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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 05.01.2000 INC.1999.26009

5 janvier 2000·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·365 mots·~2 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

N. 260.99.9 L                                                              Lugano, 5 gennaio 2000

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

__________

sedente per statuire sull’istanza presentata il 16 dicembre 1999 dalla

Procuratrice pubblica dott. __________,

intesa ad ottenere la proroga di due mesi del carcere preventivo cui è astretto

__________, 1962, cittadino italiano, residente a __________, attualmente presso il Penitenziario cantonale

(patrocinato dall’avv. __________)

nel procedimento pendente contro quest’ultimo per titolo di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti;

ritenuto e considerato

in fatto e in diritto:

che __________ venne arrestato il 14 aprile 1999 e che il carcere preventivo già fu prorogato di tre mesi con decisione 12 ottobre 1999 (inc. GIAR 260.99.8), con termine ultimo di privazione della libertà per la conclusione dell'istruttoria formale il 13 gennaio 2000;

che il 16 dicembre 1999 la Procuratrice pubblica, ritenuto raggiunto lo scopo dell'istruzione formale, ha disposto il deposito degli atti a norma dell'art. 196 CPP, con l'assegnazione del termine scadente il 3 gennaio 2000 per

eventualmente proporre complementi di inchiesta, e nel contempo ha prudenzialmente chiesto una nuova proroga limitata a due mesi del carcere preventivo, per consentirne l'apprezzamento e quindi l'eventuale esperimento;

che, con lettere del 3 gennaio 2000, __________ ha comunicato alla Procuratrice pubblica che "nulla osta alla chiusura dell'istruzione formale", implicitamente a valere quale rinuncia a proporre complementi di prova, ed a questo giudice di conseguentemente considerare priva di oggetto l'istanza di proroga in discorso, ovviamente senza necessità di sue osservazioni;

che pertanto si ha scadenza inutilizzata del termine di cui all'art. 196 cpv. 1 CPP, con evenienza della definitiva chiusura dell'istruzione formale, da notificare ad opera della magistrata inquirente come vuole l'art. 197 CPP;

che allora ed in effetti l'istanza è divenuta priva di oggetto, il carcere preventivo continuando poi entro i termini massimi di legge (art. 102 cpv. 3 CPP), dapprima per l'emanazione dell'atto di accusa (art. 198 cpv. 1 CPP) e successivamente per l'aggiornamento del dibattimento (art. 230 cpv. 1 e 2 CPP), riservate specifiche proroghe dello stesso (art. 103 cpv. 1 CPP);

visti i citati articoli di legge,

decide:

1. L'istanza è stralciata dai ruoli, in quanto divenuta priva di oggetto.

2. Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3. Intimazione:

-    avv. __________, per sé e per l’istante;

-    Procuratrice pubblica dott. __________, sede;

-    Direzione del Penitenziario cantonale, Lugano-Cadro.

                                                                                   giudice Claudio Lepori