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Ticino Camera dei ricorsi penali 06.09.2010 60.2010.88

6 septembre 2010·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·1,105 mots·~6 min·4

Résumé

Istanza di ispezione degli atti

Texte intégral

Incarto n. 60.2010.88  

Lugano 6 settembre 2010/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 8/12.3.2010 presentata da

IS 1 patr. da: PR 3  

tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un procedimento penale che l’ha vista coinvolta e nel frattempo terminato;  

premesso che, ricevuta l’istanza, questa Camera in data 12.3.2010 ha richiamato dal Ministero pubblico l’incarto penale in questione (inc. __________), pervenutogli il 17.3.2010;

ritenuto che in data 23.3.20101 questa Camera ha chiesto al legale __________ dell’istante di precisare il motivo a fondamento della richiesta, nonché di chiarire se fosse autorizzato ad esercitare la professione o a prestare servizio nel nostro paese;

preso atto del successivo scritto 31.3/1.4.2010 del patrocinatore __________;

preso atto dello scritto del procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi del 12.4.2010, mediante il quale si rimette al giudizio di questa Camera;

preso atto delle osservazioni 21/22.4.2010 del patrocinatore di PI 2 e di PI 3, mediante le quali si oppone all’accoglimento della richiesta;

preso atto dello scritto 4/5.5.2010 del subentrato patrocinatore ticinese dell’istante, mediante  il quale precisa che la richiesta di accesso agli atti è in relazione ad un sequestro di un conto bancario e ad una causa civile pendente a __________;

preso atto del successivo scritto 7.5.2010 del procuratore pubblico;

preso atto delle osservazioni 26/27.5.2010 del patrocinatore di PI 2 e di PI 3, mediante le quali chiede di respingere l’istanza;

preso atto del successivo scritto 10/11.6.2010 del patrocinatore ticinese dell’istante mediante il quale fa riferimento ai procedimenti civili pendenti a__________ e nel __________;

preso atto delle ulteriori osservazioni 17/21.6.2010 del patrocinatore di PI 2 e di PI 3;

preso atto dello scritto 24.6.20101 del procuratore pubblico, mediante il quale preavvisa favorevolmente l’istanza;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1.A seguito di un esposto penale del 31.1.2003, il Ministero pubblico del canton Ticino ha aperto un procedimento penale a carico della qui istante e di altre persone (inc. __________). Il procedimento penale per titolo di riciclaggio si è concluso il 28.12.2009 con l’emanazione di un decreto di non luogo procedere (__________), che ha comportato anche la decadenza di tutti i sequestri penali precedentemente disposti.

2.Con la presente richiesta, l’istante chiede l’accesso agli atti del procedimento, in riferimento ad un dissequestro (non meglio precisato) di una relazione bancaria e ad una causa civile pendente presso il tribunale di __________. Il procuratore pubblico ha dato il proprio preavviso favorevole, mentre PI 2 e PI 3 si sono opposti all’accoglimento della richiesta.

3.L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".

4.Nel presente caso, pur essendo stata l’istante parte (quale inchiestata) nel procedimento nel frattempo terminato, deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.

                                         Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).

                                         Come ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).

5.Il presente caso è certamente particolare in quanto l’istante, pur essendo stata denunciata ed inchiestata, non ha mai partecipato, personalmente (direttamente) o tramite un rappresentante (indirettamente), al procedimento penale conclusosi con un decreto di non luogo a procedere emanato in ragione dell’intervenuta prescrizione. L’incarto comprende, oltre all’esposto penale, alcuni interrogatori e molta documentazione bancaria acquisita agli atti.

                                         L’istante pretende un proprio legittimo interesse all’accesso agli atti in relazione al dissequestro di una relazione bancaria ed in relazione ad una causa civile pendente a __________

                                         Il primo motivo appare privo di fondamento, ritenuto che il decreto di non luogo a procedere del __________ (__________) indica espressamente (pagina 2 punto 6) che la decisione comporta decadenza di tutti i sequestri (ovviamente disposti dal Ministero pubblico del Canton Ticino).

                                         Il secondo argomento invocato (causa civile a __________), alla luce del documento allegato allo scritto 10.6.2010, appare già più fondato, in quanto la procedura civile verte sul medesimo complesso di fatti: in nessun modo però l’istante ha precisato per quali motivi un accesso agli atti (disponendo già del testo del decreto di non luogo a procedere) possa influire sul merito civile.

                                         All’interesse dell’istante si contrappone quello delle parti denuncianti e civili, che si oppongono all’accoglimento della richiesta di accesso agli atti, in particolare in quanto l’istante non avrebbe mai partecipato prima al procedimento penale pendente in Ticino, ed in quanto la richiesta è vaga e generalizzata e sussisterebbe il pericolo di utilizzo in altre procedure degli atti ticinesi.  

6.Operando una ponderazione degli interessi contrapposti, occorre ammettere un interesse di principio dell’istante (in quanto persona inchiestata) a conoscere, oltre che il testo del decreto di non luogo a procedere, anche il testo dell’esposto penale e le deposizioni dei testimoni. Per il resto, essendo l’incarto principalmente formato da documenti bancari e da corrispondenza, non si giustifica (per la loro natura) di concedere ulteriormente l’accesso agli atti.

7.L’istanza è parzialmente accolta. Cresciuta in giudicato questa decisione, l’istante (o un suo rappresentante) potranno prendere visione dell’esposto e dei verbali dei testi, e, se del caso, ottenerne una copia.

8.La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha generate.

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.   La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                   4.   Intimazione:

-           

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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