Incarto n. 60.2010.249
Lugano 27 agosto 2010
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Raffaele Guffi, vicepresidente, Ivano Ranzanici, Andrea Pedroli (in sostituzione di Mauro Mini, esclusosi)
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 29.7./3.8.2010 presentata dall’
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione a compulsare gli atti di un incarto penale, tutt’ora pendente presso il Ministero pubblico, relativo, fra gli altri, a PI 1, che ha presentato una richiesta di prestazioni assistenziali;
richiamate le osservazioni 6.8.2010 del procuratore pubblico Andrea Maria Balerna con le quali ha dichiarato di ritenere la richiesta “(…) giustificata e che l’Ufficio debba quindi poter esaminare l’incarto in questione (…)”;
ritenuto lo scritto 10/12.8.2010 di PI 1 con cui, in sostanza, si oppone alla richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di, fra gli altri, PI 1 per le ipotesi di reato di correità, sub. complicità, in ripetuta truffa per mestiere, sub. semplice, consumata e mancata, nonché correità, sub complicità, in ripetuta falsità in documenti e ripetuto riciclaggio di denaro, in relazione alla messa a pegno di polizze assicurative false ai fini dell'ottenimento di linee di credito bancarie, rispettivamente all'utilizzo dei fondi così ottenuti (cfr. inc. MP __________).
Con sentenza 19.4.2010 questa Camera ha autorizzato l’IS 1 ad accedere all’incarto penale MP __________ presso il Ministero pubblico (inc. CRP __________).
Nel frattempo il Ministero pubblico ha aperto un ulteriore procedimento penale contro fra gli altri, , per bancarotta fraudolenta e frode nel pignoramento, e diminuzione dell’attivo in danno dei creditori, in merito alla proprietà di un appartamento a __________ (cfr. inc. MP __________).
2. Con la presente istanza l'IS 1 chiede di poter compulsare quest’ultimo incarto penale allo scopo di esaminare debitamente la situazione economica di PI 1 (beneficiaria di prestazioni assistenziali dal mese di novembre 2009 fino a giugno 2010 per un importo complessivo pari a CHF 10'218.25): “(…) nel calcolo del diritto alle prestazioni non è stato computato alcun reddito né alcuna sostanza, sulla base delle informazioni in nostro possesso. Se dal nuovo procedimento penale dovessero risultare redditi a favore della signora derivanti dalla proprietà pocanzi citata come un’eventuale quota parte dell’abitazione, vi preghiamo di autorizzarci alla visione degli atti al fine di permetterci di ricalcolare il diritto alle prestazioni assistenziali (…)” (cfr. istanza 29.7./3.8.2010).
Come esposto in entrata, PI 1 si oppone, in sostanza, alla suddetta richiesta affermando di non aver “(…) mai avuto e non ho redditi derivanti dalla proprietà in cui sarei entrata in possesso di una piccola quota solo in caso di decesso di mia madre (…) che ne è la proprietaria e che l’ha acquistata. La casa non è mia e io non ho nessun sostentamento derivante dalla casa di mia madre dove sono solo un’ospite in una camera (…)” (scritto 10/12.8.2010).
Dal canto suo il procuratore pubblico Andrea Maria Balerna, come già sopraindicato, non si oppone alla richiesta ritenendola peraltro “giustificata” (scritto 6.8.2010).
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".
4. Nella fattispecie in esame – ritenuti i motivi addotti dall’autorità istante nella sua richiesta e la finalità per cui è chiesta la compulsazione degli atti e considerati la Laps, gli art. 1 ss., 59 ss. e in particolare l’art. 67 della Legge sull’assistenza sociale dell’8.3.1971 (RL 6.4.11.1) (di seguito Las), l’art. 1 e l’art. 2 lit. a del Regolamento sull’assistenza sociale del 18.2.2003 (RL 6.4.11.1.1.) – si deve ammettere l’esistenza di un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP, poiché alcuni atti del procedimento penale di cui all’incarto penale MP __________ potrebbero essere senz’altro utili all’Ufficio istante per accertare l’effettiva situazione finanziaria di PI 1.
Circa l’opposizione sollevata da quest'ultima va ricordato che nell’ambito di una domanda di prestazioni assistenziali il richiedente, rispettivamente l’assistito, è tenuto a dare agli organi dell’assistenza sociale ogni informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie; esso deve produrre, a richiesta, ogni documento e permettere ai rappresentanti degli organi dell’assistenza l’accesso alla sua abitazione (art. 67 cpv. 1 Las). A richiesta, l’interessato deve svincolare ogni autorità, ente privato o pubblico e ogni terzo in genere dal segreto d’ufficio, rispettivamente dal segreto professionale (art. 67 cpv. 2 Las).
Questa Camera autorizza dunque un rappresentante dell'Ufficio istante ad accedere all'incarto penale MP __________ presso il Ministero pubblico limitatamente agli atti istruttori concernenti e utili a constatare la situazione patrimoniale di PI 1. Sarà il procuratore pubblico a decidere in merito.
Il rappresentante è, se necessario, autorizzato a fotocopiare i documenti sopraindicati.
5. L'istanza è accolta ai sensi del surriferito considerando. Non si prelevano tassa di giustizia e spese, in considerazione della natura dell'istante, della Laps e della Las.
Per questi motivi,
visti l'art. 27 CPP, la Laps, la Las ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L'istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2.Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
-
Per la Camera dei ricorsi penali
Il vicepresidente La segretaria