N. 811.99.5 L Lugano, 17 luglio 2000
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
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sedente per statuire sul reclamo presentato il 14 luglio 2000 da
__________, attualmente in carcere preventivo
(patrocinato dall'avv. __________)
contro la decisione 4 luglio 2000 della Procuratrice pubblica dott. __________, che ha provvisoriamente sospeso i colloqui liberi tra l'accusato e la moglie, nel procedimento pendente contro il reclamante per titolo di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti;
atteso che:
il provvedimento impugnato è stato sostituito con la decisione 14 luglio 2000, con la quale la magistrata inquirente ha ripristinato i colloqui tra l'accusato e sua moglie, provvisoriamente sorvegliati e registrati, sino a conclusione degli accertamenti necessari a seguito di recenti sviluppi istruttori;
il reclamo si rivolge unicamente alla prima decisione, lasciando anche intendere che (perlomeno a mente del patrocinatore) la nuova soluzione può essere accettata;
conseguentemente il reclamo è divenuto privo di oggetto e va stralciato dai ruoli, rimanendo riservata in ogni modo l'impugnazione della decisione del 14 luglio 2000, come al richiamo ai rimedi di diritto nella stessa correttamente indicati;
data la situazione non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie;
visti gli art. 280 ss. CPP,
decide:
1. Il reclamo è evaso, in quanto divenuto privo di oggetto.
2. La presente decisione è definitiva.
3. Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
4. Intimazione:
avv. __________, per sé e per l'accusato;
- Procuratrice pubblica dott. __________, sede (con copia del reclamo).
giudice __________