Incarto n. 60.2010.28
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 18/29.1.2010 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere copia di un rapporto di polizia;
ritenuto che questa Camera, con scritto del 29.1.2010, ha invitato l’istante a precisare i motivi a fondamento della richiesta;
ritenuto che in data 1°.4.2010 questa Camera ha sollecitato l’evasione della sua precedente domanda;
preso atto dello scritto 12/13.4.2010 dell’istante, mediante il quale precisa i motivi a fondamento della richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito di un intervento della polizia dell’8.5.2008, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________), sfociato nel DA __________ a carico di __________ per titolo di minaccia e vie di fatto.
2. Con la presente istanza, ed in relazione ad una procedura in materia di locazione e affitti, IS 1 chiede di avere copia del rapporto di polizia a suo tempo redatto per i fatti dell’8.5.2008.
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".
4. Nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale parte civile) nel procedimento nel frattempo terminato, deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo. Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10). Come ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).
5. Nel presente caso è pacifico l’interesse dell’istante, e non emergono contrari interessi di terzi.
6. L’istanza è accolta. Copia del rapporto di polizia del 17.6.2008 sarà allegata alla copia della presente decisione destinata all’istante.
7. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha generate.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 70.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 100.-- (cento), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria