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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 02.12.2003 INC.1998.50109

2 décembre 2003·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·1,805 mots·~9 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. INC.1998.50109

Lugano 2 dicembre 2003

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Franco Lardelli

            sedente per statuire sull’istanza presentata il 7 maggio 2003, 28 novembre 2003/1. dicembre 2003 da

__________(rappr. dall’avv. __________)  

intesa ad ottenere il dissequestro dell’importo di FRS. 300'000.-- versato al Ministero pubblico di Lugano in data 24 giugno 1998 dall’avv. __________, allora patrocinatore di __________, nell’ambito del procedimento penale pendente contro quest’ultimo di cui all’inc. MP __________, ora oggetto dell’ACC __________;

ritenuto di poter prescindere dal chiedere osservazioni al Procuratore pubblico ed alle altre parti interessate;

visto per quanto necessario l’inc. ACC __________;

ritenuto e considerato

in fatto e in diritto:

che:

-   con decisione 24 agosto 1998, l’allora Procuratore pubblico Marco Bertoli aveva rifiutato l’istanza formulata dall’accusato __________, tendente alla restituzione dell’importo di FRS. 300'000.- versato al Ministero pubblico di Lugano in data 24 giugno 1998 dall’avv. __________, allora patrocinatore dell’accusato, nell’ambito del procedimento penale pendente a carico dell’accusato;

-   questo ufficio, con decisione 11 settembre 1998 (v. doc. 7, inc. GIAR 501.98.3), aveva dichiarato irricevibile il reclamo presentato in data 4 settembre 1998 da __________ contro la suddetta decisione del magistrato inquirente e ciò per i motivi qui di seguito riprodotti:

“il 24 giugno 1998 __________ ha ottenuto la libertà provvisoria (v. doc. 17 e 18 dell’inc. MP). avendo avuto esito positivo quanto concordato in sede di audizione dell’accusato dinnanzi al Procuratore pubblico, come al seguente testo (verbale n. 5 pag. 5):

“A questo punto l’avv__________ dichiara che dovrebbe riuscire ancora nel corso della giornata a depositare presso il MP la somma di Frs. 300 mila, così come richiesto dal magistrato e destinati all’eventuale confisca a dipendenza dell’esito della procedura penale in corso.

Il PP preso atto di questa disponibilità ritiene che non appena sarà depositato l’importo suddetto, contestualmente con la trattenuta del documento di legittimazione e con il mio formale impegno a presentarmi a semplice richiesta per essere eventualmente interrogato ordinerà la mia scarcerazione secondo le esigenze di polizia.”;

al patrocinatore avv. __________ si è in seguito affiancato in collegio l’avv. __________ (v. lettera 27 luglio 1998, doc. 44 dell’inc. MP), il primo legale comunicando poi di non più rappresentare l’accusato (v. sua lettera 19 agosto 1998, doc. 61 dell’inc. MP);

nell’esposto 21 agosto 1998 al magistrato inquirente (doc. 62 dell’inc. MP), l’avv. __________ ha tra altro scritto:

“Il mio cliente mi ha informato inoltre delle circostanze in cui egli è stato rimesso in libertà il 24 giugno 1998.

Cortesemente le chiedo di formalizzare - con decisione soggetta a ricorso - la sua decisione relativa alla cauzione di fr. 300’000.importo che sinceramente mi pare alquanto sproporzionato.”;

il 24 agosto 1998 (doc. 63 dell’inc. MP) il Procuratore pubblico ha confermato che l’importo depositato non è stato considerato quale cauzione (anche se nella sostanza ne ha avuto gli effetti), ma aveva ed ha il valore di disponibilità in vista di un’eventuale confisca, ed ha abbondanzialmente respinto l’istanza di restituzione;

il reclamante si dice sorpreso nell’apprendere che la somma depositata non costituisce cauzione, per cui trattandosi di deposito libero ne chiede la restituzione secondo le norme del diritto delle obbligazioni (segnatamente l’art. 475 CO), subordinatamente eccependone la sproporzione - “volendo pur considerare la somma depositata quale cauzione” con le stesse conclusioni di integrale liberazione;

senza necessità di riferirsi alle osservazioni del Procuratore pubblico e delle parti civili (di cui si dirà - se del caso - più innanzi), va subito detto che è il giusdicente ad essere sorpreso dalle impostazioni in fatto e in diritto dell’accusato, il testo dell’accordo e conseguente decisione messo a verbale il 24 giugno 1998 essendo chiaro ad escludere prestazione cauzionale (anche se ad __________ si farà verbalizzare nel contesto dell’accertamento della provenienza di denaro che era poi servito “per pagare la cauzione”: v. verbale 28 luglio 1998, n. 10, pag.7), e che l’attuale patrocinatore (si presume peraltro doverosamente edotto di ogni circostanza del procedimento dall’avv. __________) disponeva almeno a far tempo dal 13 agosto di tutti i verbali degli interrogatori sino a quel momento assunti (v. sua lettera con quella data al Procuratore pubblico: doc. 56 dell’inc. MP);

poco importa se d’apparenza l’attuale patrocinatore non ha letto attentamente i verbali (stando anche al gratuito, inveritiero ed offensivo cenno sull’interrogatorio della moglie dell’accusato, la quale “giusta l’art. 125 CPP non avrebbe potuto essere obbligata a deporre”, come sostenuto nel reclamo, quando la signora __________, assistita da proprio patrocinatore, prima di essere interrogata venne puntualmente tra altro “resa edotta sul contenuto degli art. 124, 125 e 126 del Codice di Procedura Penale ticinese, relativi all’eventuale facoltà di rifiutarsi di rispondere, con la precisazione che può avvalersi di tale facoltà in ogni momento dell’interrogatorio”: verbale n. 4 del 24 giugno 1998);

allora l’istanza 21 agosto 1998 (doc. 62 dell’inc. MP) era chiaramente irricevibile, in quanto diretta verso un oggetto inesistente (e, accademicamente detto, tardiva nell’ipotesi del preteso deposito cauzionale);

la somma di fr. 300’000.- è stata depositata ai fini di confisca, secondo i chiari intendimenti degli interlocutori (negletti dall’attuale patrocinatore), ed implicitamente ricevuta con valenza di sequestro risarcitorio, pur senza i richiami agli art. 59 ss. CP e 161 CPP (come indicato nelle osservazioni del Procuratore pubblico e come ancora possibile, se si vuole perfezione di formalità);

il reclamo è allora pure irricevibile, in quanto non discute di sequestro, ma di deposito civile la cui mancata restituzione di certo sfugge alla competenza di questo giudice (senza poi neppure nell’impugnativa avere per illustrato e discusso né i motivi di questo inconsueto deposito né nuove o diverse emergenze che lo vedrebbero non più lecito giustificato o sostenibile);

in via abbondanziale ed a futura memoria, si ha per legittimo e doveroso il sequestro confiscatorio, per la fondata verisimiglianza di provenienza di quel denaro dalle inquisite operazioni truffaldine, secondo le osservazioni del magistrato inquirente corrispondenti agli accertamenti agli atti (e come anche succintamente illustrato nella decisione 17 agosto 1998, GIAR 501.98.2, di questo giudice, nota alle parti);

conseguentemente il reclamo va disatteso siccome irricevibile, con la presente decisione di massima impugnabile alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP) e con le spese giudiziarie commisurate all’importanza della soccombenza sfiorante la temerarietà (leggasi: offesa alla buona fede processuale) a carico del reclamante, che dovrà inoltre versare alle parti civili ripetibili corrispondenti all’impegno delle loro osservazioni (conformemente a quanto stabilito dall’art. 9 cpv. 6 CPP e secondo i criteri dettati dall’art. 150 CPC, applicabile per analogia: v. sentenza 19 febbraio 1998 in re A.L., CRP 60.96.407;”

-   con atto d’accusa __________ emanato in data __________ dal Procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti, __________ è stato deferito alla Corte delle Assise correzionali di __________ per ripetute appropriazioni indebite per complessive LIT. 580 milioni e ripetute falsità in documenti; nell’atto d’accusa, alla posizione “sequestri” viene pure elencato l’importo di FRS. 306'295.-, corrispondente alla valuta al 26 giugno 2002 del “versamento iniziale di __________ di data 24.06.1998 di FRS. 300'000.- ai fini di confisca”;

-   con istanza 7 maggio 2003, indirizzata al Presidente della Corte delle Assise correzionali, la signora __________, moglie di __________, sostiene di aver messo a disposizione l’importo di FRS. 300'000.- versato al Ministero pubblico di Lugano in data 24 giugno 1998 e chiede che quell’importo venga “dissequestrato in quanto riconosciuto di sua esclusiva proprietà”, ma che rimanga “tuttavia in deposito a garanzia della presenza del signor __________ al procedimento” e “di seguito, confermata la presenza del medesimo”, venga liberato in favore di lei stessa. L’importo in questione proverrebbe, a suo dire, dalla vendita di beni immobili appartenenti alla sua famiglia di origine e sarebbe in regime di separazione dei beni dal 7 settembre 1977; avrebbe messo a disposizione l’importo in quanto informata dall’avv. __________ che, per ottenere la scarcerazione del marito, “era necessario il versamento di una cauzione a garanzia del pericolo di fuga ravvisato dal PP”;

-   in data 28 novembre 2003/1 dicembre 2003, il Tribunale penale cantonale ha trasmesso la suddetta istanza a questo giudice, ciò in quanto, nel lasso di tempo che intercorre tra l’emanazione dell’atto di accusa e l’apertura del dibattimento, la CRP (30.7.2002 in re B, inc. 60.2002.00174) ha constatato un “vuoto legislativo” e l’ha colmato assegnando tale competenza al GIAR; in ragione di ciò, questo giudice ha del resto già riconosciuto, a più riprese, la sua competenza per decidere (comunque e sempre in via incidentale) anche istanze di dissequestro presentate dopo l’emanazione dell’atto d’accusa e prima dell’apertura del dibattimento (un chiarimento tra le varie autorità coinvolte ha confermato questa conclusione; cfr. decisione 14 ottobre 2003 in re F.K., inc. GIAR 268.1997.2 e decisione 17 ottobre 2003 in re M.P., inc. GIAR 144.2003.2);

-   per quanto qui concerne, va evidenziato che, sull’importo di FRS. 300'000.-- versato al Ministero pubblico di Lugano in data 24 giugno 1998 dall’avv. __________, per conto dell’accusato __________, questo ufficio ha già avuto modo di pronunciarsi con la decisione 11 settembre 1998 (v. doc. 7, inc. GIAR 501.98.3), cresciuta in giudicato e i cui considerandi sono stati sopra riprodotti;

-   se è pur vero che, nella suddetta decisione, al versamento in oggetto era stata riconosciuta valenza di sequestro risarcitorio, va ribadito che l’importo in questione era stato messo a disposizione volontariamente dall’accusato al fine di essere destinato “all’eventuale confisca a dipendenza dell’esito della procedura in corso” (v. verb. n. 5 del 24 giugno 1998 p. 5). La signora __________, moglie dell’accusato __________, non è stata oggetto di provvedimento di sequestro, da parte del magistrato inquirente, in relazione all’importo in questione, nè tantomeno è stata considerata sequestrataria; già per questo motivo l’istanza ora in esame va respinta in quanto irricevibile, per carenza di legittimazione attiva dell’istante;

-   a titolo abbondanziale va comunque pure detto che l’istante mai ha comprovato o reso verosimile di essere la proprietaria esclusiva dei fondi versati al Ministero pubblico di Lugano in data 24 giugno 1998 dall’avv. __________. Dagli atti dell’incarto emerge per contro che, secondo il dire dell’accusato __________, i suddetti fondi, almeno nella misura di FRS. 258'000.- e fino al 22 dicembre 1997, erano depositati sul conto bancario __________ della __________, per il quale pure l’accusato è indicato quale avente diritto economico (v. deposizione dell’accusato, 28 luglio 1998, verb. n. 10 p. 7; AI 28 e AI 42); il che smentisce platealmente l’istante là dove, attestando di essere in regime di separazione dei beni dal 7 settembre 1977, rivendica la proprietà esclusiva di fondi che più di venti anni dopo erano anche nell’effettivo dominio del marito;

-   alla luce di quanto sopra esposto, l’istanza va dunque dichiarata irricevibile, con la presente decisione suscettibile di ricorso alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP), con carico di tassa e spese giudiziarie all’istante soccombente (art. 39 lett. f TG).

Per questi motivi,

visti i citati articoli di legge,

decide:

1.  L’istanza è irricevibile.

2.  La tassa di giustizia di FRS. 250.-- e le spese di FRS. 50.-- sono a carico dell’istante.

3.  Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci

     giorni dall’intimazione.

4.  Intimazione:

                                                                      giudice Franco Lardelli

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