N. 471.99.5 L Lugano, 29 febbraio 2000
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
__________
sedente per statuire sull’istanza presentata il 21 febbraio 2000 dalla
Procuratrice pubblica avv. __________,
intesa ad ottenere una nuova proroga di un mese del carcere preventivo cui è astretto
__________, __________, residente a __________, attualmente presso il Penitenziario cantonale
(patrocinato dall’avv. __________)
nel procedimento pendente contro quest’ultimo per titolo di infrazione aggravata subordinatamente semplice e contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti;
preso atto che l'accusato non ha formulato osservazioni nel termine all'uopo assegnato al suo patrocinatore;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto e considerato
in fatto e in diritto:
che:
- __________ è stato arrestato il 5 luglio 1999, con contestuale promozione dell'accusa nei suoi confronti per titolo di infrazione aggravata subordinatamente semplice alla legge federale sugli stupefacenti, con estensione poi alla contravvenzione alla stessa legge come a verbale del 27 agosto 1999 (doc. _ pag. 4 dell'inc. MP 4309/1999);
- questo giudice, oltre alla conferma dell’arresto, già ebbe a statuire sul tema della privazione della libertà personale cui è astretto l’accusato, respingendo con decisione 2 agosto 1999 (inc. GIAR 471.99.3) la sua istanza di libertà provvisoria e prorogando di due mesi il carcere preventivo per il compimento dell'istruttoria, con decisione 23 dicembre 1999 (inc. GIAR 471.99.4).
- la Procuratrice pubblica postula la proroga di un mese del carcere preventivo, prudenzialmente per consentire la chiusura dell'istruzione formale con l'esaurimento della procedura probatoria ora allo stadio dei complementi ad istanza di parte secondo l'art. 196 CPP (essendo altresì stata presentata il 24 febbraio 2000 dalla difesa la richiesta di maggior termine per questi incombenti, con immediata reiezione della stessa il giorno successivo, decisione questa passibile reclamo nel termine di legge di dieci giorni) e quindi di eventuali nuovi mezzi di prova proposti da __________, mantenendo in essere la privazione della libertà personale dell'accusato, dati per presenti in proposito tutti i presupposti di legge;
- secondo quanto già esposto nelle precedenti decisioni e segnatamente in occasione della concessione della prima proroga:
"Come noto, l'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e - come qui è il caso - proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto concerne lo specifico discorso odiernoi bisogni dell’istruzione, il pericolo di fuga e quello di recidiva (senza dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3).
L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
E pure questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)."
- questi presupposti di legge, come esplicitati ed approfonditi dalla prassi e dalla giurisprudenza, persistono nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà, in particolare non essendovi né contestazione né discussione sull'esistenza di convincenti indizi di colpevolezza, illustrati nei precedenti citati giudizi, e permanendo sino alla definitiva chiusura dell'istruzione formale timori di collusione ed inquinamento delle prove, in quanto (al di là di tardiva confessione) nella sostanza rimane di tutta attualità sul tema l'apprezzamento contenuto nella decisione 2 agosto 1999 di rifiuto della libertà provvisoria:
"__________ è fortemente reticente e bugiardo ad evidente scopo di salvamento ed è quindi certo che in libertà avrebbe l'occasione di avvicinare fornitori, clienti e conoscenti per ottenere versioni a lui favorevoli, ma contrarie a verità ed a giustizia."
- è inoltre tuttora presente il pericolo di fuga per le stesse ragioni già evocate nel pregresso citato giudizio, al quale pure si rinvia per i riferimenti giurisprudenziali in proposito:
"__________ è cittadino straniero, celibe e senza apprezzabili contatti con il nostro territorio, e si trova confrontato con pesanti imputazioni qualificabili quali crimini a norma dell'art. 19 cfr. 2 LS e di converso con conseguenza di verosimile importante pena privativa della libertà da espiare. Questa sua personale situazione fa concreta la scelta della latitanza, con di certo non onerose trasferimento - libero - nel suo paese."
nonché quello di recidiva l'apprezzamento, come del pari evocato:
"L'accusato ha già interessato l'autorità penale, come risulta dalla condanna 3 aprile 1997 a novanta giorni di detenzione condizionalmente sospesi per ripetuta truffa, ripetuta falsità in documenti e messa in circolazione di moneta falsa, oltre che per contravvenzione alla LF. Mettendosi quindi a spacciare cocaina ha confermato una personalità senza fondamento di onestà e correttezza, i suoi ambienti essendo peraltro quelli della marginalità notturna, fatta di consumo di droga e di prostituzione. Il passo è quindi brevissimo per riprendere lucrosi maneggi."
- di conseguenza, costatato il rispetto del principio di proporzionalità della durata del carcere preventivo al confronto con la gravità degli addebiti e del correlativo seguito di verosimile sanzione (e tenuto conto che la presente contenuta proroga deriva da necessità della difesa, sia per il cambiamento del patrocinatore, sia per altri impegni professionali del nuovo difensore di fiducia), l'istanza è accolta, come proposta dalla Procuratrice pubblica, con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e contrario) e suscettibile di impugnazione alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP).
Per i quali motivi,
richiamati i citati articoli di legge,
decide:
1. L’istanza di proroga del carcere preventivo è accolta.
Di conseguenza il carcere preventivo cui è astretto __________ è prorogato sino al 4 aprile 2000, compreso.
2. Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.
4. Intimazione:
- avv. __________, per sé e per l’istante;
- Procuratrice pubblica avv. __________;
- Direzione del Penitenziario cantonale, Lugano-Cadro.
giudice __________