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Ticino Camera dei ricorsi penali 15.06.2010 60.2010.152

15 juin 2010·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·669 mots·~3 min·4

Résumé

Istanza di ispezione degli atti

Texte intégral

Incarto n. 60.2010.152  

Lugano 15 giugno 2010/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Raffaele Guffi, vicepresidente, Andrea Pedroli, Matteo Cassina (in sostituzione di Mauro Mini e Ivano Ranzanici, esclusisi)

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 3/4.5.2010 presentata da

IS 1 patr. da: PR 1  

tendente ad ottenere l'accesso agli atti del procedimento penale di cui all'inc. MP __________ (NLP __________);  

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1.        A seguito della denuncia sporta in data 6.12.2006 dalle società __________, __________, e __________, __________, nei confronti di "tutte le persone fisiche che, a vario titolo, hanno gestito, in qualità di organi nel periodo 1987-2002, il __________ (__________)" e "(…) che, nel corso degli ultimi 15 anni, hanno svolto il compito di revisore e/o organo di fatto di __________ (…)", il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale contro diverse persone per titolo di cattiva gestione e riciclaggio di denaro in relazione al fallimento dell'associazione __________ ed alle malversazioni effettuate dal presidente di quest'ultima, †__________. Il procedimento è poi sfociato nel decreto di non luogo a procedere 12.8.2009 del procuratore pubblico Arturo Garzoni (decreto di non luogo a procedere 12.8.2009, NLP __________). Contro tale decreto le denuncianti hanno inoltrato a questa Camera in data 24/25.8.2009 un'istanza di promozione dell'accusa, tuttora pendente (inc. CRP __________).

Fra i nominativi indicati nella denuncia 6.12.2006 compare anche, erroneamente, quello di IS 1; denuncia sulla quale si è pronunciato il procuratore pubblico riprendendo, nel suo decreto di non luogo a procedere 12.8.2009, i nomi a lui segnalati. Pertanto IS 1, vedendosi intimare il decreto di non luogo a procedere, fra i quali nomi dei denunciati compariva anche il suo, ha immediatamente avvisato il Ministero pubblico affermando di essere totalmente estraneo ai fatti citati non avendo "(…) mai fatto parte né gestito in nessuna epoca 'in qualità di organi', (…), il __________ (…)" (scritto IS 1 / Ministero pubblico 14.8.2009).

2.        Con la presente istanza IS 1, per il tramite del suo patrocinatore, avv. PR 1, chiede di poter vedere gli atti del procedimento penale in cui è stato coinvolto erroneamente (istanza 3/4.5.2010).

3.        L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".

4.        Nel presente caso IS 1 è stato denunciato con scritto 6.12.2006 per i reati di cattiva gestione e riciclaggio di denaro, e nei suoi confronti è poi stato emanato un decreto di non luogo a procedere, tuttora non ancora cresciuto in giudicato. Benché il procuratore pubblico abbia ammesso l'errore e abbia, in sostanza negato la qualità di parte al qui istante (cfr. scritto 15.2.2010 Ministero pubblico / avv. PR 1), egli ha certamente un interesse giuridico legittimo ad avere accesso agli atti del procedimento penale che, anche se erroneamente, lo concerne.

Di conseguenza l'istante, o il suo patrocinatore, potranno visionare gli atti dell'inc. MP __________ (NLP __________) presso questa Camera, previo appuntamento, dove si trova attualmente l'incarto in quanto risulta ancora pendente l'istanza di promozione dell'accusa sopraindicata.

5.        L'istanza è accolta. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.

Per questi motivi,

visti l'art. 27 CPP, sulle spese l'art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L'istanza è accolta.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 80.-- (ottanta), sono poste a carico di IS 1, __________.

                                   3.   Intimazione:

-           

Per la Camera dei ricorsi penali

Il vicepresidente                                                    La segretaria

60.2010.152 — Ticino Camera dei ricorsi penali 15.06.2010 60.2010.152 — Swissrulings