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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 26.01.2000 INC.1999.53303

26 janvier 2000·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·2,031 mots·~10 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

N. 533.99.3 R                                                          Lugano, 26 gennaio 2000

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

__________

sedente per statuire sull'istanza formulata in data 18 gennaio 2000 dal

Procuratore Pubblico Generale avv. __________

tendente ad ottenere la proroga della detenzione preventiva cui è astretto

__________,                    c/o Penitenziario "La Stampa", Lugano

(patrocinato dall'avv. __________);

sino e compreso il prossimo 5 aprile 2000;

lette le osservazioni 24 gennaio 2000 formulate dal patrocinatore dell'accusato che evidenzia la confessione dell'accusato e violazione del principio di celerità;

letti gli atti considerato

in fatto ed in diritto

1.

__________ è stato arrestato alle 23.00 del 5 agosto scorso nell'ambito di un'inchiesta denominata dagli inquirenti __________, siccome trovato in possesso di 500 grammi di cocaina. Dal marzo 1999 gli inquirenti erano informati di investigazioni in corso in Italia per un importante traffico di stupefacenti.

Dagli accertamenti avviati in Ticino era emerso che l'accusato stava raccogliendo importanti somme di danaro da destinare all'acquisto di rilevanti quantitativi di cocaina. Con __________, la sera del 5 agosto scorso, è stata arrestata anche __________.

Nel corso dell'istruttoria seguita all'arresto __________ è apparso collaborativo, come rammenta il magistrato d'accusa nell'istanza qui in discussione, ammettendo non solo i fatti che lo hanno portato all'arresto ma anche altri commerci di sostanze stupefacenti. In particolare nel verbale di interrogatorio reso dinanzi al Magistrato d'accusa il 9 settembre 1999 __________ ha ammesso di avere ripreso con i consumi di cocaina nel corso del 1997 dopo la sua liberazione dal carcere avvenuta il 24 dicembre 1996, ed ha riferito di avere fornito, su incarico di __________, cocaina a Lugano "a certo __________ ". Secondo l'esposto del magistrato d'accusa __________ avrebbe così fornito a terzi, nell'anno precedente l'arresto, complessivamente 300 grammi di cocaina, egli avrebbe inoltre ceduto gratuitamente altri 250 grammi di cocaina e 100 grammi di eroina nello stesso periodo di tempo, vi sarebbe poi la fornitura a __________ di 600 grammi di cocaina nella primavera del 1999, sostanza destinata alla vendita in Italia, nonché fornitura di altri 200 grammi di cocaina a persona che l'accusato non ha voluto indicare per ragioni di sicurezza personale. L'accusato è inoltre accusato di atti preparatori per altri traffici di stupefacenti (1 kg da __________ e 3 kg da __________).

2.

Con istanza 18 gennaio 2000 il PPG avv. __________ chiede la proroga della detenzione preventiva cui è astretto __________, prossima alla scadenza, per ulteriori 2 mesi. A fondamento della richiesta il magistrato evidenzia i gravi e concreti indizi di colpevolezza, in uno con esigenze istruttorie essendo necessario procedere a verbalizzazioni a confronto con altre persone coinvolte nelle indagini, attendere il Rapporto preliminare di polizia giudiziaria, e quindi provvedere al deposito degli atti nonché alla formale chiusura dell'istruttoria. Per il magistrato d'accusa a carico di __________ va ritenuto un concreto rischio di recidiva ed un concreto rischio di fuga.

Dal canto suo la difesa dell'accusato, che già ha postulato di potere procedere alla celebrazione di un processo con rito abbreviato, evidenzia come dal novembre 1999 __________ non venga sentito e come i verbali a confronto servono al PPG per altre inchieste. La difesa chiede che l'inchiesta venga chiusa in brevissimo tempo.

3.

In diritto, come rammentato nella decisione 13 gennaio 2000 relativa allo stesso accusato, la materia è retta dall'art. 95 CPP - corrispondente all'art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali i bisogni dell'istruzione, il pericolo di fuga e quello di recidiva (senza dimenticare che l'arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell'istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell'accusato al processo e a garantire l'eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid. c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P 477/1993, consid. 3). L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 consid. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel

solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della  libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128).

4.

Nel caso di specie sono dati manifestamente tutti gli elementi giustificanti la detenzione preventiva dell'accusato ed anche per concedere la proroga della stessa così come richiesto dal PPG.

4.1. Gravi e concreti indizi di colpevolezza

L'esistenza di concreti e gravi indizi di colpevolezza non si presta a particolare discussione. Da un lato, al momento dell'arresto, l'accusato è stato trovato in possesso di 500 grammi di cocaina, d'altro canto egli stesso ha ammesso tutta una serie di fatti di rilevanza penale così come sommariamente riassunti sub. 1. D'altro canto il dire dell'accusato ha trovato riscontro nelle verbalizzazioni di altre persone coinvolte nei fatti.

La condizione legale è manifestamente data e gli indizi si riferiscono a fatti di oggettiva importanza posti in atto da persona gravemente recidiva per reati analoghi.

4.2. Necessità istruttorie

Il magistrato d'accusa pone l'accento sulla necessità di procedere a verbalizzazioni a confronto. Si tratta di esigenza, genericamente indicata, che da sola non basta a giustificare il mantenimento della detenzione preventiva, neppure se accompagnata dalla necessità di attendere il Rapporto preliminare di polizia rispettivamente per ossequiare il deposito degli atti e raccogliere, semmai, eventuali prove a scarico offerte dalla difesa.

Lo stadio della procedura appare decisamente avanzato e la collaborazione dell'accusato appare decisiva per escludere concreto rischio di inquinamento probatorio e di collusione.

4.3. Rischio di recidiva

Per poter ritenere un rischio di recidiva occorre che l'accusato possa, con verosimiglianza, delinquere nuovamente e costituire così un rischio per la società. Al fine di ammettere un rischio di recidiva la possibilità di ricaduta deve essere concreta (DTF 105 Ia 31) e risultare da una valutazione dell'insieme delle circostanze, tra cui i precedenti, il comportamento in istruttoria, la personalità, la costituzione fisica e soprattutto psichica e le modalità di commissione dei reati (Luvini, REP 1989 p. 287 ss; Piquerez n.1186/7). In particolare, tenendo anche conto del tempo trascorso dalla cessazione della attività criminosa, il rischio di recidiva sarà più facilmente ammesso quando l'accusato sia un delinquente abituale o uno squilibrato, più difficilmente quando si sia reso colpevole di un solo reato o di più reati concentrati in un breve lasso di

tempo (Luvini con rif. a STF 12.8.81 consid. 5 in re C.). Occorre quindi fondarsi su circostanze concrete che rendano l'eventualità della reiterazione assai verosimile, rispettando così anche in tal modo il criterio di proporzionalità e senza dimenticare l'effetto deterrente del procedimento penale.

__________ è persona non più giovane avendo superato la cinquantina. Il suo casellario giudiziale riporta la prima condanna, ad otto mesi di detenzione, nel 1974 con espiazione della pena inflitta. Nel 1986, per ripetuta violazione aggravata alla LFStup, __________ risulta essere stato nuovamente condannato, questa volta a 20 mesi di detenzione, e la pena risulta essere stata espiata sino all'aprile 1987. Con il passare degli anni e le condanne rammentate l'accusato non ha migliorato il suo comportamento. Il 18 agosto 1994 __________ è stato infatti condannato, sempre per infrazione aggravata alla LFStup e contravvenzione alla medesima legge, ad una severa pena di 4 anni e 3 mesi di reclusione, pena espiata sino alla liberazione condizionale (con periodo di prova di 4 anni) avvenuta il 24 dicembre 1996.

Dopo tale condanna il casellario giudiziale annovera ulteriore intervento del Ministero Pubblico con condanna ad altri 60 giorni di detenzione per titolo di infrazione alla LFStup e reati in materia di circolazione stradale.

Tutte queste condanne, ed i lunghi periodi di carcerazione subiti, non sono stati sufficiente e concreto monito a miglior comportamento. __________ é sostanzialmente ricaduto nel consumo di cocaina appena pochi mesi dopo la sua liberazione e, nel corso del 1998 e 1999, egli ha nuovamente delinquito come alle sue ammissioni dinanzi al PPG.

A non averne dubbio vi è quindi un concreto rischio di recidiva, sia per i precedenti pesanti e numerosi, ma anche per la totale assenza di prospettive per il futuro. __________ non ha un lavoro, non ha concreta prospettiva di iniziare un'attività ed, in caso di giudizio di condanna, appare verosimile l'inflizione di una lunga pena detentiva con revoca della liberazione condizionale decisa il 26 settembre 1996 dal Consiglio di vigilanza. A fronte di tale situazione e del consumo di stupefacenti durato per anni va ammesso un concreto rischio di recidiva.

L'ammissione di tale condizione rende superfluo l'esame del prospettato rischio di fuga avanzato dal PPG nell'istanza in discussione.

5.

Resta da esaminare la proporzionalità della detenzione preventiva sin qui subita e quella ancora prevedibile per terminare l'istruttoria e giungere al processo. Si può allora fare ampio riferimento alla decisione Giar 25 maggio 1999 in re R. (991.98.10):

"Giusta l’art. 102 cpv. 2 CPP la durata del carcere preventivo durante l’istruzione formale può essere di sei mesi; tale termine può essere convenientemente prorogato (art. 103 CPP).

La prassi del Tribunale federale ha comunque stabilito un limite massimo, ritenendo eccessiva ogni carcerazione preventiva la cui durata complessiva superi quella della pena privativa della libertà che presumibilmente potrebbe essere inflitta dal giudice di merito (DTF 116 Ia 147 consid. 5a, 113 Ia 185, 107 Ia 257 consid. 2 e 3, 105 Ia 32 consid. 4b; Rep. 1980, p. 46 consid. 3b). Il protrarsi del carcere preventivo deve comunque obbedire al principio della proporzionalità, stando al quale la durata dipende anche dalle circostanze concrete, in particolare, dalla vastità e complessità dell’inchiesta e dal comportamento dell’arrestato (DTF 107 Ia 259 consid. 3b, 105 Ia 33 consid. 4b)."

Nel concreto caso la fattispecie oggetto d'istruttoria appare complessa, coinvolge più situazioni, e la prevedibile pena - in caso di giudizio di condanna - appare elevata sia per i quantitativi di droga trattati sia per la recidiva dell'accusato (che dovrà ancora espiare residui di pena relativi a precedenti condanne). La misura chiesta dal PPG, ossia due mesi di proroga della detenzione preventiva, giustificata dal completamento dell'istruttoria, dal deposito degli atti e dall'eventuale evasione delle richieste di complemento che dovessero provenire dalla difesa, appare inoltre commisurata alle circostanze ed ancora limitata nel tempo. La detenzione complessiva subita, considerata dall'arresto, e quella ancora prevedibile per giungere al processo appaiono di gran lunga inferiori alla possibile pena in caso di giudizio di colpevolezza.

Il principio di proporzionalità cui deve sottostare la detenzione preventiva appare rispettato come d'altra parte lo è il principio di celerità, l'inchiesta in corso essendo articolata e vedendo più situazioni fattuali da acclarare con il coinvolgimento di più persone la cui posizione - per la doverosa verifica delle ammissioni dell'accusato - ha dovuto essere accertata. Va evidenziato come effettivamente __________ non sia più stato sentito dagli inquirenti per oltre un mese, ciò non costituisce comunque ancora violazione del principio di celerità stante la citata ampiezza dei fatti da acclarare. Il PPG è comunque invitato a volere, per quanto possibile, completare l'istruttoria nei tempi più contenuti ed a volere emanare la decisione di sua competenza non appena i tempi procedurali lo permetteranno.

6.

Visto quanto precede l’istanza di proroga della detenzione preventiva va integralmente accolta con il presente giudizio, esente da spese e soggetto ad impugnativa alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di Appello nel termine di 10 (dieci) giorni dall'intimazione.

Pqm, visti le norme procedurali citate e gli artt. 284 e segg. CPP;

decide:

1.      L'istanza di proroga di cui in ingresso è accolta.

Di conseguenza la detenzione preventiva cui è astretto __________ è prorogata sino e compreso il prossimo 5 aprile 2000

2.      Non si percepiscono tasse e spese.

3.      Avverso la presente decisione è data facoltà di ricorso alla Camera dei Ricorsi penali del Tribunale di Appello nel termine di 10 (dieci) giorni dall'intimazione.

4.      Intimazione:

all'accusato, per il tramite del difensore Avv. __________;

all'Avv. __________, personalmente;

ed al PPG avv. __________, con gli atti di ritorno.

                                                                           giudice __________

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