Incarto n. INC.1998.99119
Lugano 16 gennaio 2004
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Franco Lardelli
sedente per statuire sul reclamo presentato il 14/15 gennaio 2004 da
__________(patrocinato dall’avv. __________)
in tema di violazione di diritti costituzionali da parte del Procuratore pubblico Emanuele Stauffer;
atteso che l’esito del gravame consente di prescindere dal chiamare il magistrato inquirente ed eventuali altre parti a formulare osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto e considerato che
in fatto e in diritto:
che:
nei confronti di __________ é pendente un procedimento penale per titolo di truffa, truffa aggravata e falsità in documenti, reati commessi con varie modalità in danno di pazienti, casse malati, assicurazioni sociali e case farmaceutiche, in particolare attraverso fatturazioni di prestazioni professionali mai eseguite, anche con asseriti ricoveri di pazienti in realtà non degenti nelle cliniche dirette dall’accusato o in congedo; la fattispecie é già stata oggetto di precedenti decisioni in materia di libertà personale e di provvedimenti processuali;
con decisione 28 maggio 2003 (AI 320 dell’inc. MP 1998.5725), cresciuta in giudicato, il magistrato inquirente ha notificato alle parti la chiusura dell’istruzione formale ex. art. 197 CPP;
con lettera 9 gennaio 2004, il reclamante si è rivolto al magistrato inquirente chiedendo risposta “in tempi brevissimi” alla richiesta di sapere quali siano i motivi di sue precedenti “scelte e strategie istruttorie” che gli sono “sempre sfuggiti”, come pure risposta ad alcune domande inerenti una pretesa lesione del diritto alla parità di trattamento, del diritto di essere sentito, del diritto a beneficiare di una difesa efficace e del divieto di arbitrio e alla richiesta di “soprassedere all’emanazione dell’atto d’accusa a suo carico sino a quando ... siano stati formalizzati e chiusi i procedimenti a carico delle persone” che il magistrato inquirente “intende indicare quali suoi correi o complici nell’atto d’accusa”;
avverso la risposta 12 gennaio 2004 del Procuratore pubblico, __________ si aggrava ora con reclamo 14 gennaio 2004, chiedendo di accertare la “nullità della decisione impugnata” sussistendo a suo dire violazione di diritti costituzionali, segnatamente carenza di motivazione, arbitrio, violazione del diritto di essere sentito e della garanzia di un equo processo (art. 29 CF, art. 6 CEDU);
la suddetta risposta 12 gennaio 2004 del magistrato inquirente non costituisce decisione formale impugnabile, non contenendo decisioni impugnabili, ma facendo semplicemente rimando a precedenti decisioni cresciute in giudicato e a decisioni di altre autorità e giudici, concernenti anche altri procedimenti disgiunti da quello del reclamante, per cui la richiesta di accertare la nullità di decisioni inesistenti o cresciute in giudicato e di altre autorità e giudici, anche in procedimenti disgiunti, appare manifestamente irricevibile;
rettamente il reclamante non lamenta ritardata giustizia in relazione alle richieste formulate al magistrato inquirente con lettera 9 gennaio 2004, ritenuto che un simile gravame sarebbe manifestamente infondato e intempestivo;
il reclamo, manifestamente irricevibile e ai limiti dell’abuso di diritto, va dunque respinto con la presente decisione definitiva (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP e contrario) e con carico della tassa e delle spese giudiziarie al reclamante, correlate alla soccombenza (art. 39 lett. f TG).
Per questi motivi,
richiamati i citati articoli di legge,
decide:
1. Il reclamo è irricevibile.
2. La tassa di giustizia di FRS. 350.- e le spese di FRS. 50.- sono a carico del reclamante.
3. La presente decisione è definitiva.
4. Intimazione a: - avv. __________, per sè e per il reclamante; - PP Emanuele Stauffer, Via Pretorio 16, 6900 Lugano, con copia del reclamo 14 gennaio 2004 di __________.
giudice Franco Lardelli