Incarto n. 60.2010.93
Lugano 29 aprile 2010/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Raffaele Guffi, vicepresidente, Andrea Pedroli, Matteo Cassina (in sostituzione di Mauro Mini e Ivano Ranzanici, esclusisi)
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 16.3.2010 presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere l'accesso agli atti di un incarto penale;
richiamate le osservazioni 23.3.2010 del giudice dell'istruzione e dell'arresto supplente Attilio Rampini, 23/24.3.2010 del titolare del PI 26, del titolare del PI 27, della PI 28, del titolare del PI 29, della PI 33, della PI 30, del titolare del PI 31, della PI 32, del titolare PI 59, 23/24.3.2010 di PI 11, PI 12, PI 13, PI 14, PI 15, PI 16, PI 17 e PI 20, 29/30.3.2010 dei titolari dei conti PI 9, nelle quali tutti non si oppongono all'accoglimento dell'istanza;
richiamato lo scritto 31.3.2010 del procuratore pubblico Fiorenza Bergomi con il quale non si oppone alla richiesta trasmettendo, nel contempo, l'elenco atti del procedimento penale in oggetto "(…) dal quale l'autorità richiedente potrà indicare quegli atti istruttori che sono a loro necessari (…)";
rilevato che PI 1, interpellato, non ha presentato osservazioni, così come le altre parti civili;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito di alcune denunce sporte da clienti della __________ SA e del suo fallimento decretato dalla CFB, il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha aperto un procedimento penale, tuttora pendente, nei confronti di ex organi, azionisti e persone vicine alla società sopraindicata, tra i quali anche PI 1 (inc. MP __________).
2. PI 1, già beneficiario di una rendita AI dal 1.12.2007, ha postulato, in data 24.7.2009, il riconoscimento di una rendita complementare. Con scritto 7.11.2009 la Cassa cantonale di compensazione AVS-AI-IPG ha comunicato all'interessato di non poter prendere una decisione corretta ed adeguata alla sua situazione finanziaria e patrimoniale, prima della conclusione del procedimento penale aperto a suo carico. PI 1 si è quindi rivolto al Tribunale cantonale delle assicurazioni lamentando, in sostanza, una denegata giustizia (inc. TCA __________).
3. Con la presente istanza il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni chiede a questa Camera l'autorizzazione a compulsare gli atti dell'incarto penale MP __________ "(…) limitatamente agli atti relativi ai sequestri che interessano il signor PI 1 e/o suoi famigliari, nonché i verbali relativi al medesimo oggetto (…)" (istanza 16.3.2010, p. 2). L'Autorità istante afferma di necessitare degli atti del procedimento penale sopraindicati alfine da poter "(…) accertare (…) l'estensione del patrimonio del ricorrente, comprendere l'entità dell'eventuale confisca che egli potrebbe subire, verificare quanti e quali importi gli sono stati dissequestrati se vi sono stati dissequestri, a chi sono stati destinati gli importi dissequestrati, e valutare la possibile durata della procedura ancora pendente nonostante l'inizio [dell'] incarto sia del 2004 (e quindi si approssimino i 6 anni di vita) (…)" (istanza 16.3.2010, p. 3). Il giudizio del Tribunale istante potrebbe essere influenzato dalla documentazione evocata e, nel caso concreto, il suo interesse sarebbe certamente superiore all'interesse privato della parte interessata. Inoltre la "(…) limitata, specifica e precisa documentazione richiesta (…)" tutelerebbe adeguatamente e sufficientemente gli interessi delle altre parti in causa (istanza 16.3.2010, p. 3).
4. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".
5. Nella fattispecie in esame - ritenuti i motivi addotti dal giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni nella sua istanza e la finalità per cui è chiesta la compulsazione degli atti dell'incarto penale – è certamente dato un interesse legittimo ai sensi dell'art. 27 CPP.
In siffatte circostanze, questa Camera autorizza il giudice delegato ad accedere all'incarto penale MP __________ direttamente presso il Ministero pubblico, concordando i tempi di accesso con il procuratore pubblico, compatibilmente con i suoi impegni, tenuto conto anche del fatto che il procedimento penale si trova ancora in fase istruttoria. Il giudice è, se necessario, autorizzato a fotocopiare esclusivamente i documenti utili ai fini del procedimento ricorsuale di cui all'inc. TCA __________ pendente presso il Tribunale cantonale delle assicurazioni, e meglio limitatamente agli atti relativi ai sequestri concernenti PI 1.
6. L'istanza è accolta ai sensi del precedente considerando. Richiamato l'art. 32 LPGA, non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti l'art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L'istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
-
Per la Camera dei ricorsi penali
Il vicepresidente La segretaria