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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 12.01.2000 INC.1999.4309

12 janvier 2000·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·2,509 mots·~13 min·4

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

N. 43.99.9 L                                                                Lugano, 12 gennaio 2000

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

__________

sedente per statuire sull’istanza presentata il 22 dicembre 1999 dal

Procuratore pubblico avv. __________,

intesa ad ottenere la proroga di due mesi del carcere preventivo cui è astretto

__________, 1943, __________

(patrocinato dall’avv. __________)

nel procedimento pendente contro quest’ultimo per titolo di truffa ed altri reati;

viste le osservazioni 10 gennaio 2000 dell’accusato, che postula la reiezione dell'istanza;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto e considerato

in fatto e in diritto:

1.

__________ è stato arrestato il 20 gennaio 1999, con contestuale promozione dell’accusa nei suoi confronti per titolo di truffa, appropriazione indebita e amministrazione infedele, reati consumati secondo diversi ruoli con il figlio __________ e con __________.

Pertinenza, legittimità e proporzionalità del perdurare del provvedimento privativo della libertà furono nel tempo verificate ed accertate con i seguenti successivi giudizi:

decisione 22 febbraio 1999 (inc. GIAR 43.99.2), che ha respinto una prima istanza di libertà provvisoria, con la costatazione del seguente quadro processuale, non essendo stati messi in discussione e più precisamente non essendo stati "né contestati né ammessi" i reati perseguiti:

" Sostanzialmente la fattispecie contestata all’accusato istante si riferisce all’attività di quest’ultimo nella consulenza e gestione di averi di clienti del __________, del quale istituto __________ era alto funzionario, con acquisizione di azioni __________, altamente speculative, di contro all’intento degli stessi clienti di investimenti conservativi. __________ costituì poi la società __________, gestita dal figlio __________, che fece da tramite tra i clienti del __________ e la società americana __________, presieduta da __________: i fondi dirottati su quest’ultima non seguirono la via dell’investimento fiduciario, attraverso prestiti a grosse società americane, come ventilato ai clienti, ma ebbero destinazione speculativa con esito negativo, tanto che gli interessi di giugno 1998 vennero soluti grazie a nuovi supposti investimenti ed alla fine dello stesso anno si è giunti all’azzeramento dei capitali, con perdita di circa 6,3 mio dollari USA."

decisioni 12 luglio 1999 (inc. GIAR 43.99.6) e 19 luglio 1999 (inc. GIAR 43.99.7), che rispettivamente e successivamente hanno respinto una nuova istanza di libertà provvisoria e prorogato di sei mesi il carcere preventivo, la seconda avendo rilevato in punto agli ulteriori indizi di colpevolezza:

"Basti ricordare che la __________, gestita da __________ venne costituita appositamente per la raccolta di fondi da __________, fondi trasferiti poi a disposizione di __________ (che per il tramite della __________ rimetteva a __________ 7'000.- US$ al mese per le spese), e che già nell'aprile 1998 la situazione concernente gli investimenti __________ era disastrosa, come all’illuminante promemoria dell’incontro 6/10 aprile 1998 a New York, stilato da __________:

“Abbiamo acquistato il 20 % di una società in stato fallimentare (__________) e l’abbiamo risanata lasciandola però nelle mani di un incompetente che l’ha riportata nelle cifre rosse. La situazione della __________ è pertanto da risanare nuovamente. Secondo me i soldi investiti nella __________ sono da considerare persi a meno di un ulteriore investimento.”,

tanto che gli interessi di giugno vennero pagati ai clienti grazie e con nuovi prestiti pervenuti, segno sicuro di difficoltà finanziaria che però non distolse nessuno dal nuovamente accettare da clienti ignari nuovi fondi, i quali in tal modo ovviamente non avevano la destinazione concordata.

Esempio illuminante dell'agire degli accusati è l’operazione di vendita di azioni __________ di fine giugno / inizio luglio 1998 nella quale i clienti si sono visti riconoscere quale prezzo di vendita 2,45 US$ di contro a quello reale mediamente di US$ 4,5, la rimanenza essendo stata riversata a favore degli accusati dalla __________, appartenente alla __________ Holding, in cui operava __________."

sentenza 20 agosto 1999 della Camera dei ricorsi penali (CRP 60.99.211), che ha respinto i ricorsi contro le due ultime decisioni di questo giudice, così valutando la fattispecie imputata:

"Nella fattispecie vi sono infatti sufficienti e concreti indizi di colpevolezza a carico di __________, per quanto attiene al reato di truffa, rispettivamente di amministrazione infedele, sia in relazione alla raccolta di fondi versati alla __________, per il tramite della __________, sia per quanto riguarda l'acquisto delle azioni della __________.

Nel suo preavviso negativo all'istanza di libertà provvisoria, come pure in questa sede, il PP avv. __________ ha dettagliatamente esposto i singoli indizi di colpevolezza ed i relativi riscontri probatori, che non occorre qui ricordare in quanto perfettamente noti al ricorrente, al quale sono stati più volte contestati in sede di interrogatorio.

Il ricorrente si limita a criticare l'attendibilità delle deposizioni fornite da alcuni denuncianti, circa la loro consapevolezza dell'operazione di acquisto delle azioni __________ o dei prestiti concessi alla __________, tesi questa che é ampiamente smentita dalle deposizioni degli altri prevenuti, come pure dai clienti medesimi, alcuni dei quali sono stati sentiti in contraddittorio con il ricorrente, nonché dalla documentazione acquisita agli atti. Anche il tentativo di attribuire unicamente a __________ la responsabilità nell'operazione __________ é smentita dalle emergenze istruttorie e contestata dall'interessato, come esposto nel corso del suo interrogatorio del 6 agosto 1999 (VI 3.24).

In sede d'inchiesta e ancora recentemente, nel corso del suo interrogatorio del 6 agosto 1999 (VI 3.23), il ricorrente ha poi dovuto ammettere, di fronte alle precise contestazioni del Magistrato inquirente di non aver detto la verità in precedenti verbali (VI 3.23, p. 7). Questi e gli ulteriori indizi già evidenziati nelle decisioni impugnate e nelle osservazioni del Magistrato inquirente, rimangono assai gravi e non possono assolutamente essere sottovalutati o banalizzati, rimanendo comunque compito del giudice del merito di definirli."

2.

Il Procuratore pubblico postula una nuova proroga di due mesi del carcere preventivo cui è astretto __________ (l'indicazione nel petitum del termine di sei mesi è dovuta ad un errore, come risulta dalla motivazione a pag. 9 in fondo e dal giorno di scadenza menzionato, appunto il 19 marzo 2000).

A mente del magistrato inquirente, tutti i presupposti di legge sono presenti a sostegno della richiesta. In punto alla fattispecie inquisita ed accertata, rimane di attualità come al riassunto della prima istanza di proroga - che viene riprodotto -, con l'aggiunta delle successive emergenze istruttorie, costituite di conferme delle malversazioni e dell'atteggiamento scorretto dell'accusato e di riscontri peritali della chiara intenzione di operare a danno dei clienti ed a proprio vantaggio, segnatamente con l'acquisto e la rivendita di azioni __________ e storno di parte del ricavo. Data l'ampiezza dei movimenti finanziari e l'asserito difetto di memoria di __________ sono comunque necessarie ulteriori verifiche, attraverso richiamo di documenti, quindi con permanenza del pericolo di collusione. Il pericolo di fuga è tuttora concreto, come accertato in precedenza e per la recente casuale scoperta di maneggi intesi ad occultare beni. Il complesso delle ipotesi di reato inquisite "dell'entità di almeno una dozzina di mio di $" sostiene la proporzionalità del provvedimento.

__________, con la sua presa di posizione contraria all'istanza e come in precedenza, né contesta né ammette specificamente le imputazioni inquisite, ma le commenta settorialmente, dando comunque atto della gravità dei reati prospettati dal Procuratore pubblico, senza in ogni modo conseguimento di personale profitto. Nega ricorrere di pericolo di collusione e di inquinamento delle prove, per l'acquisizione di documentazione. Allora non è data proporzionalità di una proroga ritenuta necessaria di sei mesi e poi contenuta ("per esigenze tecniche") in due mesi, rispetto alla "pena privativa della libertà che potrebbe essere comminata [recte: inflitta, irrogata, o pronunciata] dal Giudice di merito". Neppure sono di pregio le argomentazioni del magistrato inquirente sul paventato pericolo di fuga, non essendovi concreto riscontro di fondi occulti, oltre a quanto sotto sequestro, ed i legami essendo ci certo più consistenti con la famiglia in Ticino. La privazione della libertà va quindi sostituita con opportune meno incisive misure.

3.

Sono noti i principi di legge e di giurisprudenza che reggono la materia, come ad esempio esposto nella richiamata decisione 19 luglio 1999:

"… l'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione ed il pericolo di fuga (senza dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3).

L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)."

4.

Ancora una volta si deve constatare - nella situazione personale e processuale in discorso - la convergenza dei presupposti di legge, come esplicitati ed approfonditi dalla prassi e dalla giurisprudenza, a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della libertà personale, cui è astretto __________.

4.1

In punto agli indizi di colpevolezza, di tutta concretezza e gravità, nel primo considerando sono state riprese le riassuntive argomentazioni in proposito delle precedenti decisioni e della sentenza 20 agosto 1999 della Camera dei ricorsi penali, minimamente scalfite dal seguito dell'istruttoria. Si può anche affermare che vi è stato un rafforzamento delle ipotesi accusatorie per le emergenze successive, ma - in considerazione della mancata contestazione di fondo del complesso delle accuse e per evitare inutile pregiudizio al seguito processuale - ci si può esimere dall'approfondirle.

4.2

Il Procuratore pubblico assume che il pericolo di collusione, ora presente per l'assenza e l'attesa di documentazione da vagliare e contestare all'accusato, "può esistere fino al dibattimento e non cessa automaticamente con la conclusione dell'istruttoria".

Può rimanere indeciso se questo pericolo permarrà sino al dibattimento, dato che in ogni modo esiste rispetto alla conclusione della fase predibattimentale, anche in relazione ad eventuali complementi di prova avanzati dalle parti nel contesto del deposito degli atti a norma dell'art. 196 CPP.

4.3

Ancora come evocato nella decisione 19 luglio 1999, per quanto concerne il pericolo di fuga,

"… si ricorda che i criteri determinanti per stabilire se questo presupposto sia dato o meno sono il carattere del prevenuto, il suo domicilio, la sua professione, la sua situazione famigliare e i suoi legami con lo Stato in cui egli é inquisito (SJ 103/1981, 135; sentenza 31 marzo 1992 in re S.C. del Tribunale federale; sentenza 20 ottobre 1994 in re M.A., CRP 314/94). L'apprezzamento di tutte le circostanze, per invocare appunto un rischio di fuga, deve lasciar presumere che le conseguenze di una fuga appaiano per l’accusato come un male minore rispetto a quello derivante per lui dall'ulteriore carcerazione, con maggior forza quanto più i reati imputati comportino pene edittali od eventualità di pena concreta importanti (in questo senso Mario Luvini; in REP 1989, pag. 292, con i riferimenti ivi indicati; sentenza 14 novembre 1994 in re S.V., CRP 341/94)",

con pregio delle seguenti considerazioni e conclusioni:

"… __________ non solo è confrontato con una verosimilmente severa pena privativa della libertà, ma risulta avere un forte legame in Brasile dove vive un figlio riconosciuto, avuto da una donna brasiliana, alla quale ha inviato denaro (v. verbale 8 aprile 1999, pag. 5), con eventualità pertanto di costituzione di fondi a suo favore. Per queste circostanze fattuali e dal suo comportamento processuale, inteso a respingere addebiti od anche solo a ridurne la portata di responsabilità, si può ragionevolmente dedurre scelta di latitanza."

fatte proprie e precisate nella sentenza 20 agosto 1999 della Camera dei ricorsi penali:

"Dall'insieme degli elementi di fatto evidenziati dal GIAR nella decisione impugnata - che non occorre in questa sede nuovamente ribadire - appare altamente verosimile che il ricorrente possa sottrarsi al procedimento penale ed alla successiva condanna.

Infatti, benché cittadino svizzero domiciliato a __________, dove vive con la famiglia, il ricorrente ha ed intrattiene un particolare legame con il Brasile, dove vive un figlio minorenne avuto da una donna brasiliana, da lui riconosciuto, con il quale mantiene stretti rapporti ed al quale ha regolarmente inviato somme di denaro. Allo stadio attuale

dell'inchiesta, non può neppure esser escluso che egli abbia delle disponibilità finanziarie in questo paese.

Occorre poi ricordare che il ricorrente é rimasto senza lavoro e che non sembra neppure avere concrete possibilità per il futuro.

In questa situazione, appare altamente verosimile che il ricorrente possa decidere di trasferirsi all'estero, dove potrebbe beneficiare di appoggi, invece di restare a disposizione delle autorità penali, in particolare in attesa del pubblico dibattimento, nella prospettiva di una severa sanzione penale, ritenuta la gravità degli addebiti.

In questa situazione, non é quindi sufficiente, per evitare questo concreto pericolo di fuga, l'adozione delle misure proposte dal ricorrente (arresti domiciliari e deposito dei documenti di legittimazione)".

In aggiunta, con riferimento a quanto consegnato a verbale del 22 dicembre 1999 a pag. 4, quand'anche __________ minimizzi le sue possibilità finanziarie ed i suoi legami con il Brasile, ha pure ammesso un investimento in questo paese, a suo dire finito in perdita, ed ancor più si hanno riscontri di disponibilità dalle annotazioni del figlio __________ circa averi occulti (cfr. verbale 16 novembre 1999 e annesso), di cui l'accusato ha preso praticamente semplice atto ed ora impropriamente banalizza quali non meglio precisate "riflessioni soggettive e personali".

4.4

Come valutato nella decisione del 19 luglio 1999 e confermato dalla Camera dei ricorsi penali e tenuto conto che non è in discussione una richiesta di proroga di sei mesi (come precisato al patrocinatore dell'accusato il 27 dicembre 1999 da questo giudice), si ha ancora attualmente che

"Il carcere preventivo sin qui sofferto e prevedibile è rispettoso del principio di proporzionalità, avuto riguardo alla consistenza ed all’ampiezza dei fatti rimproverati e da accertare.

E’ indubbio che l’inchiesta è complessa, che i reati contestati sono gravi e che gli importi malversati sono importanti: ed allora il carcere preventivo subito e quello prevedibile nei limiti della proroga concessa non appare oggettivamente eccessivo."

Né per quanto rilevato nei precedenti considerandi sono apprezzabili misure sostitutive.

5.

Di conseguenza l’istanza di proroga del carcere preventivo è accolta come proposta dal magistrato inquirente, con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e contrario), e suscettibile di impugnazione alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP).

Per i quali motivi,

richiamati i citati articoli di legge,

decide:

1.      L’istanza è accolta.

          Di conseguenza il carcere preventivo cui è astretto __________ è prorogato sino al 19 marzo 2000, compreso.

2.      Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3.      Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.

4.      Intimazione:

     -    avv. __________, per sé e per l’istante;

     -    Procuratore pubblico avv. __________ (con copia delle osservazioni dell’accusato);

     -    Direzione del Penitenziario cantonale, Lugano-Cadro.

                                                                              giudice __________

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