Incarto n. 60.2010.196
Lugano 30 luglio 2010/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Valentina Item, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 25.5/9.6.2010 presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere copia di atti relativi ad un procedimento per violazione della Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc);
richiamate le osservazioni 14/16.6.2010 del procuratore pubblico Mario Branda, mediante le quali comunica il proprio preavviso favorevole;
richiamate le osservazioni 30.6/1°.7.2010 del patrocinatore di PI 1, mediante le quali chiede di accogliere solo parzialmente la richiesta del Municipio istante;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.A seguito di una segnalazione della Divisione dell’ambiente del Dipartimento del territorio, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 1 per titolo di violazione della Legge federale sulla protezione delle acque (inc. MP __________) sfociato in un decreto d’accusa del 1°.2.2010 (DA __________).
2.Con la presente istanza, il Municipio del comune interessato chiede di poter avere accesso agli atti, al fine di conoscere che tipo di materiale sarebbe stato depositato sul mappale __________, ritenuto che il fondo si trova in zona di protezione. Il procuratore pubblico ha dato preavviso favorevole, mentre che il patrocinatore di PI 1 chiede che siano trasmessi all’organo municipale solo alcuni dei documenti formanti l’incarto.
3.Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4.Nel presente caso, è certamente dato un interesse giuridico legittimo del Comune, rappresentato dal Municipio, a conoscere con precisione l’entità e la qualità dell’intervento operato in zona di protezione, nonché gli accertamenti operati dalle autorità intervenute o interpellate. L’interesse giuridico legittimo del Comune consente un accesso agli atti completo, e non limitato unicamente ai documenti indicati nelle osservazioni 30.6/1°.7.2010 del patrocinatore di PI 1, che peraltro né indica i motivi per escludere l’accesso agli altri documenti, né indica eventuali interessi contrari.
5.L’istanza è accolta. Copia degli atti dell’incarto penale sarà trasmessa al Municipio tosto cresciuta in giudicato la presente decisione.
6.Considerato la natura pubblica dell’istante e le ragioni a fondamento della richiesta, si prescinde dalle tasse di giustizia e dalle spese.
Per questi motivi,
visti gli art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto:
Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico giusta gli art. 82 ss. LTF al Tribunale federale entro 30 giorni dalla sua intimazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
4. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria