Incarto n. 60.2010.220
Lugano 30 luglio 2010/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Valentina Item, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 6/9.7.2010 presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere l’esame degli atti di un recluta;
premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico che l’ha trasmessa per evasione a questa Camera, preavvisandola favorevolmente;
richiamate le osservazioni 18/21.7.2010 di PI 2;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.A carico di PI 2 il Ministero pubblico ha aperto tre procedimenti penali: inc. MP __________ per guida in stato di inattitudine, inc. MP __________ per lesioni semplici e inc. MP __________ per aggressione.
2.Con la presente istanza, il Dipartimento chiede di poter esaminare gli atti in relazione all’adempimento da parte di PI 2 dell’obbligo della scuola reclute. Il procuratore pubblico ha preavvisato favorevolmente la richiesta, mentre che l’interessato non vi si è opposto.
3.Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4.Nel presente caso, e con riferimento alle basi legali indicate nella richiesta, è dato un interesse giuridico legittimo a favore del Dipartimento istante.
5.L’istanza è accolta. Un rappresentante del Dipartimento istante potrà esaminare gli atti direttamente presso il Ministero pubblico, previo contatto telefonico o scritto per concordare la data.
6.Considerato il carattere pubblico dell’istante ed i motivi della richiesta, si prescinde dalla tassa di giustizia e dalle spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria