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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 11.01.2000 INC.1999.4507

11 janvier 2000·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·2,474 mots·~12 min·4

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

N. 45.99.7 L                                                                Lugano, 11 gennaio 2000

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

__________

sedente per statuire sull'istanza presentata il 16/20 dicembre 1999 dal

Procuratore pubblico avv. __________,

intesa ad ottenere la proroga di due mesi del carcere preventivo cui è astretto

__________,            1929, __________,            attualmente presso il Penitenziario cantonale

                                    (patrocinato dall’avv. __________)

nel procedimento pendente contro quest'ultimo per titolo di truffa e appropriazione indebita;

preso atto della comunicazione 10 gennaio 2000 dell'accusato, che postula la reiezione dell'istanza, con riferimento alle argomentazioni esposte nell'istanza di libertà provvisoria del 14 dicembre 1999;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto e considerato

in fatto e in diritto:

1.

__________ è stato arrestato il 20 gennaio 1999, con contestuale promozione dell’accusa nei suoi confronti per titolo di truffa e appropriazione indebita, consumate in collaborazione con __________ e __________.

Pertinenza, legittimità e proporzionalità del perdurare del provvedimento privativo della libertà furono nel tempo verificate ed accertate con i seguenti successivi giudizi:

decisione 22 febbraio 1999 (inc. GIAR 45.99.2), che ha respinto una prima istanza di libertà provvisoria, con la costatazione del seguente quadro processuale, non essendo in allora stati messi in discussione gli indizi di colpevolezza:

"Riassuntivamente le fattispecie rimproverate all’istante si riferiscono all’ottenimento di investimenti da parte di clienti del __________, per il tramite del loro consulente __________, alto funzionario del menzionato istituto bancario, e poi della ditta __________, appositamente costituita dallo stesso __________ e gestita dal di lui figlio __________, con assicurazione di operazione sicura ed occultamento delle reali destinazioni dei fondi, quali acquisto di azioni __________ (di dubbio valore), prestiti alla società __________ dello stesso istante e speculazioni in borsa. L’esito è stato disastroso, tanto che gli interessi di fine giugno 1998 vennero soluti con nuovi investimenti di clienti e che poi si è dovuto costatare un danno quantificabile in 6,3 mio di dollari USA."

decisione 12 luglio 1999 (inc. GIAR 45.99.4 e 5), che non ha tutelato una seconda istanza di libertà provvisoria ed ha nel contempo prorogato di sei mesi il carcere preventivo, con le seguenti costatazioni in punto ai contestati indizi di colpevolezza:

"Innanzitutto la __________ è stata costituita appositamente per rastrellamento e trasferimento di fondi a disposizione di __________ e - fatto determinante - era in pratica a carico della corrispondenza americana (verbale __________ del 20 gennaio 1998):

“Io gli dissi che se aveva dei clienti disposti  ad investire dei soldi poteva mandarmeli in America, i soldi, e glieli avrei fatti fruttare. Successivamente __________ ha costituito la __________ ed ha aperto degli uffici a __________. Se ricordo bene, a partire dal 1. gennaio 1998 la __________ inviava a __________ US$ 7’000.- al mese per le spese.”

Già nell’aprile 1998 la situazione concernente gli investimenti __________ era disastrosa, come all’illuminante promemoria dell’incontro 6/10 aprile 1998 a New York, stilato da __________:

“Abbiamo acquistato il 20 % di una società in stato fallimentare (__________) e l’abbiamo risanata lasciandola però nelle mani di un incompetente che l’ha riportata nelle cifre rosse. La situazione della __________ è pertanto da risanare nuovamente. Secondo me i soldi investiti nella __________ sono da considerare persi a meno di un ulteriore investimento.”

E lo stesso __________ (verbale citato) ha dovuto ammettere che gli interessi di giugno vennero pagati grazie e con nuovi prestiti pervenuti, segno sicuro di difficoltà finanziaria che però non distolse nessuno dal nuovamente accettare da clienti ignari nuovi fondi, i quali in tal modo ovviamente non avevano la destinazione concordata. E’ quindi inaccettabile l’argomentazione di __________ di impossibilità sua di influire sui clienti contattati dai clienti, egli avendo comunque dato difforme (e perdente) impiego alle somme pervenutegli: e non può in ogni modo dichiararsi estraneo alle operazioni a monte, essendo provato l’invio da parte sua della firma a nome __________ da utilizzare sui contratti, come alle indicazioni del magistrato inquirente.

Anche per l’operazione di vendita di azioni __________, che secondo la perizia privata allegata all’istanza di libertà provvisoria libererebbe __________ per riversamento dell’intero importo su conti del __________, un approfondimento di questo documento dimostra che i clienti si sono visti riconoscere quale prezzo di vendita 2,45 US$ di contro a quello reale mediamente di US$ 4,5, la rimanenza essendo stata riversata a favore degli accusati dalla __________, appartenente alla __________ Holding, in cui operava l’accusato.

In conclusione vi sono precisi e gravi indizi di compartecipazione di tutti gli accusati - __________ compreso - nelle inquisite malversazioni, che hanno portato ai noti rilevanti ammanchi."

decisione 23 dicembre 1999 (inc. GIAR 45.99.6), che ha ancora respinto un'istanza di libertà provvisoria, con motivazione sommaria a ragione della pendenza della presente procedura di proroga.

2.

Contestualmente alla formulazione di preavviso negativo all'ultima istanza menzionata sopra, il Procuratore pubblico ha postulato una nuova proroga di due mesi del carcere preventivo cui è astretto __________.

A mente del magistrato inquirente, tutti i presupposti di legge sono presenti a sostegno della richiesta. In punto alla fattispecie inquisita ed accertata, rimane di attualità quanto riassunto nella prima istanza di proroga, che viene riprodotto con l'aggiunta delle successive emergenze istruttorie, diversamente evidenziate rispetto all'esposto dell'istanza di libertà provvisoria e che

verranno, per quanto qui concerne, esaminate e valutate più innanzi. In uno con i sostanziosi indizi di colpevolezza vi è poi il pericolo di fuga, concreto e di per sé neppure contestato. Né va dimenticato il pericolo di collusione, che permane nel contesto delle indagini non ancora concluse concernenti __________, alle cui vicende è "indissolubilmente" legato __________, e che "non cessa automaticamente con la conclusione dell'istruttoria".

Come ricordato in epigrafe, l'accusato si oppone alla nuova proroga del carcere preventivo, rinviando per le osservazioni a quanto esposto nella recente sua istanza di libertà provvisoria: ne sarà discussione, commento e valutazione più avanti con l'apprezzamento degli indizi di colpevolezza.

3.

Sono noti i principi di legge e di giurisprudenza che reggono la materia, come esposti nei precedenti noti giudizi:

"… l'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione ed il pericolo di fuga (senza dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3).

L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)."

4.

Ancora oggi determinanti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà.

4.1

In punto all'esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza a carico di __________ ed al di lui approccio in proposito, la recente decisione del 23 dicembre

1999 aveva annotato:

"- che la pendente istanza di libertà provvisoria ribadisce l'assenza di indizi di colpevolezza, argomentando che nel corso dell'istruttoria quanto sostenuto nella menzionata seconda istanza di libertà provvisoria ha trovato chiarificazione e specificazione, così che "la versione dei fatti di __________ è stata ulteriormente e ripetutamente confermata";

e

- che in realtà, e secondo le competenze di questa autorità giudiziaria dirette e limitate ad una valutazione di verisimiglianza in specie degli indizi di colpevolezza, il pur puntuale esposto dell'accusato istante ha valenza di esposto di merito, riservato all'eventuale pubblico dibattimento, senza dire che la maggior parte delle obiezioni di carattere liberatorio poggiano su dichiarazioni dello stesso accusato e non su risultanze oggettive esterne tali da sconvolgere l'assetto probatorio assunto e già valutato in precedenza".

Quella decisione non si era particolarmente addentrata nelle contestazioni di __________ a sostegno dell'assenza di sufficienti indizi di colpevolezza, a ragione di tempi e competenze ristrette di questo giudice in quell'ambito e della già pendente istanza di proroga del carcere preventivo. Vengono allora qui riprese in confronto con quanto sostenuto dal Procuratore pubblico nell'istanza in discussione (che non ha avuto seguito puntualizzazione da parte dell'accusato) e con le risultanze dell'inchiesta:

·        __________ situa l'acquisto del 20 % della __________ da parte della __________ HOLDING nel 1997, quale parte integrante di altro progetto: __________ non essendo poi "riuscita a risistemarsi", si è rinunciato all'acquisto della __________, per cui l'erronea trasmissione del 13 luglio 1999 di 1,5 mio $ non può essere messa in relazione a questo progetto, appunto da tempo abbandonato. Il Procuratore pubblico oppone che ancora nel 1998 vi era un interesse all'acquisto della __________, con riferimento a quanto annotato

e poi riferito da __________. In effetti quest'ultimo ha ricordato nel promemoria dell'incontro 5/7 settembre 1998 con __________ (doc. _) "i diversi tentativi di trovare il capitale necessario per acquistare la __________ ", intento pertanto ancora presente a quel momento: nel verbale di confronto del 16 novembre 1999 (V.I. n. 3.30), __________ ha confermato di aver preso quegli appunti, pur non partecipando direttamente alla discussione, ciò che dà loro importanza di immediatezza e corrispondenza. Il versamento di 1,5 mio $ non fu d'altra parte un errore, ma doveva proprio servire allo scopo negato da __________, secondo quanto sostenuto da __________ ("… la somma doveva essere utilizzata da __________ per l'acquisto della __________ da parte della __________ ", verbale del 30 settembre 1999, V.I. n. 3.27).

·        __________ assume che non vi erano contatti diretti tra la __________ ed i mandanti della __________, e quindi si dichiara estraneo ai contatti con i clienti investitori, con ignoranza della documentazione sottoposta a questi ultimi, negando l'invio per fax della firma __________, usata poi nelle transazioni in Svizzera. A quest'ultimo proposito __________ del confronto con __________ (v. sopra) evidenzia unicamente l'affermazione di quest'ultimo di sua paternità per il suggerito uso dello scanner, dimenticando quanto affermato poco prima nel medesimo verbale dallo stesso coaccusato:

"Io ne ho personalmente parlato con __________. Si è discusso delle varie possibilità tra cui anche quella di avere a disposizione una firma che, tramite scanner poteva essere trasportata nel computer sui documenti. Dopo un po' __________ mi ha detto che aveva parlato con un suo avvocato e che mi avrebbe inviato una firma da trasportare con lo scanner sui documenti. Agli atti ci dovrebbe essere il fax inviatomi con la relativa firma."

Per il rimanente si ha quanto noto sul finanziamento della __________ e sulla conoscenza da parte di __________ di versamenti da parte del __________ su conti da lui indicati, in un comune disegno, nel quale il Procuratore pubblico vede correità intellettuale e funzionale, verosimile per quanto qui concerne.

·        A contrastare le affermazioni di __________ di non aver beneficiato di utili dalla vendita di azioni __________ nell'estate 1998, di non essere responsabile di ammanchi e di assenza di danni per l'attività della società e copertura del prestito della __________ in grazia delle azioni __________ disponibili, si hanno i dati già noti della realtà di accreditamenti a venditori della metà del ricavo, del pagamento di interessi con soldi di clienti, dell'insolvenza a fine 1998 e dell'assenza di documentazione sulla situazione attuale della __________ HOLDING ora __________ HOLDING.

Ne deriva che quanto sostenuto da __________ non scalfisce l'esistenza di ampi indizi di colpevolezza per un complesso di reati di sicura rilevanza oggettiva e soggettiva.

4.2

Il Procuratore pubblico assume che il pericolo di collusione, ora presente per l'assenza e l'attesa di documentazione da vagliare e contestare all'accusato, "può esistere fino al dibattimento e non cessa automaticamente con la conclusione dell'istruttoria", anche se la stessa - in contrasto con la precedente affermazione - "nei confronti di __________, è praticamente conclusa", pur rimanendo "indissolubilmente legata a quella nei confronti di __________ che, per alcuni fatti a lui solo imputabili, non è ancora conclusa".

Lasciando indecisa l'eventuale permanenza di questo presupposto sino al dibattimento, esso è da ritenere in relazione all'assunzione di eventuali complementi proposti dalle parti in sede di deposito degli atti a norma dell'art. 196 CPP.

4.3

Ancora come evocato nelle decisioni precedenti, per quanto concerne il pericolo di fuga,

"… si ricorda che i criteri determinanti per stabilire se questo presupposto sia dato o meno sono il carattere del prevenuto, il suo domicilio, la sua professione, la sua situazione famigliare e i suoi legami con lo Stato in cui egli é inquisito (SJ 103/1981, 135; sentenza 31 marzo 1992 in re S.C. del Tribunale federale; sentenza 20 ottobre 1994 in re M.A., CRP 314/94). L'apprezzamento di tutte le circostanze, per invocare appunto un rischio di fuga, deve lasciar presumere che le conseguenze di una fuga appaiano per l’accusato come un male minore rispetto a quello derivante per lui dall'ulteriore carcerazione, con maggior forza quanto più i reati imputati comportino pene edittali od eventualità di pena concreta importanti (in questo senso Mario Luvini; in REP 1989, pag. 292, con i riferimenti ivi indicati; sentenza 14 novembre 1994 in re S.V., CRP 341/94)",

E __________ è cittadino straniero, senza particolari contatti con il nostro territorio, confrontato come già evidenziato - con importanti imputazioni e verosimile corispondentemente importante misura della pena.

4.4

Nonostante il tempo trascorso dall'inizio dell'inchiesta, il carcere preventivo sin qui sofferto e prevedibile mantiene rispetto del principio di proporzionalità, avuto riguardo alla consistenza ed all’ampiezza dei fatti rimproverati.

E’ indubbio che l’inchiesta è stata complessa, che i reati contestati sono gravi e che gli importi malversati sono importanti: ed allora il carcere preventivo subito e quello prevedibile nei limiti della proroga concessa non appare oggettivamente eccessivo, fermo restando doveroso ossequio alla celerità (art. 102 cpv. 1 CPP).

5.

Di conseguenza l’istanza di proroga del carcere preventivo è accolta come proposta dal magistrato inquirente, con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e contrario), e suscettibile di impugnazione alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP).

Per i quali motivi,

richiamati i citati articoli di legge,

decide:

1.      L’istanza è accolta.

          Di conseguenza il carcere preventivo cui è astretto __________ è prorogato sino al 19 marzo 2000, compreso.

2.      Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3.      Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.

4.      Intimazione:

     -    avv. __________, per sé e per l’istante;

     -    Procuratore pubblico avv. __________ (con copia della comunicazione dell’accusato e con l’incarto MP 7805/1998 di ritorno).

     -    Direzione del Penitenziario cantonale, Lugano-Cadro.

                                                                              giudice __________

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