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Ticino Camera dei ricorsi penali 30.07.2010 60.2010.228

30 juillet 2010·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·445 mots·~2 min·3

Résumé

Istanza di ispezione degli atti

Texte intégral

Incarto n. 60.2010.228  

Lugano 30 luglio 2010/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Valentina Item, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 13/14.7.2010 presentata dalla

IS 1  

  tendente ad ottenere l’elenco dei procedimenti penali pendenti e conclusi a carico di PI 2 e PI 3;  

ritenuto che l’istanza si fonda su di un verbale redatto in occasione di un incontro avvenuto avanti la Commissione istante in data 6.7.2010, la cui copia questa Camera ha richiesto con scritto 15.7.2010 ed ha ricevuto in data 19.7.2010;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1.La Commissione istante si sta occupando della situazione dei piccoli __________ e __________; in tale contesto, ha chiesto ed ottenuto dai genitori l’autorizzazione a richiedere informazioni al Ministero pubblico riguardo a procedimenti penali pendenti o conclusi a loro carico.

2.L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".

3.Nella fattispecie sono chiaramente realizzati i presupposti di legge, stante il chiaro e legittimo interesse della IS 1 istante, che con l'adozione della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele (LOPTC) dell'8.3.1999, entrata in vigore l'1.1.2001, ha assunto le competenze in materia di tutela e curatela precedentemente spettanti alle Delegazioni tutorie comunali. Trattasi infatti dell'autorità competente, giusta gli art. 275, 311 e 315 CC e 2 LOPTC, ad adottare provvedimenti a tutela dei figli, segnatamente in materia di autorità e di custodia parentale, e a regolare le loro relazioni personali con i genitori. Inoltre le due persone interessate (genitori) hanno formalmente autorizzato la Commissione ad acquisire le informazioni richieste.

4.L’istanza è accolta. La Commissione istante può direttamente richiedere le informazioni auspicate al Ministero pubblico, che le può fornire, con copia degli atti importanti e significativi.

5.Considerata la particolarità del caso, si rinuncia alla riscossione della tassa di giustizia e della spese.

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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