Skip to content

Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 02.05.2000 INC.1999.60908

2 mai 2000·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·1,623 mots·~8 min·4

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

N. 609.99.8 M                                                             Lugano, 2 maggio 2000

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

__________

sedente per statuire sull’istanza inoltrata in data 14 aprile 2000 dal

Procuratore Pubblico avv. __________

intesa ad ottenere la proroga di due mesi, ovvero sino al 9 luglio 2000, del carcere preventivo cui è astretto

__________,

(difeso d’ufficio dall’avv. __________)

nel procedimento penale a suo carico per titolo di atti sessuali con fanciulli, pornografia e violazione del dovere di assistenza o educazione;

lette le osservazioni 20/21 aprile 2000 dell’accusato, che per il tramite del proprio difensore si oppone alla proroga richiesta;

avuti a disposizione gli atti formanti l’inc. MP 2909/99/MV;

ritenuto e considerato

in fatto ed in diritto:

che

questo giudice ha di recente concesso una prima proroga della carcerazione preventiva cui è astretto __________, constatando esistenza di indizi di colpevolezza sufficientemente concreti, assortiti da esigenze istruttorie accompagnate da pericolo di collusione e pericolo di fuga (v. decisione 3 marzo 2000, inc. GIAR 609.99.7, particolarmente consid. 2c, 4b e 6), tuttavia di durata inferiore a quanto postulato dal magistrato inquirente (loc. cit., consid. 7);

predetta decisione di questo giudice è stata confermata dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello con decisione 31 marzo 2000, decisione che riafferma in quanto “pacifica l’esistenza di sufficienti e concreti indizi di colpevolezza” (loc. cit., inc. CRP 60.2000.94, consid. 2 p. 4), il pericolo di collusione “visto l’atteggiamento processuale ed il carattere autoritario e violento del ricorrente, nonché la gravità degli addebiti” (loc. cit., consid. 4 p. 6), infine il pericolo di fuga (loc. cit., consid. 5 p. 7);

il Procuratore Pubblico, richiamati i già ammessi pericoli di fuga e collusione (v. istanza, inc. GIAR 609.99.8 doc. _, p. 2), si vede costretto ad inoltrare la presente, ulteriore istanza di proroga del carcere preventivo a seguito dell’inoltro di un’istanza 10/11 aprile 2000 di complementi istruttori da parte della difesa, l’evasione della quale – parzialmente accolta con decisione 27 aprile 2000 – non può essere garantita entro il termine originariamente prorogato, considerato anche l’imminente picchetto del magistrato inquirente, che interferisce giocoforza sui termini a disposizione per le ulteriori audizioni (ibid.);

l’accusato si oppone alla proroga richiesta, ritenendo “che non sussista più la necessaria premessa della presenza di motivi di interesse pubblico” (osservazioni, inc. GIAR 609.99.8 doc. _ p. 2) e che la proroga richiesta sia comunque di durata eccessiva (ibid.);

l'art. 95 CPP, dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e - segnatamente come nel caso in discussione - proroga del carcere preventivo a norma dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - segnatamente i bisogni dell’istruzione ed un certo pericolo di recidiva (senza dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid. c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3), e ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381);

i menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss.). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128);

si deve allora constatare che sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla dottrina e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare l’ulteriore perdurare della cautelare privazione della sua libertà oltre il termine legale disposto dall’art. 102 cpv. 2 CPP;

circa l’esistenza di sufficienti indizi di colpevolezza, basta qui senz’altro un rinvio alla precedente decisione di proroga 3 marzo 2000 (inc. GIAR 609.99.7, consid. 2c p. 4), confermata e precisata dalla Camera dei ricorsi penali con sentenza 31 marzo 2000 (inc. CRP 60.2000.94 consid. 2 p. 4);

del pari non ragionevolmente contestabile appare il pericolo di collusione con moglie e figli, già ritenuto in precedenza (v. decisione GIAR, cit., consid. 4b; sentenza CRP, cit., consid. 4) e per nulla sminuito dalla generica contestazione “di aver mai avuto un atteggiamento violento o intimidatorio” (osservazioni, cit., p. 2);

pericolo di collusione che, nel caso concreto, certamente non decresce mano a mano che le indagini progrediscono (v. osservazioni, cit., p. 3), neppure in relazione alle prove già raccolte (ibid.): l’atteggiamento processuale assunto dall’accusato, insieme con la sua personalità, fanno ritenere infatti che tale pericolo continui ad “esistere anche dopo la conclusione dell’istruttoria formale predibattimentale, e fino al pubblico dibattimento, in particolare con riferimento a quei mezzi di prova che devono ancora essere assunti o che vengono nuovamente assunti nel corso del dibattimento” (sentenza CRP cit., consid. 4, con rinvio a DTF 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a ed altra giurisprudenza). E l’imminente collocamento dei figli presso una famiglia affidataria non esclude la possibilità teorica di collusione, comunque manifesta anche per rapporto alla moglie;

già essendo discorso di nuovi mezzi di prova che devono ancora essere assunti, ed a valere quale discussione del corrispondente presupposto di legge per l’ulteriore mantenimento della carcerazione preventiva di __________, vale la pena di rammentare l’inoltro di un’istanza di complementi istruttori proposta dall’accusato, e parzialmente accolta dal magistrato inquirente – da cui discende l’esistenza di ulteriori necessità istruttorie, alle quali faranno seguito gli usuali passi formali (deposito atti, chiusura ed emanazione dell’atto d’accusa);

anche per il pericolo di fuga deve bastare il rinvio a quanto già detto (v. decisione GIAR, cit., consid. 6; sentenza CRP, cit., consid. 5), con la precisazione che l’asserita assenza di “un elemento concreto che desse adito a questa possibilità” (osservazioni, p. 3 in fine) dal quale dedurre l’intenzione dell’accusato di rifugiarsi in uno Stato estero non potrebbe, di per sé, inficiare l’apprezzamento dell’insieme delle circostanze che ha portato i giudici a concludere in modo divergente rispetto all’accusato;

per quanto riguarda la proporzionalità del carcere preventivo, va detto che il procedimento penale contro __________ sfocerà con sufficiente verosimiglianza in una condanna ad una importante pena privativa della libertà, di durata comunque ben superiore alla carcerazione preventiva già subita ed ancora prospettabile (v. in tal senso già decisione 3 marzo 2000, cit., consid. 6), da cui discende la proporzionalità di principio di una ulteriore proroga del carcere preventivo sia con riferimento alla durata complessiva dello stesso sia con riguardo ai tempi tecnici necessari per l’assunzione delle nuove prove ammesse dal Procuratore Pubblico (rispettivamente per l’evasione di eventuali gravami interposti contro la parziale negazione dei complementi richiesti), oltre ai passi formali conseguenti (nuovo deposito degli atti e chiusura dell’istruttoria formale);

vale inoltre la pena di precisare che la proroga non va letta come punizione per avere l’accusato esercitato i propri diritti (v. osservazioni, cit., p. 2), ma non può nel contempo giustificare automaticamente che egli venga rimesso in libertà solo perché ha inoltrato istanza di complementi – tanto più che la precedente proroga era già stata concessa per una durata inferiore a quanto richiesto dal magistrato d’accusa, con l’espressa precisazione che non si voleva speculare sui tempi eventualmente necessari per evadere complementi non ancora chiesti (v. in tal senso decisione 3 marzo 2000, cit., consid. 7). Coerenza vuole allora che, di fronte ad una nuova istanza di proroga del carcere preventivo, si tenga debitamente conto del fatto che una prima proroga venne concessa in termini ridotti per non speculare su istanze non ancora inoltrate;

per quanto attiene alla durata della proroga richiesta, va rilevata la prontezza con la quale il Procuratore Pubblico ha evaso l’istanza di complementi istruttori dell’accusato, già fissando (per quanto fattibile) le date delle audizioni da lui ammesse. Rammentata la preminente importanza del principio di celerità nei procedimenti con accusato in detenzione, e visti i tempi prospettabili per l’evasione dei complementi istruttori ammessi, è doveroso ritenere che essi dovrebbero poter venire assunti entro la fine del corrente mese di maggio. Il susseguente deposito degli atti – limitato alle risultanze delle nuove prove ammesse dal Procuratore Pubblico (art. 196 cpv. 4 CPP) – dovrebbe poter essere effettuato senza affanno alcuno entro la prima metà del mese di giugno. Nella situazione attuale, allora, appare giustificata una proroga del carcere preventivo cui è sottoposto __________ fino al giorno di lunedì 26 giugno 2000 compreso: va da sé che non si è tenuto conto, qui, di eventuali ulteriori complementi istruttori chiesti dalle parti, rispettivamente di eventuali procedure di reclamo in punto a complementi non accolti dal magistrato inquirente – eventualità che potranno senz’altro giustificare un’ulteriore proroga;

in conclusione, l’istanza di proroga appare giustificata a causa almeno del pericolo di collusione, delle ancora prospettabili necessità d’inchiesta e, abbondanzialmente, di un concreto pericolo di fuga. Essa appare invece leggermente abbondante nella durata, e deve dunque essere accolta solo parzialmente, con la presente decisione esente da tassa e spese di giudizio (art. 39 lit. f TG e contrario) e suscettibile di impugnazione entro 10 (dieci) giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello (art. 284 cpv. 1 lit. a CPP).

*   *   *

Per i quali motivi,

richiamati gli articoli menzionati e gli artt. 103, 280 ss. e 284 CPP

decide:

1.   L’istanza 14 aprile 2000 di proroga del carcere preventivo cui è astretto __________ è parzialmente accolta.

§     Di conseguenza, la detenzione preventiva cui è astretto l’accusato viene prorogata sino al prossimo 26 giugno 2000 compreso.

2.   Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3.   Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.

4.   Intimazione:

-      avv. __________, per sé e per l’accusato __________;

-      Procuratore Pubblico avv. __________, con copia delle osservazioni dell’accusato resistente.

giudice __________

INC.1999.60908 — Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 02.05.2000 INC.1999.60908 — Swissrulings