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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 08.03.2000 INC.1999.4310

8 mars 2000·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·2,343 mots·~12 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

N. 43.99.10 L                                                              Lugano, 8 marzo 2000

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

__________

sedente per statuire sul reclamo presentato il 17 febbraio 2000 da

__________,                   __________, attualmente in carcere preventivo

                                           (patrocinato dall’avv. __________)

contro la decisione 7 febbraio 2000 del Procuratore pubblico avv. __________, che ha respinto complementi di prova nel procedimento pendente contro il reclamante per titolo di truffa e altri reati;

viste le osservazioni 21 febbraio 2000 del magistrato inquirente, 23 febbraio 2000 del __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________), 25 febbraio 2000 del titolare della relazione __________ (patrocinato dall'avv. __________), 1. marzo 2000 dei titolari dei conti __________ e altri (patrocinati dall'avv. __________), 2 marzo 2000 del titolare della relazione __________ (patrocinato dall'avv. __________) e del titolare della relazione __________ (patrocinato dall'avv. __________), tutti postulanti la reiezione del reclamo;

preso atto che altre parti al procedimento non hanno preso posizione nel termine all'uopo loro assegnato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto e considerato

in fatto:

A.

Nel procedimento pendente contro __________ per titolo di truffa, appropriazione indebita e amministrazione infedele, reati consumati secondo diversi ruoli con il figlio __________ e con __________ (fattispecie nota per altre decisioni prese in questa sede), il Procuratore pubblico - avendo ritenuto raggiunto lo scopo dell'istruzione formale - con decreto 19 gennaio 2000 (AI. 274 dell'inc. MP 7805) ha disposto il deposito degli atti per eventuale completazione dell'inchiesta ad opera delle parti, come vuole l'art. 196 CPP.

B.

Nel termine assegnato, il 3 febbraio 2000 __________ ha chiesto a valere quale completazione dell'istruttoria: l'indicazione delle generalità e domicilio di tutte le persone verbalizzate o indicate negli atti con indicazione di comodo e analogamente per le parti lese o parti civili "che si sono annunciate"; la completazione, da parte del __________ degli elenchi dei clienti, con le generalità dei titolari rispettivamente degli aventi diritto economico; sempre da parte di questo istituto bancario, analoga produzione per quanto concerne le persone che hanno dato discarico e dei clienti con i quali sono stati conclusi accordi, con i relativi incarti; accertamenti circa gli investitori che hanno accettato azioni __________, in pagamento o a garanzia. Queste asserite prove derivano dalla costatazione di designazione con nomi di comodo o indicazione in codice dei rispettivi conti: e, se i correlativi accertamenti sono di competenza della Corte del merito, la difesa deve essere messa in grado di citare quelle persone al dibattimento.

Da ultimo è stata avanzata la richiesta di traduzione della documentazione prodotta in lingua inglese, "almeno prima del dibattimento" e per quanto ritenuto essenziale dal Procuratore pubblico (non trattandosi in ogni modo di prova nel contesto dell'art. 196 CPP).

La conseguente decisione 7 febbraio 2000 del Procuratore pubblico evidenzia avantutto che l'istanza non poggia sui requisiti giurisprudenziali di applicazione dell'art. 196 CPP, peraltro alcune richieste già trovando risposta negli atti istruttori, altre apparendo di natura "amministrativa" ed altre concernendo rapporti estranei al procedimento tra __________ e suoi clienti. Di fatto tutti i nomi dei clienti coinvolti nelle indagini sono consegnati in busta chiusa, né in sede di confronti con taluni di loro sono state sollevate eccezioni dalla difesa: solo in un caso il nome del cliente non risulta acquisito, per cui la relativa documentazione sarà richiamata dal __________. L'accertamento sull'accettazione di azioni __________ non è motivata e comunque da un lato anche in questo caso le indicazioni del caso si trovano negli atti e dall'altro fu lo stesso accusato istante a proporre tali azioni quale garanzia o rimborso.

Del pari è stata respinta la richiesta di produzione di accordi tra __________ e clienti, mentre detto istituto sarà invitato a produrre la totalità delle dichiarazioni di scarico. Infine, sempre secondo il magistrato inquirente, non vi sono problemi per la traduzione dei documenti che la difesa vorrà indicare.

C.

Il reclamo in oggetto ripropone l'assunzione dei mezzi di prova disattesi dal Procuratore pubblico e segnatamente l'indicazione delle generalità di testimoni, parti lese e parti civili e l'acquisizione completa degli elenchi dei clienti, degli accordi passati con il __________ e delle accettazioni di azioni __________. A suo dire la difesa ha ripetutamente censurato il mascheramento delle generalità a verbale, essendo irrilevante se comunque l'accusato ha potuto identificare dei clienti. Si tratta infatti di violazione di norme essenziali di procedura e particolarmente del diritto di essere sentito (occorrendo altresì garantire alla difesa la possibilità di citazione al dibattimento): la parte civile deve dimostrare la propria capacità processuale, come vuole l'art. 69 CPP, e quindi va designata con le proprie generalità e del pari i testimoni, a mente dell'art. 114 CPP. Infine per l'apprezzamento della colpa occorre chiarezza sull'ammontare del danno.

Il Procuratore pubblico chiede l'integrale reiezione del reclamo ribadendo che le generalità di testimoni e di parti civili sono agli atti, neppure l'accusato per queste ultime menzionando quali sarebbero anonime. L'acquisizione di questi dati in busta chiusa è prassi corrente e consente di non lasciarne prendere visione a terzi senza interesse, mentre la richiesta dell'accusato appare tardiva e contraria alla buona fede processuale, in quanto non è mai stato limitato l'accesso agli atti e non vi è stata opposizione al mascheramento dei nomi, salvo in un'occasione per volontà del reclamante e del suo patrocinatore neppure verbalizzata. Gli elementi per la determinazione del danno sono agli atti e nel reclamo non si trova motivazione della richiesta finalizzata ad assunzione di complementi istruttori. Pure per quanto concerne l'accettazione di __________, da un lato vi sono agli atti le connesse indicazioni e dall'altro non vengono indicate le carenze documentali, il tutto riducendosi ad una richiesta di accertamento generale, e come tale appunto inammissibile.

Anche tutte le controparti chiedono la reiezione del gravame, in particolare per quanto concerne allestimento e produzione di elenchi con le generalità di clienti, testimoni, parti lese e parti civili. Riassuntivamente:

-    il __________ osserva come il reclamante da sempre conosca le generalità dei clienti, neppure avendo affermato il contrario e peraltro essendo consentito "raccogliere deposizioni senza aperta specificazione delle generalità", mentre la misura dei risarcimenti operati dall'istituto bancario non ha influenza sulle decisioni conclusive di spettanza del Procuratore pubblico;

-    il titolate della relazione __________ sottolinea come il suo nome sia conosciuto dall'accusato e dal suo patrocinatore né vede per quali motivi vadano pubblicizzate le sue generalità;

-    i titolari dei conti __________ e altri considerano sostanzialmente il reclamo privo di oggetto, in quanto tutte le generalità sono già agli atti quand'anche in busta separata, per cui le richieste dell'accusato costituiscono eccesso di formalismo, a meno che non si stia tentando di intimidire le vittime;

-    il titolare della relazione __________ rileva che le sue generalità sono state acquisite, pure in busta chiusa (come la prassi giudiziaria consente), senza contestazioni da parte dell'accusato, che oltretutto conosce perfettamente questa persona;

-    analoghe argomentazioni sono portate dal titolare della relazione __________, che non ravvisa nel modo di procedere del magistrato inquirente nessuna violazione di norme di legge.

e considerando

in diritto:

1.

__________ - in quanto formalmente accusato - è indubitabilmente legittimato ad impugnare il rifiuto del Procuratore pubblico di assumere complementi di prova, non solo per la disposizione di massima dell’art. 280 CPP, ma specificamente per quella relativa alla completazione dell’istruttoria di cui all’art. 196 cpv. 5 CPP. Il reclamo, tempestivo a norma di legge (art. 281 cpv. 1 CPP), è allora ricevibile in ordine.

Del pari sono ricevibili le tempestive osservazioni degli opponenti.

2.

L'art. 196 CPP consente alle parti, una volta conclusa l'istruttoria a giudizio del Procuratore pubblico nella sua attività di magistrato inquirente, di formulare istanza di complemento di inchiesta, indicando i mezzi di prova da assumere (e per quanto qui di seguito, si veda anche REP 1997 n. 107; 1998 n. 122).

La norma non fa che riprendere e nei successivi capoversi meglio precisare - quanto disposto dall'art. 58 cpv. 3 CPP/1941 e poi dall’art. 157 CPP/1993 (v. Messaggio aggiuntivo concernente la revisione totale del CPP del 20 marzo 1991, pag. 163; Rapporto della Commissione speciale del Gran Consiglio del 22 luglio 1992, pag. 67), per cui mantiene validità la pregressa giurisprudenza in materia della Camera dei ricorsi penali e di questa istanza di reclamo, che sottopone l'ammissibilità delle prove così proposte a questo stadio del procedimento a tre concorrenti ordini di considerazioni e presupposti: i complementi di prove devono essere motivati per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni del Procuratore pubblico, dopo la definitiva chiusura dell'istruttoria dibattimentale, e poi - se ne sarà il caso - del giudice del merito; le stesse prove devono essere di difficile produzione all'eventuale dibattimento, avute presenti le finalità dell'art. 189 CPP (corrispondente agli art. 147 CPP/1941 e 148 CPP/1993), inteso appunto tra altro ad assicurarne in tale sede la non interrotta assunzione (v. sentenza 24 gennaio 1990 in re L.P., CRP 337/89; decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., GIAR 135.93.1, 21 agosto 1996 in re G.C., GIAR 512.96.1).

3.

Se è ben vero che i complementi in discussione si riferiscono alla fattispecie istruita, come la primitiva istanza così il gravame in oggetto si rivelano per più versi irricevibili e comunque infondati.

Le richieste di ottenere le generalità dei titolari dei conti, delle parti lese e delle parti civili, unitamente alla completazione degli elenchi con le generalità di titolari ed aventi diritto economico sono tardive e pretestuose.

Sin dal primo verbale del 25 gennaio 1999 (AI 2.2, titolare della relazione __________), le generalità dell'interrogato sono state annesse in busta chiusa: si tratta di prassi corrente, ammessa dalla giurisprudenza (v. REP 1992, pag. 334 ss. e segnatamente pag. 345 consid. 3.1), volta a tutelare la discrezione ed il segreto bancario nei confronti di terzi non abilitati, come sarebbe in casu per parti civili che - pur trovandosi accomunate nello stesso procedimento e quindi con facoltà di accesso agli atti - non hanno direttamente nulla da spartire tra di loro, fermo restando il diritto dell'accusato di prenderne conoscenza, anche per eventualmente postulare citazioni al dibattimento. Quindi di principio non vi è nessuna violazione dei diritti della difesa, compreso quello conclamato di essere sentito e v'è da aggiungere che sino ad ora mai l'accusato o il suo difensore hanno sollevato obiezioni e formali censure con successivo eventuale

impugnativa a questo giudice (a ciò nulla valendo il rilievo orale neppure verbalizzato), tanto più che libero accesso agli atti è stato da tempo concesso, per cui la pretesa irregolarità poteva e doveva essere sollevata con puntuale tempestività.

Ma v'è di più. __________ è stato interpellato ed anche posto a confronto con titolari di conto rispettivamente parti lese o civili, sempre dando riscontro di conoscenza. Si vedano ad esempio le seguenti sue affermazioni: "__________: questa persona era stata in banca … le avevo consigliato … __________: trovo strano che contesti, in quanto ho acquistato azioni per lei durante tre anni … ", ecc. (verbale 20 gennaio 1999, pag. 2, AI 3.2); "Per quanto concerne il fatto che io ho incontrato i clienti __________ e __________ presso un bar di __________ … " (verbale 29 gennaio 1999, pag. 5, AI 3.7); "Mi viene chiesto di precisare quanto successo con il cliente __________ … Il cliente in questione, preciso che quando parlo del cliente mi riferisco alla moglie del titolare perché era lei che veniva…" (verbale 12 febbraio 1999, pag. 1, AI 3.11); "Cliente __________. Prendo atto delle dichiarazioni del procuratore del conto __________. Io devo dire che ricordo questi clienti …" (verbale 5 marzo 1999, pag. 3, AI 3.12); e si potrebbe continuare, anche menzionando i verbali di confronto. Queste costatazioni non meritano commento rispetto a quanto avanzato nel gravame.

Si può ancora aggiungere che il reclamante non dà ragione di queste richieste in diretta relazione con l'assunzione di prove e con la completazione dell'istruttoria intesa al preventivo esame dell'accusa per le conclusioni di competenza del Procuratore pubblico (art. 189 CPP), a cui nulla servono semplici elenchi di generalità personali. E già si è detto che per eventuali citazioni al dibattimento si potrà far capo alle indicazioni assicurate in busta separata.

Neppure le richieste intese ad ottenere elenchi e chiarimenti "ai fini dell'accertamento della colpa e della commisurazione della pena" meritano tutela, in quanto indifferenti alla conclusione dell'istruzione formale e spettando poi alle parti civili di farsi attive in proposito dinnanzi alla competente Corte del merito, tenuto conto appunto che - ad esempio il __________ - ha osservato che "farà valere le proprie pretese nel rispetto della procedura penale".

4.

Il reclamo, in quanto ricevibile, è di conseguenza integralmente respinto con la presente decisione definitiva (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP, e contrario), tassa e spese giudiziarie andando a carico del reclamante soccombente.

Sempre a ragione della sua soccombenza, __________ è tenuto al versamento alle parti opponenti di congrue ripetibili, conformemente a quanto stabilito dall’art. 9 cpv. 6 CPP. In concordanza con la giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali (v. tra altre la sentenza 19 febbraio 1998 in re A.L., CRP 60.96.407), si supplisce alla lacuna di questa norma, che non indica nessun criterio per la sua attuazione in concreto, applicando per analogia le norme del CPC, segnatamente l’art. 150, per cui si attribuisce un’indennità per gli onorari di patrocinio corrispondente al presumibile impegno professionale.

Per i quali motivi,

richiamati i citati articoli di legge,

decide:

1. In quanto ricevibile, il reclamo è interamente respinto.

2.  La tassa di giustizia di fr. 450.- e le spese di fr. 80.- sono a carico di __________.

3.  __________ verserà a titolo di ripetibili fr. 350.- al __________, fr. 40.- al titolare della relazione __________, fr. 250.- ai titolari del conto __________ e altri, fr. 250.- al titolare della relazione __________ e fr. 150.- al titolare della relazione __________.

4. La presente decisione è definitiva.

5. Intimazione:

-    avv. __________, per sé e per __________ (con copia delle osservazioni del Procuratore pubblico e di tutti gli altri resistenti);

-    Procuratore pubblico avv. __________, sede (con l'incarto di ritorno e con copia delle osservazioni di tutte le parti resistenti);

-    avv. __________, per sé e per il __________;

-    avv. __________, per sé e per il titolare della relazione __________;

-    avv. __________, per sé e per le parti civili da lui rappresentate;

-    avv. __________, per sé e per il titolare della relazione __________;

-    avv. __________, per sé e per il titolare della relazione __________;

-    avv. __________, per sé e per __________;

-    avv. __________, per sé e per __________.

giudice __________