N. 706.96.2 L Lugano, 17 gennaio 2000
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
Claudio Lepori
sedente per statuire sul reclamo presentato il 30 dicembre 1999 da
__________, 1929, fu __________
(patrocinato dall’avv. Elio Brunetti, Lugano)
contro la decisione 23 dicembre 1999 del Procuratore pubblico avv. __________, che ha negato anticipato accesso alla perizia contabile esperita nel procedimento conseguente a segnalazione dell’Autorità cantonale di sorveglianza per l’acquisto di fondi da parte di stranieri e condotto contro il reclamante per titolo di bancarotta fraudolenta subordinatamente bancarotta semplice;
preso atto della decisione 13 gennaio 2000 del magistrato inquirente, che ha revocato l'impugnato provvedimento, e della comunicazione 14 gennaio 2000 del reclamante, che conseguentemente chiede lo stralcio del gravame, con riconoscimento di ripetibili;
atteso quindi che il reclamo è divenuto privo di oggetto e pertanto va stralciato dai ruoli, senza carico di tassa e di spese giudiziarie, ma con doveroso riconoscimento al reclamante di ripetibili, commisurate all'impegno professionale per un intervento senza particolari problemi fattuali e giuridici;
visti gli art. 9 cpv. 6 e 280 ss. CPP,
decide:
1. Il reclamo è evaso, in quanto divenuto privo di oggetto.
2. Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
3. Lo Stato verserà al reclamante fr. 300.- a titolo di ripetibili.
4. La presente decisione è definitiva.
5. Intimazione:
giudice Claudio Lepori