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Ticino Camera dei ricorsi penali 25.02.2010 60.2010.56

25 février 2010·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·464 mots·~2 min·3

Résumé

Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante

Texte intégral

Incarto n. 60.2010.56  

Lugano 25 febbraio 2010  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 12/15.2.2010 presentata da

 IS 1  patr. da:   PR 1   

tendente ad ottenere l’accesso ad un incarto penale concluso in cui era parte;  

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di IS 1 per titolo di vie di fatto (inc. MP __________), per fatti avvenuti il 17.2.2009 a danno di PI 2. Il procedimento è sfociato in un decreto d’accusa del 16.7.2009 emanato dal sostituto procuratore pubblico Amos Pagnamenta (DA __________), cresciuto in giudicato.

                                   2.   Con la presente richiesta, il patrocinatore di IS 1 chiede di poter avere accesso agli atti del procedimento penale, in relazione con una richiesta di risarcimento recentemente avanzata dal patrocinatore della vittima.

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".

                                   4.   Nel presente caso, pur essendo stata l’istante parte (quale accusata) nel procedimento nel frattempo terminato, deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo. Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8, p. 10). Come ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19).

                                   5.   Nel presente caso è pacifico l’interesse dell’istante, e non emergono contrari interessi di terzi.

                                   6.   L’istanza è accolta. L’incarto sarà esaminabile presso la cancelleria di questa Camera, previo accordo su data ed ora.

                                   7.   La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha generate.

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 70.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 100.-- (cento), sono poste a carico di IS 1, __________.

                                   3.   Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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