Incarto n. 991.19998.15
Lugano 9 novembre 2005
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Franco Lardelli
sedente per statuire sul reclamo presentato il 30 giugno 2002 da
_______________, (patrocinato dall’avv. __________)
contro
la decisione 21 maggio 2002 del Procuratore pubblico avv. Emanuele Stauffer, che ha integralmente respinto complementi di prova proposti dal reclamante nel procedimento penale contro di lui pendente per titolo di truffa, truffa aggravata e falsità in documenti;
viste le osservazioni 11 giugno 2002 del magistrato inquirente, concludenti per la reiezione del reclamo ;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto:
A.
Nei confronti di _______________ é pendente un procedimento penale per titolo di truffa, truffa aggravata e falsità in documenti, reati commessi con varie modalità in danno di pazienti, casse malati, assicurazioni sociali e case farmaceutiche, in particolare attraverso fatturazioni di prestazioni professionali mai eseguite, anche con asseriti ricoveri di pazienti in realtà non degenti nelle cliniche dirette dall’accusato o in congedo .
La fattispecie é già stata oggetto di precedenti decisioni in materia di libertà personale e di provvedimenti processuali: ne verranno ripresi accertamenti e dettagli, in quanto necessario al presente discorso, nel seguito della motivazione.
B.
Il 22 febbraio 2002 il Procuratore pubblico ha disposto il deposito degli atti a norma dell’art. 196 CPP. Con allegato 24 aprile 2002, entro i termini prorogati fino al 25 aprile 2002 (v. decisione 5 marzo 2002 del magistrato inquirente), _______________ ha postulato l’assunzione di diverse prove.
Con decisione 21 maggio 2002 il magistrato inquirente ha respinto integralmente le domande dell’accusato. Ha fatto seguito il reclamo in oggetto, che le ripropone tutte .
Ricordato che il magistrato inquirente con le sue osservazioni chiede la reiezione integrale del reclamo, si osserva che delle contrapposte argomentazioni delle parti si terrà conto più innanzi ed in quanto necessario per evitare inutili ripetizioni.
L’accusato con lettera 7 giugno 2002 ha ancora prodotto una sua lettera 29 maggio 2002 all’Ufficio Ispettorato fiscale, Bellinzona (signor __________) e la risposta data da quest’ultimo in data 2 giugno 2002.
in diritto:
1.
_______________ - in quanto formalmente accusato - é indubitabilmente legittimato ad impugnare li rifiuto del Procuratore pubblico di assumere complementi di prova, non solo per la disposizione di massima dell’art. 280 CPP, ma specificatamente per quella relativa alla completazione dell’istruttoria di cui all’art. 196 cpv. 5 CPP.
Il reclamo, tempestivo a norma di legge (art. 281 cpv. 5 CPP), é allora ricevibile in ordine.
2.
Per meritare di venire assunte, le prove proposte dalle parti contestualmente al deposito atti (art. 196 CPP), o anche in altro momento dell’istruttoria (art. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1 CPP), devono rispettare tre concorrenti ordini di considerazioni e presupposti: esse devono essere motivate per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono quindi avere i requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni di competenza del Procuratore Pubblico, dapprima per decidere se promuovere l’accusa oppure non far luogo al procedimento e poi eventualmente - dopo definitiva conclusione dell’istruzione formale - se decretare messa in stato d’accusa o abbandono, sino a, se del caso, quelle del giudice di merito; le stesse prove devono essere di difficile produzione al dibattimento, avute presenti le finalità dell’art. 189 CPP, inteso appunto tra l’altro ad assicurarne la non interrotta assunzione (v. REP 1998 nr. 122; già in sentenza 24 gennaio 1990, inc. CRP 337/89; v. decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. GIAR 135.93.1; 3 novembre 1993 in re G.G., inc. GIAR 862.93.1, e 14 giugno 1995 in re F.M., inc. GIAR 1093.93.5).
Se, in particolare per l’accusato, la facoltà di proporre mezzi di prova è espressione del diritto di essere sentito (v., da ultimo, DTF 124 I 49, consid. 3a p. 51; DTF 121 I 306, consid. 1b p. 308) e del “fair trial” ai sensi dell’art. 6 CEDU (v. Frowein/Peukert, EMRK-Kommentar, 2. Aufl. Kehl/Strassburg/Arlington 1996, nota 99 ad art. 6 CEDU), il giudice del merito (ed il magistrato inquirente) è tenuto, in applicazione delle norme procedurali corrispondenti, a considerare rispettivamente ammettere soltanto quei mezzi di prova che “nach seinem richterlichen Ermessen entscheidungserheblich sind” (Frowein/Peukert, loc. cit. p. 231). Con riferimento specifico all’audizione di testi, il magistrato può rifiutare la prova proposta “wenn er die zu erwartende Antwort bzw. Aussage nach seiner freien Ermessensentscheidung für die Wahrheitsfindung nicht für beachtlich hält” (Frowein/Peukert, loc. cit., nota 202 ad art. 6 CEDU, con rinvii), nelle parole di Niklaus Schmid (Strafprozessrecht, 3. Aufl. Zürich 1997, margin. 270, con rinvii a DTF 103 Ia 491 et al. in nota 321) “wenn sie den rechtlich relevanten Sachverhalt als genügend geklärt erachten”. Di conseguenza, non è data violazione dell’art. 6 CEDU se il giudice del merito rifiuta un mezzo di prova dopo averne esaminato la pertinenza (v. Frowein/Peukert, loc. cit., nota 203 ad art. 6 CEDU, con rinvio al noto caso Vidal; come qui, v. decisione 17 giugno 1998 in re F.F., inc. GIAR 55.98.1 consid. 1).
3.
Gran parte delle pretese nuove prove chieste per la completazione dell’istruzione formale a mente di _______________, sono audizioni del perito giudiziario dott. __________ e di testimoni (oltre a connessi richiami di atti e accertamenti). Queste audizioni, a questo stadio del procedimento, non appaiono di rilievo né di pertinenza, vuoi per insufficiente motivazione, vuoi per carenza di novità nel contesto di quanto acquisito: segnatamente non servono a determinare il giudizio nelle competenze del Procuratore pubblico, che chiaramente persegue la via accusatoria, e neppure sono oggettivamente tali da consentire ipotesi di stravolgimento di questo indirizzo. Sia per il perito che per i testi, prevale allora il principio della loro eventuale assunzione al dibattimento, sede propria all’accertamento giudiziale dei fatti.
Seguendo, in ordine alle suddette richieste di audizione, i punti dei complementi istruttori formulati il 24 aprile 2002 , si ha in particolare:
- (1 / Interrogatorio del perito dott. __________)
La perizia del dott. __________ é datata 12 febbraio 2001 ed é stata consegnata al patrocinatore dell’accusato il giorno successivo. Su richiesta della difesa dell’accusato, il perito dott. __________ è già stato oggetto di approfondito interrogatorio in data 23 maggio 2001. In quell’ambito vi è già stata occasione per avere dal perito ampie delucidazioni sui contenuti del suo referto. Il requisito della novità appare dunque manifestamente carente. Le ulteriori delucidazioni che l’accusato elenca nel reclamo, alcune peraltro neppure indicate nell’istanza di complemento, potranno essere chieste al perito al dibattimento, essendo del resto da condividere l’apprezzamento del Procuratore pubblico di scarsa rilevanza della questione relativa alla fatturazione del primo quarto d’ora. La documentazione consultata dal perito per giungere alle sue conclusioni peritali é del resto chiaramente elencata al punto III) ad 2 pagine 3 e 4 della perizia. Non é dunque necessaria la produzione da parte del dott. __________ di ulteriore documentazione, ritenuto che non vi sono elementi per ritenere che il perito abbia fondato i propri accertamenti peritali su documentazione estranea a quella elencata come sopra; né tantomeno il reclamante rende verosimile tale ipotesi. Irrilevante e non tempestiva appare poi l’audizione del perito anche per riferimento alla lettera sottoscritta dal signor __________ in data 7 maggio 1997, se sol si pon mente al fatto che tale lettera é stata rimessa alla difesa con invio del Procuratore pubblico datato 9 aprile 2002, quindi un mese e mezzo prima della già avvenuta audizione del perito.
Accertamenti del perito circa ruoli e funzioni nell’adempimento del reato di falso in documenti per riferimento alle cartelle cliniche, e meglio, come precisato nel reclamo, accertamenti circa l’intensità di terzi nell’adempimento di reati documentali, esulano dal mandato peritale. Richieste di delucidazione rivolte al perito su tale punto sarebbero dunque pure irricevibili.
- (2 / Interrogatorio del signor __________)
La lettera 18 novembre 1999 del signor __________, Capo dell’Ufficio dell’assicurazione malattia, non può essere considerata un referto di perito ai sensi dell'art. 146 cpv. 4 CPP. Questa norma configura infatti un collaboratore della giustizia nell’assunzione delle prove per sue cognizioni speciali come all’art. 142 cpv. 1 CPP e quindi un vero e proprio perito giudiziario (tanto che viene investito dell’incarico con il giuramento o la promessa: art. 145 CPP) per un settore particolare che non rientra nella specializzazione del primo perito, ma che é necessario indagare per la completezza del referto per così dire principale (si pensi al medico legale che deve far capo al patologo o al chimico, oppure allo psichiatra, sussidiato per testistica dallo psicoterapeuta, oppure ancora all’ingegnere civile al quale occorre un esperto in resistenza dei materiali) (v. decisione 20 settembre 2000, inc. GIAR 991.98.12 ).
Ciò non toglie che il perito, prima di dare il suo parere, oltre all’accesso agli atti e alla partecipazione alla deposizione dei testimoni e dell’accusato con facoltà di porre loro direttamente delle domande, può chiedere anche altri chiarimenti ai sensi dell’art. 146 cpv. 3 CPP. La richiesta di informazioni formalizzata dal perito dott. __________ con lettera 10 novembre 1999 al Capo dell’Ufficio dell’assicurazione malattia __________ rientra senza dubbio nella sua facoltà di chiedere chiarimenti conformemente al suddetto articolo. Trattasi infatti di una richiesta di carattere generale sul sistema legale e convenzionale vigente in materia di fatturazione, con particolare riferimento ai congedi terapeutici. Questa richiesta è stata rivolta al signor __________ in ragione delle funzioni da lui rivestite: egli è Capo dell’Ufficio dell’assicurazione malattia e dagli atti emerge pure che nel 1999 era segretario di due Commissioni paritetiche di federazioni di assicuratori malattia, le Commissioni paritetiche FTAM/EOC-Cliniche private e FTAM/OSC (AI 151 bis). Anche la risposta di __________ 18 novembre 1999 è poi di carattere generale e riassume la situazione contrattuale vigente in materia di congedi. Non vi é stata in altri termini alcuna assunzione di prove o conclusione di carattere peritale da parte di __________, che del resto neppure ha avuto accesso agli atti del procedimento. A giusta ragione dunque il reclamante, dopo aver sostenuto nell’istanza di complemento d’inchiesta che la risposta di __________ era da considerarsi una perizia, nel reclamo nega tale eventualità e parla di parere giuridico. Per sua stessa natura la perizia è infatti destinata a risolvere aspetti di fatto e non questioni di diritto (Gèrard Piquerez, Procédure pénale suisse, Zürich 2000, al n. 2206). È dunque escluso che __________ soggiaccia alle formalità previste dagli artt. 143, 144 e 145 CPP, non essendo in questo caso applicabile l’art. 146 cpv. 4 CPP.
L’interrogatorio di __________, per altro non meglio motivato nell’istanza di complemento (se non per questioni di carenza di veste procedurale, che, come detto, non sussistono) appare dunque del tutto superfluo. Ciò a maggior ragione se si tien conto che nel reclamo il reclamante precisa di voler porre al __________ non meglio specificate domande “circa la base legale delle sue dichiarazioni”.
- (4 / Interrogatorio del dott. __________)
Questo interrogatorio era stato chiesto con l’istanza di complemento. Il reclamante non spende neppure una parola per motivare su questo punto la sua richiesta, respinta dal Procuratore pubblico, limitandosi nelle conclusioni ricorsuali alla generica richiesta di integrale riconferma dell’istanza (che pure la comprendeva ).
l reclamo su questo punto va dunque respinto per palese carenza di motivazione.
- (5 / Interrogatorio del signor __________)
Anche questo interrogatorio era stato chiesto con l’istanza di complemento. Pure in questo caso il reclamante non spende neppure una parola per motivare la sua richiesta, limitandosi nelle conclusioni ricorsuali alla generica richiesta di integrale riconferma dell’istanza (che pure la comprendeva).
Il reclamo va dunque respinto per palese carenza di motivazione sia dell’istanza di complemento che del reclamo.
- (7 / Interrogatorio dei pazienti signori __________)
Questi interrogatori sono stati chiesti “a mo’ di verifica fra i numerosi pazienti ... dati per assenti nel referto peritale, per lunghissimi periodi, a loro insaputa”.
Va rilevato che una verifica in tal senso è già stata fatta, alla presenza della difesa, con l’interrogatorio del teste __________ in data 9 febbraio 2000. E' da condividere l’apprezzamento del Procuratore pubblico di irrilevanza di un simile tipo di verifiche, con pazienti che, in ragione della loro patologia, non sono in grado di pronunciarsi sugli effettivi periodi della loro degenza. L’audizione del teste __________ ne é la conferma.
La difesa preannuncia nel reclamo di voler dar seguito a questo tipo di verifica citando tanti pazienti al dibattimento. La salvaguardia della salute dei pazienti, invocata anche dalla difesa, impone allora di evitare audizioni in doppio, foriere di conseguenze ancor più nefaste sui pazienti in questione .
- (8 / Interrogatorio del signor __________ dell’assicurazione __________)
Questo interrogatorio nell’istanza di complemento non é stato gran che motivato, se non con il richiamo di un passaggio di una lettera scritta dal __________ e con una generica richiesta di audizione del medesimo. Nel reclamo viene chiesto a questo Giudice “di subito intimare al reclamante le osservazioni del PP, giacché la sua decisione qui impugnata è considerata per certi versi priva di motivazione e come tale nulla: deve essere salvaguardato il diritto del reclamante di potersi esprimere su considerazioni destinate a completare una decisione incompleta”.
Va qui ricordato che incombe a chi chiede un complemento istruttorio motivare la sua richiesta e non al Procuratore pubblico dilungarsi nel motivare il rifiuto di richieste non motivate. Comunque se l’obbiettivo dell’interrogatorio é quello di far confermare al __________ quanto da lui attestato nella sua lettera, lo stesso potrà essere raggiunto con un'audizione in sede dibattimentale .
4.
Con la propria istanza di complementi istruttori la difesa aveva chiesto che venisse richiesto alla FTAM, per iscritto, se le fatture emesse e oggetto della perizia del dott. __________ fossero state pagate. Il Procuratore pubblico ha respinto tale richiesta sostenendo che la perizia é stata effettuata in base alle fatture emesse e pagate e che __________ ne darebbe atto nei suoi interrogatori. Nelle osservazioni al reclamo il Procuratore pubblico menziona poi un passaggio della deposizione 23 maggio 2002 del dott. __________, concludendo che quella dichiarazione dimostrerebbe l’inutilità di un intervento presso la FTAM.
Si può convenire con il reclamante che la questione non è priva di rilevanza, perchè connessa con la qualifica del reato (reato consumato o tentato) ed é pertinente alle successive conclusioni di competenza del Procuratore pubblico.
Nei suoi interrogatori, diversamente da quanto sostenuto dal Procuratore pubblico, __________ non ha sostenuto che tutte le fatture da lui trasmesse al Procuratore pubblico sono state onorate dalle Casse. È pur vero che nell’interrogatorio del 28 aprile 1999 __________, producendo la ricapitolazione dei dati informatizzati, aveva parlato di “importi fatturati e onorati”; tuttavia a quel momento mancavano le due più grosse casse malati i cui dati erano in fase di elaborazione. Nel successivo interrogatorio del 1 ottobre 1999, contestuale con la produzione di ulteriore e più completa documentazione, __________ osserva poi che “mancano ancora alcuni dati relativi ai pagamenti per fatture di determinati anni e anche di alcune CM, che non hanno trasmesso dati completi”. Anche l’interrogatorio di __________ del 27 ottobre 1999 non permette di avere maggiore chiarezza sull’effettivo pagamento delle fatture emesse.
La deposizione del perito dott. __________ del 23 maggio 2002 non porta lumi in tal senso.
Anzi il perito dichiara di non aver verificato il saldo e di aver “presunto che la fattura sia stata emessa e che poi sia stata pagata”.
È dunque pertinente e utile accertare presso la FTAM se le fatture emesse e oggetto della perizia del dott. __________ siano state pagate. Su questo punto il reclamo merita pertanto di essere accolto.
5.
I rimanenti accertamenti chiesti da _______________ per la completazione dell’istruzione formale, a questo stadio del procedimento, non appaiono di rilievo né di pertinenza, ciò per gli stessi motivi d’ordine generale indicati al considerando 3 per gli interrogatori .
Seguendo, in ordine alle suddette richieste, i punti dei complementi istruttori formulati il 24 aprile 2002, si ha in particolare :
- (5 / Accertamento dei crediti posti a bilancio delle cliniche del dott. _______________)
Nell’istanza di complemento la difesa non aveva speso neppure una parola per motivare la sua richiesta. Nel reclamo sembra di poter capire che l’accertamento è destinato a verificare se le fatture emesse siano state incassate. Il reclamo va dunque respinto per carenza di motivazione sia dell’istanza di complemento che del reclamo stesso. La verifica dell’incasso delle fatture emesse é comunque superfluo, se si pon mente al fatto che persegue lo stesso scopo della richiesta alla FTAM in relazione al pagamento delle fatture emesse. Accertamento, quest’ultimo, che é stato accolto per i motivi esposti al considerando 4 e che appare più che sufficiente a raggiungere lo scopo che la difesa si prefigge.
- (6 / Richiesta all’autorità fiscale)
Il reclamante ripropone la sua richiesta a che venga chiesta all’autorità fiscale una quantificazione degli importi pagati complessivamente dal dott. _______________ e dalle tre cliniche di tasse cantonali, federali e comunali negli ultimi dieci anni. Egli motiva tale richiesta nell’"interesse a conoscere questi dettagli in modo formale, mediante assunzione regolare di risposta rilasciata dalle autorità competenti, così da chiedere il sequestro di quanto pagato a torto”.
Questo accertamento va però respinto in quanto non pertinente con il procedimento penale. La decisione sulla eventuale restituzione di imposte pagate sull’importo malversato è infatti di esclusiva competenza dell’autorità fiscale. E' dunque escluso che in sede penale si possa procedere ai sequestri ipotizzati dal reclamante.
E' poi da escludere che l’accertamento richiesto possa servire a dimostrare che se l’accusato non è più in possesso del provento del crimine è perchè ha restituito alle Casse l’importo di frs. 10'250'000.-- ed ha pagato le tasse.
- (9 / Richiesta tendente ad una presa di posizione dell’ispettorato fiscale)
Il reclamante ripropone anche la sua richiesta a che venga chiesto all’ispettorato fiscale di pronunciarsi circa i sospetti di reati fiscali commessi dal dott. _______________. Agli atti vi sarebbero, a suo dire, tutti gli estremi per valutare ora, se e in che misura un’ipotesi di frode fiscale possa essere concretizzata. A tal scopo viene chiesta anche l'audizione del signor __________ dell’ufficio delle procedure speciali della Divisione delle contribuzioni.
Più che eloquente è la risposta data dal Procuratore pubblico nella decisione con la quale ha respinto l’istanza e meglio che “non è stata ipotizzata nessuna infrazione di carattere fiscale a carico del dottor _______________; non ve ne sono le premesse. L’autorità fiscale non ha denunciato al Ministero Pubblico una fattispecie di questo genere”
Non spetta di certo a questo Giudice impartire ordini al Procuratore Pubblico negli ambiti di sua stretta competenza, quale l’assunzione di informazioni preliminari e la promozione dell’accusa. Tra le ipotesi accusatorie non vi è il reato di frode fiscale, per cui mezzi di prova quali richieste di prese di posizione dell’ispettorato fiscale e di audizione del signor __________ attinenti ad una siffatta fattispecie non sono pertinenti.
6.
Il reclamo, in quanto ricevibile, è conseguentemente parzialmente accolto, come ai considerandi, con la presente decisione definitiva (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP e contrario). Visto l’esito del gravame, parzialmente ammesso, si giustifica di non caricare tasse e spese di giustizia al reclamante e di non attribuire ripetibili.
Per i quali motivi,
richiamati gli articoli di legge menzionati,
decide:
1. Il reclamo é parzialmente accolto come ai considerandi .
1.1 Di conseguenza sarà chiesto alla FTAM, per iscritto, se le fatture emesse e oggetto della perizia del dott. __________ fossero state pagate.
1.2 Gli altri complementi di prova sono respinti.
2. Non si percepiscono nè tassa nè spese giudiziarie nè si attribuiscono ripetibili.
3. La presente decisione è definitiva.
4. Intimazione :
- PP avv. Emanuele Stauffer, 6900 Lugano con l'incarto di ritorno;
avv. __________ per sé e per il reclamante;
avv. __________ per sé e per il reclamante.
giudice Franco Lardelli