Incarto n. INC.1998.99116
Lugano 17 aprile 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Franco Lardelli
sedente per statuire sul reclamo presentato il 12 marzo 2003 da
__________(patrocinato dall’avv. __________)
contro
la decisione 3 marzo 2003 del Procuratore pubblico Emanuele Stauffer, che ha ordinato il deposito degli atti acquisiti su complemento d’inchiesta;
viste le osservazioni 16 marzo 2003 del magistrato inquirente, concludenti per la reiezione del reclamo;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto e considerato
in fatto e in diritto:
1.
Nei confronti di __________ é pendente un procedimento penale per titolo di truffa, truffa aggravata e falsità in documenti, reati commessi con varie modalità in danno di pazienti, casse malati, assicurazioni sociali e case farmaceutiche, in particolare attraverso fatturazioni di prestazioni professionali mai eseguite, anche con asseriti ricoveri di pazienti in realtà non degenti nelle cliniche dirette dall’accusato o in congedo.
La fattispecie é già stata oggetto di precedenti decisioni in materia di libertà personale e di provvedimenti processuali.
2.
Il 22 febbraio 2002 il Procuratore pubblico ha disposto il deposito degli atti a norma dell’art. 196 CPP. Con allegato 24 aprile 2002, entro i termini prorogati fino al 25 aprile 2002 (v. decisione 5 marzo 2002 del magistrato inquirente), __________ ha postulato l’assunzione di diverse prove.
Con decisione 21 maggio 2002 il magistrato inquirente ha respinto integralmente le domande dell’accusato. Ha fatto seguito il reclamo 30 giugno 2002, che è stato parzialmente accolto da questo giudice con decisione 3 febbraio 2003; al Procuratore pubblico, come da richiesta del reclamante, è stato imposto di chiedere alla FTAM, per iscritto, se le fatture emesse e oggetto della perizia del dott. __________ fossero state pagate.
3.
Dando seguito a quanto imposto da questo giudice, il magistrato inquirente, con lettera 20 febbraio 2003, ha chiesto all’avv. __________ che, per il suo tramite, la FTAM si pronunciasse su quanto chiesto dalla difesa e accolto dal giudice. La risposta è giunta da __________ con lettera 28 febbraio 2003. Il Procuratore pubblico ha ritenuto con quella risposta evasi i suoi incombenti istruttori e in data 3 marzo 2003 ha provveduto al deposito del complemento acquisito.
Con il reclamo in oggetto (presentato il 12 marzo 2003), __________ chiede che sia annullata la decisione di deposito atti emanata dal Procuratore pubblico, in quanto, a suo dire, alla domanda posta alla FTAM non sarebbe stata data alcuna risposta. Prima di procedere al deposito degli atti, sarebbe “indispensabile che il quesito posto venga soddisfatto, così da non imporre all’accusato di dover chiedere per la seconda volta il medesimo complemento istruttorio”.
Nelle osservazioni 16 marzo 2003 il Procuratore pubblico chiede la reiezione del gravame, che avrebbe “scopo esclusivamente defatigatorio”. La risposta di __________ sarebbe, a suo dire, “precisa, documentata ed esaustiva”.
4.
Va ricordato che l’art. 193 CPP dispone che il Procuratore pubblico dirige l’istruzione formale, raccogliendo le prove nel rispetto del diritto delle parti. Quando il magistrato inquirente ritiene raggiunto lo scopo della sua attività, procede al deposito degli atti, informando le parti che possono prendere conoscenza degli atti e formulare istanze di complemento di inchiesta entro il termine fissato per il deposito (art. 196 cpv. 1).
Dopo il deposito degli atti il magistrato inquirente deve dar seguito ai complementi istruttori proposti dalle parti e da lui accolti e a quelli eventualmente imposti da questo giudice su reclamo della parte proponente. Acquisiti i complementi il Procuratore pubblico procede ad un nuovo deposito atti, limitatamente all’oggetto e alle risultanze di questi ultimi (art. 196 cpv. 4 CPP).
Il fatto che la risposta sia stata data da __________ non è oggetto di contestazione da parte del reclamante. Contestati sono invece il contenuto della risposta data il 28 febbraio 2003 da __________ e la decisione del Procuratore pubblico di procedere al deposito degli atti avente per oggetto quella risposta.
Diversamente da quanto sostiene il reclamante, l’agire del magistrato inquirente appare formalmente corretto. Egli infatti non ha omesso di procedere a quanto gli è stato imposto da questo giudice con decisione 3 febbraio 2003; ha dato seguito ad una richiesta scritta che riproduceva integralmente quanto chiesto dalla difesa e accolto dal giudice e, ottenuta risposta, ha provveduto alle ulteriori formalità di deposito atti conformemente a quanto disposto dall’art. 196 cpv. 4 CPP.
Il contenuto della risposta di __________ (che il reclamante ritiene non esaustivo) non può essere oggetto di valutazione in questa sede, quanto piuttosto nell’esame degli ulteriori complementi istruttori che __________ ha nel frattempo puntualmente chiesto nell’ambito del deposito atti. Essendo gli stessi pure oggetto di contestazione (in quanto respinti dal magistrato inquirente con decisione 20 marzo 2003), sono decisi da questo giudice con separata decisione.
5.
Alla luce di quanto precede, il reclamo va dunque respinto, con la presente decisione definitiva (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP e contrario) e con carico della tassa di giustizia e delle spese al reclamante (art. 39 lett. f TG), correlate alla sua soccombenza.
Richiamati i citati articoli di legge,
decide:
1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia di Frs. 300.- e le spese di Frs. 50.- sono poste a carico del reclamante.
3. La presente decisione è definitiva.
4. Intimazione: - avv. __________, per sè e per il reclamante
(con copia delle osservazioni 16 marzo 2003 del magistrato inquirente); - Procuratore pubblico Emanuele Stauffer, 6900 Lugano, con l’incarto di ritorno.
giudice Franco Lardelli