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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 18.01.2005 INC.1997.42805

18 janvier 2005·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·350 mots·~2 min·3

Résumé

Prove

Texte intégral

Incarto n. INC.1997.42805

Lugano 18 gennaio 2005

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Edy Meli

  sedente per statuire sul reclamo presentato il 14/17 gennaio 2005 da

__________, __________ (rappr. dall'avv. __________, __________)  

contro

la decisione 3 gennaio 2005 del Procuratore pubblico Giuseppe Muschietti che dichiara intempestiva l'istanza di complemento istruttorio presentata il 30 dicembre 2004 nell'ambito dell'inc. MP __________;

considerata priva d'utilità la trasmissione del reclamo al magistrato inquirente ed alle parti civili, per osservazioni, in virtù di quanto si dirà in seguito;

ritenuto, in fatto ed in diritto, che:

con decisione del 23 dicembre 2004, il Procuratore pubblico ha respinto la richiesta di proroga del termine di deposito degli atti (su complemento) che giungeva a scadenza a quella stessa data;

contro tale decisione la difesa di __________ ha inoltrato reclamo (al GIAR) il 30 dicembre 2004 e, contestualmente, ha presentato un'istanza di complemento istruttorio;

il reclamo contro il rifiuto di concessione di una proroga del termine di deposito degli atti non ha, di per sé, effetto sospensivo, né tale effetto è stato concesso (art. 281 cpv. 2 CPP);

con decisione del 17 gennaio 2005, questo giudice ha respinto il reclamo contro il rifiuto di concessione della proroga del termine ex art. 196 CPP;

in virtù di quanto sopra esposto, il termine di deposito degli atti (e di inoltro delle eventuali richieste di complemento istruttorio) risulta essere giunto a scadenza il 23 dicembre 2004 e non prorogato;

la richiesta del 30 dicembre 2004 è, quindi, intempestiva e non può essere considerata come inoltrata nell'ambito di una proroga del termine in questione;

-      il reclamo, attualmente anche privo d'oggetto, deve pertanto essere respinto;

la tassa di giustizia e le spese, possono essere poste a carico del reclamante cui era nota la scadenza del termine ed il fatto che la proroga era sub giudice.

P.Q.M.

viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 280 ss. nonché 9 CPP,

decide

1.     Nella misura in cui non è divenuto privo d'oggetto, il reclamo è respinto.

2.     La tassa di giustizia (FRS 100.-) e le spese (FRS 62.-) sono a carico del reclamante.

3.     Intimazione:

                                                                                 giudice Edy Meli

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