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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 22.02.2000 INC.1999.14504

22 février 2000·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·1,006 mots·~5 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

N. 145.99.4 M                                                             Lugano, 22 febbraio 2000

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

__________

sedente per statuire sull’istanza inoltrata in data 14/15 febbraio 2000 dal

Procuratore Pubblico avv. __________

intesa ad ottenere la proroga di tre mesi, ovvero sino al 2 giugno 2000, del carcere preventivo cui è astretto

__________,                        __________ detenuto presso il __________

(patrocinato dall’avv. __________)

nel procedimento penale a suo carico per titolo di reato di omicidio intenzionale e rapina aggravata;

lette le osservazioni 17/18 febbraio 2000 dell’accusato, che per il tramite del difensore aderisce alla proroga richiesta;

letti ed esaminati gli atti formanti l’inc. MP 2196/95/MB;

ritenuto e considerato

in fatto ed in diritto:

che

la carcerazione preventiva cui è astretto __________ è già stata prorogata una volta con decisione 6 agosto 1999 (inc. GIAR 145.99.3) alla quale può essere fatto integrale rinvio per quella che è la cronistoria dell'azione penale nei confronti di lui (loc. cit., p. 2);

nei mesi trascorsi dalla succitata proroga, l'inchiesta condotta in Ticino ha potuto essere portata avanti in modo decisivo, segnatamente tramite l'audizione dei tre correi di __________ nella tragica rapina in discussione (v. istanza, inc. GIAR 145.99.4, doc. _, pto 3, p. 2);

con l'istanza qui discussa, il Procuratore pubblico, ribaditi gli indizi di colpabilità ed il pericolo di fuga già ritenuti nella precedente decisione di questo giudice (6 agosto 1999, cit., p. 4), menziona quali necessità d'inchiesta tali da giustificare la proroga richiesta essenzialmente l'acquisizione delle trascrizioni dei verbali esperiti in Italia, la loro contestazione a __________, infine il deposito degli atti con la contestuale possibilità, per lui, di chiedere complementi istruttori (istanza, cit., pti 3 e 4, p. 2);

l'accusato ha già espresso il proprio consenso al Procuratore pubblico con scritto 9 febbraio 2000 (allegato all'istanza, inc. GIAR 145.99.4, doc. _), confermandolo direttamente a questo giudice con scritto 17 febbraio 2000 (inc. GIAR 145.99.4, doc. _);

l'art. 95 CPP, dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e - segnatamente come nel caso in discussione - proroga del carcere preventivo a norma dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - segnatamente i bisogni dell’istruzione (senza dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3), e ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381);

per quanto attiene all'esistenza di sufficienti indizi di colpevolezza e di concreto pericolo di fuga, può bastare integrale rinvio alle considerazioni esposte nella decisione 6 agosto 1999 (cit., p. 4);

le esigenze istruttorie menzionate dal Procuratore pubblico, segnatamente l'acquisizione delle trascrizioni dei verbali dei correi e la loro contestazione all'accusato, sono indubbiamente atte a giustificare la proroga richiesta, tanto più che l'accusato medesimo attribuisce loro rilevante grado di utilità (v. scritto 9 febbraio 2000 al magistrato inquirente, cit., p. 1);

per quanto riguarda la proporzionalità della proroga richiesta, va annotato preliminarmente che anche nell'ultima fase l'istruzione del procedimento  contro l'accusato ha sofferto di momenti di stasi inconciliabili con il principio di celerità - basti pensare che le audizioni in Italia erano state completate già lo scorso mese di novembre 1999, ma non hanno ancora potuto essere prospettate all'accusato;

va tuttavia precisato che i menzionati ritardi non sono imputabili al magistrato d'accusa né ad __________, ma sembrano essere dovuti ai tempi lunghi necessari per la trascrizione delle registrazioni dei verbali italiani (v. scritto di sollecito 10 febbraio 2000 all'Autorità rogata, allegato all'istanza, inc. GIAR 145.99.4, doc. _);

il Procuratore pubblico ha nel frattempo comunicato oralmente che le trascrizioni sono arrivate, motivo per la cui la durata della proroga richiesta può essere valutata senza dover tenere conto degli spesso aleatori parametri legati all'evasione di commissione rogatoriale all'estero;

la protrazione di tre mesi postulata dal magistrato inquirente può essere considerata di durata abbondante, ma non insostenibilmente lunga, se si pon mente al fatto che per compiutamente contestare all'accusato le dichiarazioni dei suoi correi potranno essere necessari più verbali, che l'ampiezza degli atti potrà giustificare un termine per il loro deposito superiore al minimo di legge, e che, infine, non si può escludere la formulazione di istanze di complemento istruttorio;

il procedimento penale contro __________ sfocerà con tutta verosimiglianza in una condanna ad una importante pena privativa della libertà, di durata comunque ben superiore alla carcerazione preventiva già subita ed ancora prospettabile, da cui discende la proporzionalità della proroga richiesta sia con riferimento alla durata complessiva del carcere preventivo sia con riguardo ai passi istruttori ancora da compiere;

resta ovviamente impregiudicato l’obbligo del magistrato inquirente di procedere alla conclusione dell’istruttoria formale ed all’emanazione dell’atto d’accusa con la massima celerità possibile (artt. 102 e 176 cpv. 3 CPP);

in conclusione, l’istanza di proroga appare giustificata in considerazione delle necessità istruttorie ancora da evadere e dell’evidente pericolo di fuga. Essa è pure ragionevolmente agevole nella durata, e deve dunque essere accolta, con la presente decisione esente da tassa e spese di giudizio (art. 39 lit. f TG e contrario) e suscettibile di impugnazione entro 10 (dieci) giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello (art. 284 cpv. 1 lit. a CPP).

Per i quali motivi,

richiamati gli articoli menzionati e gli artt. 103, 280 ss. e 284 CPP

decide:

1.   L’istanza 14/15 febbraio 2000 di proroga del carcere preventivo cui è astretto __________ è accolta.

§     Di conseguenza, la detenzione preventiva cui è astretto l’accusato viene prorogata sino al prossimo 2 giugno 2000 compreso.

2.   Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3.   Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.

4.   Intimazione:

-      avv. __________, per sé e per l’accusato __________;

-      Procuratore Pubblico avv. __________, con copia delle osservazioni 17/18 febbraio 2000 dell’accusato e con l’inc. 2196/95/MB di ritorno.

giudice __________

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