Incarto n. 60.2010.175
Lugano 30 luglio 2010/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Valentina Item, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 18/20.5.2010 presentata dall’
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un procedimento penale a carico di un responsabile sanitario di una farmacia;
richiamate le osservazioni 8/9.6.2010 del procuratore pubblico Rosa Item, mediante le quali comunica lo stato dell’inchiesta;
ritenuto che PI 2, interpellato tramite la sua patrocinatrice, non ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.A seguito di una segnalazione del Farmacista cantonale al Ministero pubblico relativo ad PI 2, è stato aperto un procedimento penale (inc. MP __________), attualmente in fase iniziale.
2.La segnalazione del Farmacista Cantonale è stata trasmessa per competenza anche all’Ufficio qui istante, che conseguentemente con la presente istanza chiede di poter avere accesso agli atti del procedimento.
3.Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".
4.Questa Camera, vista la sempre maggior frequenza di istanze di ispezione di atti di procedimenti penali, con riferimento alla sua sentenza del 6.2.2003 (inc. CRP __________), ha ritenuto di rilasciare il 20.2.2003 un'autorizzazione di massima sulla base segnatamente delle seguenti argomentazioni:
"Al Consiglio di Stato (art. 22 Lsan), al DSS (art. 23 Lsan), alla Commissione di vigilanza (art. 24 Lsan) o ai servizi e uffici legittimati ad agire in loro vece, sulla base delle pertinenti disposizioni della legge sanitaria (Lsan), incombono infatti specifici doveri di vigilanza sull'esercizio delle attività sanitarie. Di regola, pertanto, non vi può essere dubbio sull'esistenza a favore di queste autorità o servizi di un interesse giuridico legittimo ai sensi dell'art. 27 CPP. In questi casi, questa Camera ritiene che ai servizi competenti possa essere dato accesso all'incarto penale senza richiedere ogni volta una specifica autorizzazione. Rimane riservata, se del caso, a tutela degli interessi personali di altre persone implicate nel procedimento, una scernita della documentazione di cui permettere la compulsazione o la trasmissione in copia da operare direttamente dall'autorità penale richiesta, cosiccome il rinvio della richiesta di ispezione a questa Camera in casi particolari o di dubbio.
Ciò premesso, riteniamo che in due casi debba essere rivolta una particolare attenzione nella valutazione delle necessità di formalizzare davanti alla CRP la richiesta di ispezione di atti penali. Nel primo caso, quando il DSS nell'ambito delle competenze specificamente attribuite (art. 23 e, in virtù del regolamento sulle deleghe di competenze decisionali, 59 Lsan) è chiamato a valutare l'opportunità di adozione nei confronti di un operatore sanitario di provvedimenti cautelari, anche se ciò ovviamente presuppone la conoscenza completa e attualizzata degli atti di un procedimento penale eventualmente aperto. In questi casi questa esigenza può scontrarsi con eventuali bisogni attinenti specificamente al procedimento penale o con gli interessi o i diritti di difesa delle parti e delle persone in esso coinvolte. A queste parti o persone la formalizzazione dell'istanza a mente dell'art. 27 CPP davanti alla CRP assicura il diritto di essere sentiti già in questa sede. Nel secondo caso, quando la valutazione da compiere da parte del magistrato inquirente sulla base dell'art. 68 cpv. 3 Lsan ponga difficoltà".
5.Nella fattispecie in esame, il __________ – designato quale autorità incaricata di vigilare sulle persone che esercitano liberamente una professione medica universitaria sul territorio cantonale e che prende le misure necessarie a fare osservare gli obblighi professionali (art. 41 LPMed) –, nell'ambito delle competenze specificamente attribuite dall’art. 59 Lsan, dopo aver sospeso cautelativamente dal libero esercizio della professione la persona inchiestata, è chiamata a prendere altre eventuali misure. Di modo che è stato necessario formalizzare l’istanza secondo la procedura prevista dall’art. 27 CPP, a tutela dei diritti dell’operatore sanitario.
Considerato che PI 2 non si è formalmente opposto all’accoglimento della presente istanza, e ritenuto che è certamente dato un interesse giuridico legittimo a favore dell’Ufficio istante, la richiesta è accolta.
6.L’accesso agli atti, evidentemente vincolato dal segreto d’ufficio, potrà avvenire da parte di un rappresentante dell’__________ presso il Ministero pubblico, concordando i tempi di accesso con i collaboratori della cancelleria. Il rappresentante è, se del caso, autorizzato a fotocopiare esclusivamente gli atti che potranno essere utili ai fini delle sue incombenze.
7.L’istanza è accolta ai sensi del precedente considerando. Non si prelevano tassa di giustizia e spese, considerata la natura dell’ente istante.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, la LPMed, la Lsan ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria