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Ticino Camera dei ricorsi penali 28.10.2010 60.2010.318

28 octobre 2010·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·458 mots·~2 min·5

Résumé

Istanza di ispezione degli atti. già indiziato quale istante

Texte intégral

Incarto n. 60.2010.318  

Lugano 28 ottobre 2010/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 23/27.9.2010 presentata da

IS 1 patr. da: PR 1  

  tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un incarto relativo ad un infortunio sul lavoro;  

premesso che l’istanza è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha girata per competenza a questa Camera, comunicando al contempo di non avere osservazioni da formulare;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1.In relazione ad un incidente sul lavoro che ha visto coinvolto il qui istante, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) conclusosi con un decreto di non luogo a procedere del 31.5.2010 (NLP __________).

2.Con la presente richiesta, l’istante chiede a dei fini assicurativi l’accesso agli atti del procedimento. Come esposto in entrata, il Ministero pubblico ha comunicato di non avere particolari osservazioni da formulare.

3.L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".

4.Nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte nel procedimento nel frattempo terminato, deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.

                                         Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10). Come ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).

5.Nel presente caso è pacifica la presunzione di interesse giuridico legittimo.

6.Gli atti potranno essere visionati presso la cancelleria di questa Camera, previo contatto per fissarne il momento.

7.La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG,

pronuncia

                                    1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 80.-- (ottanta), sono poste a carico di IS 1, __________.

                                   3.   Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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