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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 17.04.2003 INC.1998.99117

17 avril 2003·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·1,436 mots·~7 min·1

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. INC.1998.99117

Lugano 17 aprile 2003

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Franco Lardelli

                sedente per statuire sul reclamo presentato il 3 aprile 2003 da

__________(patrocinato dall’avv. __________)  

Contro

la decisione 21 marzo 2003 del Procuratore pubblico Emanuele Stauffer, che ha respinto i complementi di prova proposti dal reclamante nel procedimento penale contro di lui pendente per titolo di truffa, truffa aggravata e falsità in documenti;

viste le osservazioni 7 aprile 2003 del magistrato inquirente, concludenti per la reiezione del reclamo;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto e considerato

in fatto:

A.

Nei confronti di __________ é pendente un procedimento penale per titolo di truffa, truffa aggravata e falsità in documenti, reati commessi con varie modalità in danno di pazienti, casse malati, assicurazioni sociali e case farmaceutiche, in particolare attraverso fatturazioni di prestazioni professionali mai eseguite, anche con asseriti ricoveri di pazienti in realtà non degenti nelle cliniche dirette dall’accusato o in congedo.

La fattispecie é già stata oggetto di precedenti decisioni in materia di libertà personale e di provvedimenti processuali: ne verranno ripresi accertamenti e dettagli, in quanto necessario al presente discorso, nel seguito della motivazione.

B.

Il 22 febbraio 2002 il Procuratore pubblico ha disposto il deposito degli atti a norma dell’art. 196 CPP. Con allegato 24 aprile 2002, entro i termini prorogati fino al 25 aprile 2002 (v. decisione 5 marzo 2002 del magistrato inquirente), __________ ha postulato l’assunzione di diverse prove.

Con decisione 21 maggio 2002 il magistrato inquirente ha respinto integralmente le domande dell’accusato. Ha fatto seguito il reclamo 30 giugno 2002, che è stato parzialmente accolto da questo giudice con decisione 3 febbraio 2003; al Procuratore pubblico, come da richiesta del reclamante, è stato imposto di chiedere alla FTAM, per iscritto, se le fatture emesse e oggetto della perizia del dott. __________ fossero state pagate.

Dando seguito a quanto imposto da questo giudice, il magistrato inquirente, con lettera 20 febbraio 2003, ha chiesto all’avv. __________ che, per il suo tramite, la FTAM si pronunciasse su quanto chiesto dalla difesa e accolto dal giudice. La risposta è giunta da __________ con lettera 28 febbraio 2003. Il Procuratore pubblico ha ritenuto con quella risposta evasi i suoi incombenti istruttori e in data 3 marzo 2003 ha provveduto al deposito del complemento acquisito.

Con istanza 20 marzo 2003, __________ ha postulato ulteriormente dei complementi di inchiesta. Con decisione 21 marzo 2003 il magistrato inquirente ha respinto integralmente le domande dell’accusato. Ha fatto seguito il reclamo in oggetto, che le ripropone tutte.

Ricordato che il Procuratore pubblico con le sue osservazioni chiede la reiezione integrale del reclamo, si osserva che delle contrapposte argomentazioni delle parti si terrà conto più innanzi ed in quanto necessario per evitare inutili ripetizioni.

in diritto:

1.

__________ - in quanto formalmente accusato - é indubitabilmente legittimato ad impugnare li rifiuto del Procuratore pubblico di assumere complementi di prova, non solo per la disposizione di massima dell’art. 280 CPP, ma specificatamente per quella relativa alla completazione dell’istruttoria di cui all’art. 196 cpv. 5 CPP.

Il reclamo, tempestivo a norma di legge (art. 281 cpv. 5 CPP), é allora ricevibile in ordine.

2.

Per meritare di venire assunte, le prove proposte dalle parti contestualmente al deposito atti (art. 196 CPP), o anche in altro momento dell’istruttoria (art. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1 CPP), devono rispettare tre concorrenti ordini di considerazioni e presupposti: esse devono essere motivate per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono quindi avere i requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni di competenza del Procuratore pubblico, dapprima per decidere se promuovere l’accusa oppure non far luogo al procedimento e poi eventualmente - dopo definitiva conclusione dell’istruzione formale - se decretare messa in stato d’accusa o abbandono, sino a, se del caso, quelle del giudice di merito; le stesse prove devono essere di difficile produzione al dibattimento, avute presenti le finalità dell’art. 189 CPP, inteso appunto tra l’altro ad assicurarne la non interrotta assunzione (v. REP 1998 nr. 122; già in sentenza 24 gennaio 1990, inc. CRP 337/89; v. decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. GIAR 135.93.1; 3 novembre 1993 in re G.G., inc. GIAR 862.93.1, e 14 giugno 1995 in re F.M., inc. GIAR 1093.93.5).

Se, in particolare per l’accusato, la facoltà di proporre mezzi di prova è espressione del diritto di essere sentito (v., da ultimo, DTF 124 I 49, consid. 3a p. 51; DTF 121 I 306, consid. 1b p. 308) e del “fair trial” ai sensi dell’art. 6 CEDU (v. Frowein/Peukert, EMRK-Kommentar, 2. Aufl. Kehl/Strassburg/Arlington 1996, nota 99 ad art. 6 CEDU), il giudice del merito (ed il magistrato inquirente) è tenuto, in applicazione delle norme procedurali corrispondenti, a considerare rispettivamente ammettere soltanto quei mezzi di prova che “nach seinem richterlichen Ermessen entscheidungserheblich sind” (Frowein/Peukert, loc. cit. p. 231). Con riferimento specifico all’audizione di testi, il magistrato può rifiutare la prova proposta “wenn er die zu erwartende Antwort bzw. Aussage nach seiner freien Ermessensentscheidung für die Wahrheitsfindung nicht für beachtlich hält” (Frowein/Peukert, loc. cit., nota 202 ad art. 6 CEDU, con rinvii), nelle parole di Niklaus Schmid (Strafprozessrecht, 3. Aufl. Zürich 1997, margin. 270, con rinvii a DTF 103 Ia 491 et al. in nota 321) “wenn sie den rechtlich relevanten Sachverhalt als genügend geklärt erachten”. Di conseguenza, non è data violazione dell’art. 6 CEDU se il giudice del merito rifiuta un mezzo di prova dopo averne esaminato la pertinenza (v. Frowein/Peukert, loc. cit., nota 203 ad art. 6 CEDU, con rinvio al noto caso Vidal; come qui, v. decisione 17 giugno 1998 in re F.F., inc. GIAR 55.98.1 consid. 1).

3.

Il fatto che la risposta 28 febbraio 2003 (messa in deposito atti) sia stata data da __________ non è oggetto di contestazione da parte del reclamante.

__________ contesta per contro che non sarebbe fino ad ora stata data risposta alla richiesta “tesa a conoscere quali e quante fatture considerate nella perizia stesa dal dott. __________ siano state effettivamente pagate”. Egli chiede dunque – come già postulato con l’ulteriore istanza di complementi istruttori del 20 marzo 2003 - che venga data risposta a questo quesito e che venga assunta agli atti “la corrispondenza con la quale la FTAM avrebbe versato in atti la documentazione contabile (fatture) ancora non trasmessa al MP all’atto dell’ultimo interrogatorio del Signor __________”, come pure che si proceda all’interrogatorio del dott. __________ “per riferimento all’eventuale ricezione da parte sua di tali fatture”.

Detti ulteriori accertamenti, richiami di atti e audizioni del perito giudiziario dott. __________, a questo stadio del procedimento, non appaiono di rilievo nè di pertinenza, vuoi per insufficiente motivazione, vuoi per carenza di novità nel contesto di quanto acquisito: segnatamente non servono a determinare il giudizio nelle competenze del Procuratore pubblico, che chiaramente persegue la via accusatoria, e neppure sono oggettivamente tali da consentire ipotesi di stravolgimento di questo indirizzo.

Va rilevato che la risposta di __________ dà sostanziale evasione al quesito che era rimasto aperto e che aveva determinato l’accoglimento del complemento istruttorio come a decisione 3 febbraio 2003 di questo giudice. Dalla stessa emerge infatti che le fatture messe a disposizione da parte delle casse malati per la perizia eseguita dal dott. __________ erano state pagate, quantomeno fino al 30 novembre 1998 (giorno in cui è stato intimato alla FTAM l’ordine di sequestro del Procuratore pubblico). La risposta di __________ si riferisce del resto – come rettamente osservato dal magistrato inquirente – a tutte le fatture emesse dalle cliniche di __________ e/o dal suo studio medico, indipendentemente dal fatto che siano state oggetto di analisi da parte del perito giudiziario dott. __________. Alla FTAM d’altronde non è stato chiesto (nè sarebbe stato opportuno chiederlo) di procedere – come pretende il reclamante - ad un esame della perizia del dott. __________ in ordine alle fatture da lui considerate nelle sue analisi peritali.

Le risultanze della risposta di __________ rendono poi superflui i richiami atti e l’interrogatorio del perito giudiziario dott. __________ pretesi dal reclamante.

5.

Alla luce di quanto precede, il reclamo va dunque respinto, con la presente decisione definitiva (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP e contrario) e con carico della tassa di giustizia e delle spese al reclamante (art. 39 lett.f TG), correlate alla sua soccombenza.

Richiamati i citati articoli di legge,

decide:

Il reclamo è respinto.

La tassa di giustizia di Frs. 500.- e le spese di Frs. 50.- sono poste a carico del reclamante.

La presente decisione è definitiva.

Intimazione: -      avv. __________, per sè e per il reclamante

       (con copia delle osservazioni 7 aprile 2003 del magistrato inquirente); -      Procuratore pubblico Emanuele Stauffer, 6900 Lugano, con l’incarto di ritorno.

                                                                                giudice Franco Lardelli

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