, il reclamo è accolto ai            sensi dei considerandi. Il Procuratore pubblico è invitato a procedere, indilatamente,    agli atti di sua competenza nella conduzione/gestione del procedimento.

3.   La tassa di giustizia, fissata in FRS 600.- e le spese di FRS 140.- sono a carico dello           Stato (1/4), dell'osservante __________ (1/4) e del reclamante (1/2). Non si assegnano ripetibili.

4.      Intimazione:

                                                                                 giudice Edy Meli

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