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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 20.09.2000 INC.1998.99112

20 septembre 2000·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·1,411 mots·~7 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

N. 991.98.12 L                                                           Lugano, 20 settembre 2000

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

Claudio Lepori

sedente per statuire sul reclamo presentato il 7 settembre 2000 da

__________(patrocinato dal lic. iur. __________)

contro la decisione 25 agosto 2000 del Procuratore pubblico avv. Marco Bertoli in materia di allestimento della perizia sulla documentazione medica e clinica sequestrata nel procedimento pendente contro il reclamante per titolo di truffa e falsità in documenti;

viste le osservazioni 12 settembre 2000 del magistrato inquirente, che postula la reiezione del reclamo;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto e considerato

in fatto e in diritto:

1.

______________, medico psichiatra, venne arrestato il 1. dicembre 1998 con promozione dell'accusa nei suoi confronti per titolo di truffa e falsità in documenti, reati commessi con varie modalità in danno di pazienti, casse malati, assicurazioni sociali e cause farmaceutiche, in particolare attraverso fatturazioni di prestazioni professionali mai eseguite.

2.

Con decreto 30 marzo 1999 (doc. 58 dell'inc. MP 5725/98), il Procuratore pubblico ha nominato quale perito giudiziario il dott. __________, affidandogli il mandato di esaminare la "documentazione medica e clinica sequestrata" allo scopo di "stabilire, a mano dei riscontri oggettivi e delle registrazioni mediche ed amministrative, l'effettiva durata dei periodi di degenza presso le cliniche, rispettivamente le prestazioni offerte in clinica e presso lo studio medico", con l'indicazione dell' "ammontare della sovrafatturazione posta in atti e, se del caso, con quali modalità".

Giunto alla fase conclusiva della stesura della conseguente perizia, con lettera 21 luglio 2000 (doc. 239 dell'inc. MP) il dott. __________ ha chiesto al magistrato inquirente l'autorizzazione a far capo alle prestazioni del tipografo __________ per la numerazione e la fotocopiatura dell'elaborato peritale, comprendente documentazione di complessive circa 10'000 pagine. Sollecitato a dare opportuno consenso (doc. 240 e 243 inc. MP), lapidariamente il 23 agosto 2000 il patrocinatore dell'accusato ha espresso il suo disaccordo, in attesa semmai di una decisione formale motivata (doc. 244 inc. MP). Allora il Procuratore pubblico, con atto del 25 agosto 2000 (doc. 245 inc. MP), ha deciso l'affidamento del descritto incarico, ritenuta la necessità della numerazione per garantire ordine ai documenti ed atteso che una tale operazione potrebbe essere difficilmente svolta presso i servizi statali (solo manualmente, quindi con "possibilità di errore, dispendio di tempo e accesso alle riservate informazioni ad opera di più persone"), di contro migliore essendo la soluzione meccanica, per la quale "il privato tipografo fornirebbe solo il supporto tecnico quale ausiliario del perito".

3.

Il reclamo in discussione tempestivo e prodotto dall'accusato specificamente legittimato (art. 280 ss. CPP) - contesta le scelte del Procuratore pubblico e vuole che sia il perito stesso dott. __________ a procedere a numerazione e fotocopiatura del referto peritale, senza veruna ("in nessun caso") possibilità di far capo all'aiuto di terzi. A mente del reclamante ed in ossequio all'art. 146 cpv. 4 CPP, problemi speciali che consentono la nomina di periti ausiliari, possono solo attenere a necessità di particolari conoscenze per dare risposta ai quesiti e non a risolvere problemi di natura organizzativa, come alla "ratio legis" (men che illustrata) ed al conforto dell'interpretazione letterale della citata norma. Quindi vi è opposizione all'incarico esterno, ma anche all'interno dello Stato, con espressione di dubbi sulle reali capacità (con tra parentesi il seguente interrogativo. "organizzative"?) del perito, tanto che "l'attendibilità della perizia traballa". In conclusione l'impugnata decisione viola il principio della proporzionalità (per il lungo tempo di una settimana per la consegna del lavoro), è manifestamente arbitraria ("non solo per il risultato a cui giunge, ma già solo per le motivazioni che ne stanno alla base") e non rispetta il diritto dei pazienti

alla riservatezza delle informazioni, la protezione della sfera privata, il diritto di essere sentito e quello a un equo processo.

Il Procuratore pubblico postula la reiezione del gravame, sostanzialmente per le ragioni da lui già fatte presenti all'accusato. Trattandosi di un referto peritale "estremamente copioso", risulta indispensabile una puntuale numerazione, attraverso un'operazione meccanica che risulta "migliore, più celere e meglio permette di evitare che terzi conoscano i contenuti della perizia". Si tratta d'altro canto di soluzione che corrisponde alle norme processuali, la perizia dovendo essere rassegnata nella forma scritta (art. 146 cpv. 2 CPP), mentre non si richiede al perito di personalmente stampare, fotocopiare, rilegare il testo: qui poi sarebbe assurdo imporre al dott. __________ la timbratura per numerazione, a ragione dei costi, dei tempi e della disponibilità del professionista. Il tipografo risulterebbe ausiliario del perito, con vincolo del segreto professionale a norma dell'art. 321 CP e con intervento regolato da precise modalità

4.

Si deve convenire con il reclamante che il tecnico tipografo, al quale vi è intenzione di affidare numerazione e riproduzione di documenti peritali, non è un perito ausiliario secondo l'art. 146 cpv. 4 CPP.

Questa norma configura infatti un collaboratore della giustizia nell'assunzione delle prove per sue cognizioni speciali come all'art. 142 cpv. 1 CPP e quindi un vero e proprio perito giudiziario (tanto che viene investito dell'incarico con il giuramento o la promessa: art. 145 CPP) per un settore particolare che non rientra nella specializzazione del primo perito, ma che è necessario indagare per la completezza del referto per così dire principale (si pensi al medico legale che deve far capo al patologo o al chimico, oppure allo psichiatra, sussidiato per la testistica dallo psicoterapeuta, oppure ancora all'ingegnere civile, al quale occorre un esperto in resistenza dei materiali). Ciò non toglie che il perito possa avvalersi di ausiliari in senso generico di aiutante o collaboratore (Devoto-Oli 1992), che eseguono unicamente compiti materiali, come esemplificato nelle osservazioni del Procuratore pubblico: è assurdo pretendere che vengano esclusivamente assunte dal perito giudiziario semplici e comunque dispendiose (tenuto conto delle mansioni e dei costi dell'esperto) operazioni manuali, quali stampa e riordino del referto, ma anche in altri ambiti ad esempio lo sviluppo di fotografie oppure la tensione di una bindella metrica (ardua in ogni modo per una persona sola). Se è quindi vero che la ratio legis (menzionata, ma non esplicitata nel reclamo) non vuole un perito ausiliario come all'art. 146 cpv. 4 CPP per numerazione e fotocopiatura di referto e connessa documentazione, è del tutto pacifico che di questi incombenti può essere incaricato un qualsiasi collaboratore. Il reclamo in proposito è destituito di qualsivoglia fondamento, per non dire di buon senso (quando non emargina irrispettosamente e fuori tema sulle "reali capacità" del dott. __________, per di più e tra altro, ma con stucchevole

contraddizione, per non aver egli richiesto "tempestivamente l'intervento di un ausiliario", tanto che addirittura "l'attendibilità della perizia traballa", dimenticando che le speciali cognizioni del medico legale non comprendono abilità manuale alla fotocopiatura, alla rilegatura e quant'altro di simile).

Così come per la (non seria) asserita offesa a proporzionalità (perché la numerazione meccanica durerebbe...circa una settimana: e quanto allora quella manuale?), si tralascia di affrontare le censurate pretese di violazione del diritto di essere sentito e di quello ad un equo processo (non motivate e comunque incomprensibili), per sottolineare che la preoccupazione per la riservatezza delle informazioni, la tutela delle sfera personale ed anche la salvaguardia del segreto istruttorio è stata recepita tanto dal dott. __________ (il quale, prima di procedere all'incarico, ha interpellato il magistrato inquirente), quanto dal Procuratore pubblico (che ha inteso far capo alla figura dell'ausiliario - sia pure impropriamente, per quanto detto sopra - appunto per evitare fuga di informazioni).

A torto tuttavia il Procuratore pubblico ritiene il tecnico tipografo vincolato al segreto professionale con riferimento all'art. 321 CP: egli lo sarà al segreto d'ufficio, con attenzione agli art. 110 cfr. 4 e 320 CP. Infatti il perito giudiziario - che non sempre corrisponde ai professionisti elencati esaustivamente nell'art. 320 CP (si pensi all'ingegnere o all'esperto d'arte) - non viene a conoscenza di segreti a ragione dell'esercizio della sua professione, ma nello svolgimento di un'attività appunto giudiziaria, quale funzionario in senso largo (Gérard Piquerez, Procédure pénale suisse, Zürich 2000, al n. 2124), sottoposto altresì alle disposizioni processuali disciplinari (art. 30 ss. CPP): ed anche l'ausiliario-collaboratore, di cui è qui discorso, rientra nello stesso concetto.

5.

Il reclamo, perlomeno ai limiti della temerarietà, è di conseguenza respinto con la presente decisione definitiva (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP, e contrario), con carico di tassa e spese giudiziarie all'accusato, come alla sua soccombenza.

Per i quali motivi,

visti i citati articoli di legge,

decide:

1.      Il reclamo è respinto.

2.      La tassa di giustizia di fr. 600.- e le spese di fr. 30.- sono a carico di ___________.

3.      La presente decisione è definitiva.

4.      Intimazione:

- lic. iur. __________, per sé e per il reclamante (con copia delle osservazioni del magistrato inquirente)

- Procuratore pubblico avv. Marco Bertoli, sede (con gli atti dell'inc. MP 5725/1998 di ritorno).

                                                                                     giudice Claudio Lepori