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Ticino Camera dei ricorsi penali 27.09.2010 60.2010.264

27 septembre 2010·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·337 mots·~2 min·2

Résumé

Istanza di ispezione degli atti. Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport quale istante

Texte intégral

Incarto n. 60.2010.264  

Lugano 27 settembre 2010/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 2/16.8.2010 presentata dal

IS 1

  tendente a conoscere lo stato attuale di eventuali inchieste a carico di un milite;  

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   A carico di PI 3, il sostituto magistrato dei minorenni ha emanato una decisione di condanna in data 9.10.2008 per aggressione avvenuta nel marzo del 2008.

                                   2.   Con la presente istanza, il Dipartimento interessato chiede di poter conoscere eventuali procedimenti pendenti o conclusi: allega il formulario di autorizzazione al controllo.

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

                                   4.   Nel presente caso, con riferimento alle norme indicate nell’istanza e ritenuto l’accordo della persona interessata, si deve ammettere l’esistenza di un interesse giuridico legittimo a favore del Dipartimento istante.

                                   5.   L’istanza è accolta. Copia della decisione del sostituto magistrato dei minorenni sarà allegata alla copia della presente decisione destinata al Dipartimento istante.

                                   6.   Considerati la natura dell’istante e lo scopo della richiesta, non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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