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Ticino Camera dei ricorsi penali 06.09.2010 60.2010.215

6 septembre 2010·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·461 mots·~2 min·3

Résumé

Istanza di ispezione degli atti. Pretura quale istante

Texte intégral

Incarto n. 60.2010.215  

Lugano 6 settembre 2010/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 1°/2.7.2010 presentata dalla

IS 1  

  tendente ad ottenere il richiamo in sede civile di un incarto penale;  

premesso che il procuratore pubblico Chiara Borelli ed i signori PI 1 e PI 3, interpellati, non hanno presentato osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1.A seguito di avvenimenti accaduti nell’ambito dell’esercizio del diritto di visita, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 1 (inc. __________) tuttora pendente.

2.Presso la Pretura istante è pendente una procedura relativa al diritto di visita (inc. __________). In questo ambito il giudice civile ha disposto il richiamo in quella sede dell’incarto penale.

3.L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

4.Come ricordato dalla prassi di questa Camera, in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se: (i) si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente; (ii) è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento; (iii) è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente. Inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante.

5.Nel presente caso è pacifico che l’incarto richiamato sia pertinente all’oggetto della procedura civile. È quindi dato un interesse giuridico legittimo.

6.L’istanza è accolta. Il Ministero pubblico, compatibilmente con i propri impegni relativi alla conduzione del procedimento, trasmetterà direttamente alla Pretura istante gli atti.

7.La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.      L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.      La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________, che le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

                                   3.   Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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