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Ticino Camera dei ricorsi penali 27.09.2010 60.2010.265

27 septembre 2010·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·561 mots·~3 min·3

Résumé

Istanza di ispezione degli atti. Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento quale istante

Texte intégral

Incarto n. 60.2010.265  

Lugano 27 settembre 2010/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 12.7/18.8.2010 presentata dall’

IS 1

  tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un incarto penale relativo ad una persona che ha beneficiato di prestazioni assistenziali;  

premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per evasione a questa Camera con scritto 17/18.8.2010;

richiamate le osservazioni tardive di PI 1 inviate con lettera manoscritta;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   A carico di PI 1 il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) conclusosi con un decreto d’accusa del 17.5.2010 (DA __________ cresciuto in giudicato.

                                   2.   Con la presente istanza, l’Ufficio richiedente domanda di poter esaminare gli atti del procedimento penale, onde verificare se PI 1 ha ricevuto degli introiti nel periodo in cui ha percepito le prestazioni sociali. Il Ministero pubblico si è rimesso al giudizio di questa Camera, mentre PI 1, con osservazioni tardive, ha ritenuto di essersi comportata correttamente.

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".

                                   4.   Nella fattispecie in esame – ritenuti i motivi addotti dall’autorità istante nella sua richiesta e la finalità per cui è chiesta la compulsazione degli atti e considerati la Laps, gli art. 1 ss., 59 ss. e in particolare l’art. 67 della Legge sull’assistenza sociale dell’8.3.1971 (RL 6.4.11.1) (di seguito Las), l’art. 1 e l’art. 2 lit. a del Regolamento sull’assistenza sociale del 18.2.2003 (RL 6.4.11.1.1.) – si deve ammettere l’esistenza di un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP, poiché alcuni atti del procedimento penale di cui all’incarto penale MP __________ potrebbero essere utili all’Ufficio istante per accertare l’effettiva situazione finanziaria di PI 1.

                                   5.   L'istanza è accolta. Un rappresentante dell’Ufficio istante potrà esaminare gli atti dell’incarto penale presso la segreteria di questa Camera, previo contatto per fissare una data.

                                   6.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese, in considerazione della natura dell'istante, della Laps e della Las.

Per questi motivi,

visti l'art. 27 CPP, la Laps, la Las ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L'istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                   4.   Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria