Incarto n. 60.2010.348
Lugano 6 dicembre 2010
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 21/22.10.2010 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere il richiamo in sede civile di un incarto penale;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.A seguito di una denuncia contro ignoti sporta da PI 2 in relazione ad ammanchi nella cassa presso il suo posto di lavoro a __________, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. __________) contro ignoti, conclusosi con un decreto di non luogo a procedere emanato il 4.10.2010 (NLP __________).
2.Presso la Pretura istante è pendente un’azione derivante da contratto di lavoro (__________) promossa da PI 2 nei confronti della PI 3, sua ex datrice di lavoro a __________. In tale ambito, è stato ammesso il richiamo in sede civile dell’incarto penale surriferito.
3.L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4.Come ricordato dalla prassi di questa Camera, in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se: (i) si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente; (ii) è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento; (iii) è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente. Inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante.
5.Nel presente caso è pacificamente dato un nesso tra l’incarto penale richiamato e l’oggetto della vertenza civile derivante dal contratto di lavoro.
6.L’istanza è accolta. Gli atti del procedimento surriferito saranno allegati alla copia della presente decisione destinata alla Pretura istante, con l’onere di ritornarli poi al Ministero pubblico.
7.Considerato come si tratti di un’azione derivante da contratto di lavoro, non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
-
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria