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Ticino Camera dei ricorsi penali 30.07.2010 60.2010.194

30 juillet 2010·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·1,134 mots·~6 min·3

Résumé

Istanza diispezione degli atti

Texte intégral

Incarto n. 60.2010.194  

Lugano 30 luglio 2010/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Valentina Item, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 1/2.6.2010 presentata dall’

IS 1  

  tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un procedimento penale con riferimento alla posizione dei diversi operatori sanitari occupati in qualche modo presso un ospedale di giorno;  

richiamate le osservazioni 21/22.6.2010 del patrocinatore di PI 2, mediante le quali non si oppone al principio ma contesta la possibilità di estrarre copie degli atti dall’incarto penale;

richiamate le osservazioni 28.6.2010 di PI 7, che non si oppone all’accoglimento dell’istanza;

richiamato lo scritto 25/28.6.2010 del procuratore pubblico Moreno Capella, mediante il quale comunica di non avere particolari osservazioni da formulare;

richiamato lo scritto 27/30.6.2010 di PI 10, mediante il quale comunica di non avere particolari osservazioni da formulare;

richiamate le osservazioni 22/30.6.2010 di PI 5, che non si oppone all’accoglimento dell’istanza;

richiamate le osservazioni 6/7.7.2010 di PI 13, che non si oppone all’accoglimento dell’istanza;

ritenuto che il dr. med. PI 4PI 2, PI 6, PI 8, PI 9, PI 11, PI 12, PI 15 e PI 16, benché interpellati, non hanno presentato osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1.Il Ministero pubblico del Canton Ticino ha aperto un procedimento penale in relazione all’attività della clinica diurna “__________” (inc. MP __________).

2.Con precedente richiesta, l’ufficio istante ha chiesto ed ottenuto la possibilità di accesso agli atti dell’inchiesta con riferimento alla posizione di PI 3 e PI 2 decisione del 12.11.2007 e del 4.12.2007 (inc. CRP __________ e __________).

3.Con la presente richiesta, l’Ufficio istante domanda di poter esaminare gli atti anche in relazione alla posizione di altri operatori sanitari, che sono stati attivi nell’ospedale diurno. Con l’istanza, l’ chiede anche che sia precisata, con riferimento alle decisioni di cui agli inc. CRP __________ e __________, la possibilità di estrarre copie degli atti.

4.Le parti interpellate che hanno preso posizione non si sono opposte all’accoglimento della richiesta. PI 2, tramite il proprio patrocinatore, si è opposto alla facoltà di estrarre copie.

5.Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".

6.Questa Camera, vista la sempre maggior frequenza di istanze di ispezione di atti di procedimenti penali, con riferimento alla sua sentenza del 6.2.2003 (inc. CRP __________), ha ritenuto di rilasciare il 20.2.2003 un'autorizzazione di massima sulla base segnatamente delle seguenti argomentazioni:

                                         "Al Consiglio di Stato (art. 22 Lsan), al DSS (art. 23 Lsan), alla Commissione di vigilanza (art. 24 Lsan) o ai servizi e uffici legittimati ad agire in loro vece, sulla base delle pertinenti disposizioni della legge sanitaria (Lsan), incombono infatti specifici doveri di vigilanza sull'esercizio delle attività sanitarie. Di regola, pertanto, non vi può essere dubbio sull'esistenza a favore di queste autorità o servizi di un interesse giuridico legittimo ai sensi dell'art. 27 CPP. In questi casi, questa Camera ritiene che ai servizi competenti possa essere dato accesso all'incarto penale senza richiedere ogni volta una specifica autorizzazione. Rimane riservata, se del caso, a tutela degli interessi personali di altre persone implicate nel procedimento, una scernita della documentazione di cui permettere la compulsazione o la trasmissione in copia da operare direttamente dall'autorità penale richiesta, cosiccome il rinvio della richiesta di ispezione a questa Camera in casi particolari o di dubbio. Ciò premesso, riteniamo che in due casi debba essere rivolta una particolare attenzione nella valutazione delle necessità di formalizzare davanti alla CRP la richiesta di ispezione di atti penali. Nel primo caso, quando il DSS nell'ambito delle competenze specificamente attribuite (art. 23 e, in virtù del regolamento sulle deleghe di competenze decisionali, 59 Lsan) è chiamato a valutare l'opportunità di adozione nei confronti di un operatore sanitario di provvedimenti cautelari, anche se ciò ovviamente presuppone la conoscenza completa e attualizzata degli atti di un procedimento penale eventualmente aperto. In questi casi questa esigenza può scontrarsi con eventuali bisogni attinenti specificamente al procedimento penale o con gli interessi o i diritti di difesa delle parti e delle persone in esso coinvolte. A queste parti o persone la formalizzazione dell'istanza a mente dell'art. 27 CPP davanti alla CRP assicura il diritto di essere sentiti già in questa sede. Nel secondo caso, quando la valutazione da compiere da parte del magistrato inquirente sulla base dell'art. 68 cpv. 3 Lsan ponga difficoltà".

7.Nel presente caso, l’Ufficio istante chiede genericamente l’accesso all’incarto onde verificare eventuali atti rilevanti per l’autorità sanitaria relativi agli operatori sanitari che sarebbero stati attivi presso l’ospedale diurno. Diversamente da PI 2 e PI 3, questi altri operatori sanitari non sono stati oggetto di decisioni cautelari, e dall’istanza non risulta che nei loro confronti siano aperti dei procedimenti amministrativi. In simile situazione, la richiesta assurge a “fishing expedition” ovvero una ricerca esplorativa di mezzi di prova, senza il preventivo supporto di ipotesi di violazioni professionali da parte degli operatori interessati. Di conseguenza l’istanza è infondata, o quantomeno prematura. Ritenuto come questa Camera abbia già concesso all’Ufficio istante l’accesso all’incarto in relazione agli atti necessari per determinare la posizione di PI 2 e di PI 3, solo nella misura in cui da tale esame risultassero possibili violazioni amministrative di altri operatori sanitari, il medesimo Ufficio potrà presentare una specifica e motivata istanza.

8.Per quanto attiene alla richiesta formulata dall’Ufficio istante, in relazione alle decisioni di cui agli inc. CRP __________ e __________, di poter fotocopiare gli atti dell’incarto necessari a determinare la posizione di PI 2 e PI 3, la stessa va chiaramente ammessa, nel senso che la possibilità di accesso agli atti prevede la possibilità di fotocopiare gli atti: caso contrario, questa Camera precisa la limitazione del solo esame senza possibilità di estrarre copie.

9.L’istanza di accesso agli atti per gli atri operatori sanitari è pertanto respinta.

10. Vista la particolarità del caso ed essendo l’istante un ente pubblico, si rinuncia alla tassa di giustizia ed alle spese.

Per questi motivi,

visto l'art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è respinta.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico giusta gli art. 82 ss. LTF al Tribunale federale entro 30 giorni dalla sua intimazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

                                   4.   Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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