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Ticino Camera dei ricorsi penali 18.06.2010 60.2010.193

18 juin 2010·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·376 mots·~2 min·4

Résumé

Istanza di ispezione degli atti

Texte intégral

Incarto n. 60.2010.193  

Lugano 17 giugno 2010/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 1°/8.6.2010 presentata dal

IS 1  

tendente ad ottenere informazioni su di un milite;  

premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera in data 8.6.2010;

ritenuto che in data 9.6.2010 questa Camera ha chiesto delle precisazioni al Dipartimento istante;

preso atto della comunicazione manoscritta pervenuta per fax il 15.6.2010 con allegato copia del formulario di consenso della persona interessata dalla richiesta di informazioni, di modo che si può prescindere di ulteriormente interpellarla;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1.Il Ministero pubblico ha aperto a carico di PI 2 un procedimento penale (inc. __________) conclusosi con il decreto d’accusa 19.4.2010 (DA __________) per titolo di infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni.

2.Con la presente istanza, il Dipartimento chiede di conoscere l’esito del surriferito procedimento.

3.L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".

4.Nel presente caso, è dato certamente un interesse giuridico legittima a favore del Dipartimento istante, in relazione alle facoltà di assunzione di informazioni.

5.L’istanza è accolta. Fotocopia del decreto d’accusa sarà allegata alla copia della presente decisione destinata al Dipartimento istante.

6.Considerata la natura dell’autorità richiedente e lo scopo della richiesta, si rinuncia alla tassa di giustizia e alle spese.

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

-           

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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