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Ticino Camera dei ricorsi penali 30.07.2010 60.2010.220

30 juillet 2010·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·372 mots·~2 min·4

Résumé

Istanza di ispezione degli atti

Texte intégral

Incarto n. 60.2010.220  

Lugano 30 luglio 2010/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Valentina Item, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 6/9.7.2010 presentata dal

IS 1  

  tendente ad ottenere l’esame degli atti di un recluta;  

premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico che l’ha trasmessa per evasione a questa Camera, preavvisandola favorevolmente;

richiamate le osservazioni 18/21.7.2010 di PI 2;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1.A carico di PI 2 il Ministero pubblico ha aperto tre procedimenti penali: inc. MP __________ per guida in stato di inattitudine, inc. MP __________ per lesioni semplici e inc. MP __________ per aggressione.

2.Con la presente istanza, il Dipartimento chiede di poter esaminare gli atti in relazione all’adempimento da parte di PI 2 dell’obbligo della scuola reclute. Il procuratore pubblico ha preavvisato favorevolmente la richiesta, mentre che l’interessato non vi si è opposto.

3.Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

4.Nel presente caso, e con riferimento alle basi legali indicate nella richiesta, è dato un interesse giuridico legittimo a favore del Dipartimento istante.

5.L’istanza è accolta. Un rappresentante del Dipartimento istante potrà esaminare gli atti direttamente presso il Ministero pubblico, previo contatto telefonico o scritto per concordare la data.

6.Considerato il carattere pubblico dell’istante ed i motivi della richiesta, si prescinde dalla tassa di giustizia e dalle spese.

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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