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Ticino Camera dei ricorsi penali 11.05.2010 60.2010.155

11 mai 2010·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·403 mots·~2 min·5

Résumé

Istanza di ispezione degli atti

Texte intégral

Incarto n. 60.2010.155  

Lugano 11 maggio 2010/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 7.5.2010 presentata da

IS 1    

tendente ad ottenere la copia di due decreti d’accusa emanati a suo carico;  

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1.A carico dell’istante, il Ministero pubblico ha emanato due decreti d’accusa: uno in data 9.10.2000 (__________), l’altro in data 24.7.2006 (__________).

2.Con la presente istanza, IS 1 chiede di ricevere copia di detti decreti in relazione alla sua richiesta di naturalizzazione.

3.L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".

4.Nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale accusato) nei procedimenti nel frattempo terminati, deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.  Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10). Come ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).

5.Nel presente caso è pacifico l’interesse dell’istante, e non emergono contrari interessi di terzi.

6.L’istanza è accolta. Fotocopia dei due decreti sono allegate alla copia della presente decisione destinata all’istante.

7.La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha generate.

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 70.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 100.-- (cento), sono poste a carico di IS 1, __________.

            3.         Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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