Skip to content

Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 28.02.2003 INC.1999.43608

28 février 2003·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·1,460 mots·~7 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. INC.1999.43608

Lugano 28 febbraio 2003

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

__________

  sedente per statuire sull’istanza 5 dicembre 2001/19 agosto 2002 inoltrata dal

Procuratore Pubblico __________

e volta ad ottenere il sequestro della rendita mensile di previdenza di spettanza di

__________, latitante in Italia, __________ (patrocinato di fiducia dall’avv. __________)  

versata dalla Cassa pensione per il personale, Fondazione della Società __________ e del saldo attivo di tale conto ovvero degli importi versati dal dicembre 2001 sul conto n. __________intestato al MP presso la Banca __________;

nell’inchiesta penale sfociata nell’atto d’accusa ACC __________del 16 ottobre 2000 con il quale l’accusato __________ viene deferito alla Corte delle Assise correzionali di __________ per appropriazione indebita, ripetuta e parzialmente continuata, nonchè ripetuta falsità in documenti;

preso atto che l’accusato (per il tramite del proprio patrocinatore) con le osservazioni del 25 febbraio 2003 ha chiesto l’integrale reiezione dell’istanza;

viste le osservazioni 25 febbraio 2003 della parte civile __________ che si associa integralmente alla posizione e alle richieste formulate dal Procuratore pubblico;

avuti a disposizione gli atti formanti l’inc. ACC __________, nonchè quelli del Ministero Pubblico successivi all’emanazione dell’atto d’accusa;

ritenuto e considerato

in fatto e in diritto

che :

nei confronti di __________, il Ministero Pubblico del Cantone Ticino ha condotto un’inchiesta penale sfociata nell’atto d’accusa ACC __________del 16 ottobre 2000, con il quale l’accusato viene deferito alla Corte delle Assise correzionali di __________ per appropriazione indebita, ripetuta e parzialmente continuata, nonchè ripetuta falsità in documenti; tutti reati da lui commessi fra gli anni 1989 e 1995 quando, in qualità di responsabile del Consorzio __________ (qui di seguito: __________), ha impiegato a profitto proprio o di terzi poco più di 4,4 milioni di franchi svizzeri, restituiti in misura di poco meno di fr. 1 milione (v. atto d’accusa citato);

in data 5 dicembre 2001, il Procuratore pubblico __________ aveva deciso il sequestro della rendita mensile di previdenza di fr. 3383.- versata all’accusato dalla Cassa pensione per il personale, Fondazione della Società __________ ed il versamento della suddetta rendita sul conto n. __________intestato al Ministero Pubblico di Lugano presso la Banca __________, misura che, a seguito del reclamo 4/5 febbraio 2002 presentato dall’accusato, è stata annullata da questo giudice con decisione 15 maggio 2002 per incompetenza del magistrato che l’ha ordinata (v. decisione GIAR n. __________);

in data 28 maggio 2002, la Presidente della Corte delle Assise correzionali aveva a sua volta deciso il sequestro della suddetta rendita mensile di previdenza ed il versamento della stessa sul conto n. __________intestato al MP presso la Banca __________ come pure il sequestro del saldo attivo di quest’ultimo conto, misure che, a seguito del ricorso 10/11 giugno 2002 presentato dall’accusato, sono state annullate dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’Appello con decisione 30 luglio 2002 per incompetenza del magistrato che le ha ordinate (v. decisione CRP __________);

nella sopraccitata decisione la Camera dei ricorsi penali ha deciso di attribuire a questo giudice “la competenza di disporre il sequestro, su segnalazione della parte diligente, indipendentemente dallo scopo confiscatorio, probatorio o risarcitorio”;

con lettera 13 agosto 2002 il Presidente della Camera dei ricorsi penali ha precisato che per “parte diligente” si deve intendere il Procuratore pubblico e le eventuali parti civili e che, ai fini degli incombenti di questo giudice “deve essere considerata quale valida istanza la decisione 5.12.2001 del Procuratore pubblico” annullata in data 15 maggio 2002;

con lettera 19 agosto 2002 , il Procuratore pubblico, con riferimento alla lettera 13 agosto 2002 del Presidente della Camera dei ricorsi penali, ha confermato l’istanza di sequestro della rendita mensile di previdenza di spettanza dell’accusato e chiesto il sequestro del saldo attivo del conto __________intestato al MP presso la Banca __________, ovvero degli importi versati su quel conto dal dicembre 2001;

per quanto concerne gli indizi di colpevolezza, questo giudice già nelle precedenti decisioni 10 novembre 1999 (v. inc. GIAR n.__________: decisione menz., consid.3b p. 6) e 16 agosto 2000 (v. inc. GIAR n.__________: decisione menz. , consid. 4 p. 6), aveva avuto modo di spiegare che a carico di __________:

”gli indizi di reato...emergono con sufficiente chiarezza dall’incarto. La latitanza del reclamante e l’atteggiamento da lui assunto  non certamente improntato alla massima trasparenza ( almeno così sembra dal rapporto stilato dal magistrato italiano incaricato dell’evasione della rogatoria presentata dagli inquirenti svizzeri, v. scritto 19 ottobre 1999 del Procuratore della Repubblica di Teramo, agli atti MP s.n.), suggeriscono prudenza al fine di non svelare tempestivamente informazioni che il magistrato inquirente si riserva legittimamente di prospettare all’indiziato a tempo debito e nei modi di rito (Rusca/Salmina/Verda, Commento del CPP, Lugano 1997, note 6 e 16 ad art . 58 CPP). Nè un tale approfondimento è qui necessario, ritenuto che (opportunamente) nessuno dei reclamanti pone in dubbio l’esistenza di indizi di colpabilità a carico di __________ ”.

L’esistenza di chiari e seri indizi di reato trova del resto conferma nell’emanazione dell’atto d’accusa da parte del Procuratore pubblico, avvenuta in data 16 ottobre 2000 (ACC __________);

come rettamente già evidenziato il 5 dicembre 2001 dal Procuratore pubblico, a tutt’oggi rimane attuale la necessità di garantire, da un lato, l’esecuzione dell’eventuale risarcimento compensativo (art. 59 n. 2 CP), con susseguente eventuale assegnazione alla parte civile (art. 60 cpv. 1 lett. c CP), e, dall’altro, il pagamento delle spese processuali e delle eventuali multe (art. 161 cpv. 3 CPP);

diversamente da quanto sostenuto dall’accusato nel reclamo 4 febbraio 2002 (del quale egli fa esplicito richiamo con le sue osservazioni del 25 febbraio 2003), le norme della LEF e della LPP dichiarano impignorabili i diritti non ancora esigibili, mentre vi è pignorabilità dal momento in cui il beneficiario può disporne, osservate poi le procedure di esecuzione quando si tratterà di ripartire il risarcimento (v. decisione 25 febbraio 2003 in re G.R., GIAR __________). D’altro canto, in questo caso, neppure entra in considerazione una garanzia di minimo vitale per una pretesa indigenza dell’accusato; va infatti rammentato che __________, prima di darsi alla latitanza, si era non solo indebitamente appropriato di beni del suo datore di lavoro per un importo di circa 4,4 milioni di franchi svizzeri (in parte rimborsati), ma aveva altresì percepito in contanti (e trasferito in Italia) la metà della sua pretesa pensionistica, per un ammontare di ca. fr.600'000.-. Chi, premesso quanto sopra, protesta la propria indigenza, è tenuto a dimostrare quanto afferma, segnatamente spiegando dove siano finiti i fondi (in primo luogo, ovviamente e contrariamente a quanto l’istante pretende nel soprammenzionato reclamo, quelli di lecita provenienza, semmai oggetto di confisca risarcitoria, ma anche quelli di illecita provenienza, non potendosi certo accettare che il reo latitante viva dell’illecito profitto e nel contempo si faccia scudo con l’argomento che l’illecito profitto gli dovrebbe comunque venire confiscato);

appare dunque giustificato sequestrare la rendita mensile di previdenza di spettanza di __________ e ordinare alla Cassa pensione per il personale, Fondazione della Società __________ di versare la suddetta rendita sul conto n. __________intestato al Ministero Pubblico di Lugano presso la Banca __________, come pure sequestrare il saldo attivo del citato conto e meglio gli importi affluiti su detto conto a far tempo dal 5 dicembre 2001. In relazione a questi ultimi va detto che fanno parte, senza ombra di dubbio, degli averi (sequestrabili) dell’accusato e che la richiesta di restituzione avanzata dall’accusato al Procuratore pubblico risale al 17 maggio 2002 ed è stata superata dalle ulteriori decisioni della Presidente delle Assise correzionali e della Camera dei ricorsi penali, senza essere ripresentata; per la quale ragione, le lamentele di denegata giustizia e di violazione del diritto di essere sentito fatte valere dall’accusato con lettera 11 febbraio 2003 appaiono non pertinenti.

Per i quali motivi,

richiamate le norme menzionate e visti gli artt. 161 e 284 cpv.1 lett. a CPP,

decide:

1.    L’istanza 5 dicembre 2001/19 agosto 2002 del Procuratore pubblico __________ in materia di sequestro é accolta. Di conseguenza:

       1.1.           È ordinato il sequestro della rendita mensile di previdenza di spettanza di __________ con conseguente versamento della stessa da parte della Cassa pensione per il personale, Fondazione della Società __________ al conto n. __________intestato al         Ministero Pubblico di Lugano presso la Banca __________.

       1.2. È ordinato il sequestro del saldo attivo del citato conto n. __________intestato al         Ministero Pubblico, ovvero degli importi affluiti su detto conto nel periodo compreso tra il             5 dicembre 2001 e la data della presente decisione.

2.    Non si percepiscono nè tassa nè spese giudiziarie.

3.    Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.

4.    Intimazione: -    Presidente della Corte delle assise correzionali, giudice __________ (con inc. TPC __________di ritorno);

       -    Procuratore pubblico __________ o

       (con inc. MP. __________di ritorno);

       -    avv. __________, per sé e per l’accusato __________;

       -    avv. __________, per sé e per la PC __________

            -           Cassa Pensione per il personale della Società __________, Fondazione, __________.

                                                                                 giudice ____________

INC.1999.43608 — Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 28.02.2003 INC.1999.43608 — Swissrulings