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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 13.03.2000 INC.1996.41803

13 mars 2000·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·1,858 mots·~9 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

N. 418.96.3 L                                                              Lugano, 13 marzo 2000

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

__________

sedente per statuire sul reclamo presentato il 17 settembre 1999 da

__________

(patrocinato dall'avv. __________)

contro la decisione 7 settembre 1999 del Procuratore pubblico avv. __________, che ha rifiutato complementi di prova nel procedimento penale pendente a suo carico per titolo di reati patrimoniali e documentali;

viste le osservazioni 27 settembre 1999 del magistrato inquirente e 30 settembre 1999 delle parti civili __________, __________, e __________ (tutte patrocinate dagli avv. __________ e __________), concordemente concludenti per la reiezione del reclamo;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto

in fatto:

A.

Questo Ufficio giudiziario ha già avuto modo di chinarsi sulla fattispecie oggetto di procedimento a carico di __________, segnatamente con decisione 12 maggio 1997 (inc. GIAR 418.96.2), nella quale venne così riassunta:

"In sostanza si può ritenere che, con scritto 17.2.1993, la __________ (__________qui di seguito), __________, __________ ed __________ hanno sporto denuncia penale contro __________ per titolo di appropriazione indebita, falsità in documenti, sottrazione di documenti, amministrazione infedele e truffa.

__________ ha costituito, il 7.1.1988 a __________, la __________ con capitale - al momento della denuncia - di fr. 450'000.-- e della quale lo stesso __________ viene indicato quale azionista di maggioranza e direttore dal 1988 al 1991.

La __________, nello svolgimento della sua attività, risulta avere contratto numerosi debiti con vari istituti di credito, impegni garantiti dai denuncianti che, per evitare il fallimento della __________, hanno dovuto pagare gli importi rilevanti elencati a pag. 3 di denuncia.

Secondo l'esposto dei denuncianti __________ ha abbandonato, senza avviso ai soci, il Ticino nell'estate del 1991 senza più farsi vedere presso il posto di lavoro in Via __________ ed asportando trasferendolo illecitamente all'estero - "l'intero inventario di pietre preziose ed anelli".

A seguito di intervento dell'avv. __________ presso il legale di __________ risulta che una parte dei gioielli e delle pietre preziose é stata riconsegnata.

La valutazione delle gioie e pietre ritornate ha fatto nascere nei denuncianti il sospetto di sopravvalutazione di buona parte dei pezzi consegnati, da qui l'ulteriore ipotesi di truffa a carico di __________.

Stando all'esposto __________, con la sua partenza, avrebbe inoltre asportato i libri di cassa della __________ e non ha più presentato rendiconto alcuno per le vendite di merce della ditta, mentre in precedenza non avrebbe sostanziato asserite provvigioni a terzi mai documentate.

Nell'esposto di denuncia vengono ancora evidenziati sospetti per vendite fittizie di beni societari a danno della __________ e degli altri azionisti.

__________ viene infatti accusato di avere fornito, nel luglio 1991, merce per valori importanti alle società __________ (per oltre 800'000.-- Fr.), __________ (per oltre fr. 700'000.--) ed alla __________ (per oltre fr. 131'000.--) senza contro prestazione da parte di queste ditte. Interpellata la __________ ha comunicato che gli oggetti dovrebbero essere in "vs. possesso a __________ ", da qui il sospetto di reato.

Nell'esposto di denuncia viene poi indicata, a pag. 12 e segg., ulteriore ipotesi di truffa in danno dei denuncianti con riferimento al prospettato acquisto di partecipazione, tramite terza società, della __________, affare non andato a buon fine.

Da ultimo __________ si sarebbe impossessato di cambiali __________ incassandole in Italia tramite __________, senza riversare a __________ (e neppure ai garanti) le somme incassate."

Si ricorda ancora che, in sede di verbale 14 settembre 1995 (pag. 5 AI 24 dell'inc. MP 1320/1993), il Procuratore pubblico ha promosso l'accusa contro __________ per titolo di truffa, appropriazione indebita, falsità in documenti e soppressione di documenti.

B.

Con atto del 26 marzo 1999 il Procuratore pubblico ha disposto il deposito degli atti, a norma dell'art. 196 CPP.

Con allegato 12 aprile 1999, __________ ha criticato la manchevole conduzione dell'istruttoria, in un procedimento sicuramente complicato, senza però verifica del comportamento delle vittima in relazione all'ipotesi di truffa, ed ha postulato l'assunzione di numerose prove, in particolare: 1. l'allestimento di una perizia giudiziaria di carattere contabile e societario; 2. l'allestimento di una perizia giudiziaria su inventario e valore delle pietre preziose; 3. l'interrogatorio di parti civili e testimoni e confronti con lo stesso accusato.

Con decisione 7 settembre 1999, il magistrato inquirente ha respinto integralmente queste domande, considerate defatigatorie, al limite della temerarietà e tardive, considerato che la documentazione contabile per eventuali ricostruzioni venne sottratta dall'istante, rimanendo quest'ultimo peraltro latitante.

Il reclamo in oggetto, dopo aver censurato la lacunosità della motivazione addotta dal Procuratore pubblico, ripropone tutti i mezzi di prova, in sostanza con le stesse argomentazioni. Ricordato che tanto il magistrato inquirente, quanto le parti civili, con le rispettive osservazioni, chiedono la reiezione integrale del reclamo, si aggiunge che delle contrapposte ragioni delle parti si terrà conto più innanzi, e se necessario, per evitare inutili ripetizioni.

e considerando

in diritto:

1.

__________ - in quanto formalmente accusato - è indubitabilmente legittimato ad impugnare il rifiuto del Procuratore pubblico di assumere complementi di prova, non solo per la disposizione di massima dell’art. 280 CPP, ma specificamente per quella relativa alla completazione dell’istruttoria di cui all’art. 196 cpv. 5 CPP. Il reclamo, tempestivo a norma di legge (art. 281 cpv. 1 CPP), è allora ricevibile in ordine.

Del pari ricevibili sono le tempestive osservazioni dei resistenti (art. 282 cpv. 1 CPP).

2.

L'art. 196 CPP consente alle parti, una volta conclusa l'istruttoria a giudizio del Procuratore pubblico nella sua attività di magistrato inquirente, di formulare istanza di complemento di inchiesta, indicando i mezzi di prova da assumere (e per quanto qui di seguito, si veda anche REP 1997 n. 107; 1998 n. 122).

La norma non fa che riprendere e nei successivi capoversi meglio precisare - quanto disposto dall'art. 58 cpv. 3 CPP/1941 e poi dall’art. 157 CPP/1993 (v. Messaggio aggiuntivo concernente la revisione totale del CPP del 20 marzo 1991, pag. 163; Rapporto della Commissione speciale del Gran Consiglio del 22 luglio 1992, pag. 67), per cui mantiene validità la pregressa giurisprudenza in materia della Camera dei ricorsi penali e di questa istanza di reclamo, che sottopone l'ammissibilità delle prove così proposte a questo stadio del procedimento a tre concorrenti ordini di considerazioni e presupposti: i complementi di prove devono essere motivati per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni del Procuratore pubblico, dopo la definitiva chiusura dell'istruttoria dibattimentale, e poi - se ne sarà il caso - del giudice del merito; le stesse prove devono essere di difficile produzione all'eventuale dibattimento, avute presenti le finalità dell'art. 189 CPP (corrispondente agli art. 147 CPP/1941 e 148 CPP/1993), inteso appunto tra altro ad assicurarne in tale sede la non interrotta assunzione (v. sentenza 24 gennaio 1990 in re L.P., CRP 337/89; decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., GIAR 135.93.1, 21 agosto 1996 in re G.C., GIAR 512.96.1).

3.

Se è ben vero che i complementi in discussione si riferiscono alla fattispecie istruita, come la primitiva istanza così il gravame in oggetto non meritano tutela.

Giova in proposito ricordare che __________ già in sede del citato interrogatorio del 14 settembre 1995 era stato invitato ad attiva collaborazione e meglio:

"Nell'interesse della mia difesa, l'interrogante mi fa presente che sarebbe opportuno permettere la ricostruzione dell'inventario da me sottratto, circa il suo destino, nonché fornire spiegazioni circa quelle società, in particolare quelle inglesi oggi citate, permettendo semmai, preciso interrogatorio dei responsabili sulla destinazione documentata dell'inventario sottratto.

L'interrogante mi invita pure a voler quantificare e documentare le mie avanzate pretese, per <diritto di ritenzione>.

Trattasi di prossimi atti istruttori che posso, se voglio tranquillamente predisporre in intesa con il mio legale"

Ora risulta dagli atti che nessuna collaborazione è stata portata, né con presentazione di documentazione né tanto meno con comparizione per interrogatori ed eventuali confronti. Di certo la sede qualificata per presentare nuove prove è quella del deposito atti istituito dall'art. 196 CPP, ma già in corso di istruttoria le parti devono farsi attive per consentire conforme e tempestiva conduzione dell'inchiesta (v. decisione 22 luglio 1993 in re K.M., GIAR 25.93.2). In altra prospettiva, salvo sostanziale modifica dell'assetto probatorio che le renda successivamente attuali, alla conclusione dell'istruttoria non sono ammesse prove con richiesta anticipata, ma già definitivamente reiette (decisione 3 novembre 1993 in re G.G., GIAR 862.93.1).

Allora, per quanto concerne le richieste prove peritali, si ha innanzitutto e per entrambe, che manca - a causa dell'atteggiamento del reclamante - la completa documentazione, per cui fanno difetto sufficienti dati oggettivi per consentire l'opera del perito, che ha da essere concreta e non ipotetica. In tale evenienza una perizia non ha senso e la corrispondente richiesta non va accolta (decisione 6 aprile 1994 in re er. I.M., GIAR 266.94.1). Inoltre, ed in punto a quella di carattere contabile e societario, il 21 maggio 1996, il Procuratore pubblico ebbe a formalmente notificare al patrocinatore di __________ che "circa la sua richiesta di ricostruzione della contabilità __________ ritengo la stessa ingiustificata nell'ambito della fattispecie", con richiamo del diritto di reclamo a norma di legge (AI 35): questa decisione non venne impugnata (ma solo il rifiuto di accesso agli atti, contemporaneamente pronunciato [v. incarto GIAR 418.96.1]).

Per quanto concerne le richieste di prove testimoniali anche in confronto, valgono gli stessi richiami di sostanziale tardività, non avendo __________ in precedenza e nonostante puntuali solleciti fornito disponibilità, anche nella sua prospettiva di difesa. Il magistrato inquirente bene e puntualmente specifica nelle sue osservazioni, alle quali si rinvia, le ragioni dell'inutilità e carente pertinenza di queste audizioni alla conclusione della fase predibattimentale. In proposito occorre infatti confermare che lo scopo dell'istruzione formale (art. 189 CPP) è quello di sottoporre ad un preventivo esame l'accusa contro una persona per consentire al Procuratore pubblico di determinarsi sulla desistenza del procedimento o alternativamente sulla messa in stato di accusa, né spetta a questo giudice di entrare in discorsi e apprezzamenti di fondo come proposto con il reclamo e contrastato dalle parti civili, quando non sia evidente e liquida la tesi di una parte al procedimento. D'altro canto prove testimoniali possono se del caso essere proposte all'autorità giudiziaria competente per il merito.

4.

Il reclamo è di conseguenza integralmente respinto con la presente decisione definitiva (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP, e contrario),  tassa e spese giudiziarie andando a carico del reclamante soccombente.

Sempre a ragione della sua soccombenza, __________ è tenuto al versamento alle parti civili resistenti di congrue ripetibili, conformemente a quanto stabilito dall’art. 9 cpv. 6 CPP. In concordanza con la giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali (v. tra altre la sentenza 19 febbraio 1998 in re A.L., CRP 60.96.407), si supplisce alla lacuna di questa norma, che non indica nessun criterio per la sua attuazione in concreto, applicando per analogia le norme del CPC, segnatamente l’art. 150, per cui si attribuisce un’indennità per gli onorari di patrocinio corrispondente al presumibile impegno professionale.

Per i quali motivi,

richiamati i citati articoli di legge,

decide:

1.      Il reclamo è integralmente respinto.

2.      La tassa di giustizia di fr. 600.- e le spese giudiziarie di fr. 50.sono a carico di __________.

3.      __________ verserà alle parti civili l’importo di fr. 600.- a titolo di ripetibili.

4.      La presente decisione è definitiva.

5.      Intimazione:

avv. __________, per sé e per il reclamante (con copia delle osservazioni del Procuratore pubblico e delle parti civili);

avv. __________, per sé, per l'avv. __________ e per le parti civili (con copia delle osservazioni del Procuratore pubblico);

-          Procuratore pubblico avv. __________, sede (con l'incarto di ritorno e con copia delle osservazioni delle parti civili).

                                                                              giudice __________

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