Skip to content

Ticino Camera dei ricorsi penali 25.05.2010 60.2010.139

25 mai 2010·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·1,344 mots·~7 min·5

Résumé

Istanza di ispezione degli atti. divisione delle contribuzioni quale istante

Texte intégral

Incarto n. 60.2010.139  

Lugano 25 maggio 2010/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 21/22.4.2010 presentata dalla

IS 1

  tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un incarto penale;  

richiamate le osservazioni 23/26.3.2010 del procuratore pubblico Mario Branda, mediante le quali preavvisa favorevolmente la richiesta;

richiamate le osservazioni 12/14.5.2010 del patrocinatore di PI 2, mediante le quali comunica di opporsi all’accesso agli atti richiesto;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   Nel procedimento penale a carico di PI 2, per usura, promovimento della prostituzione, infrazione alla LF sugli stranieri (in. MP __________), il procuratore pubblico ha segnalato alla Divisione qui istante che sarebbero emersi elementi di possibili infrazioni ai doveri fiscali (lettera del 18.3.2010).

                                   2.   A seguito della segnalazione, la Divisione istante ha chiesto l’accesso agli atti del procedimento penale a carico di PI 2. Il procuratore pubblico ha preavvisato favorevolmente la richiesta, mentre che la persona indagata si è opposta, adducendo che la segnalazione del procuratore pubblico sarebbe generica e succinta, lesiva del principio della parità di trattamento, costituirebbe un’azione di ricerca indiscriminata e violerebbe il principio della proporzionalità.

                                   3.   Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

                                         L’art. 27 CPP istituisce una procedura specifica (per l’ispezione atti) applicabile a titolo sussidiario, come emerge chiaramente dall’inizio del testo della disposizione: “Oltre i casi previsti dal presente codice,…”. Occorre chiedersi se altre norme del CPP siano applicabili in tema di ispezione degli atti. Il CPP contiene delle norme relative all’accesso agli atti ad opera delle parti ad un procedimento aperto (ad esempio, art. 58 cpv. 1, 59 cpv. 1 e 79 cpv. 2 CPP). Il CPP non prevede invece una specifica norma per l’accesso agli atti da parte di terzi: a questi, come del resto alle parti dopo la chiusura del procedimento, si applica la procedura dell’art. 27 CPP. Questo risulta anche dai lavori legislativi, che hanno esteso il campo di applicazione dell’art. 27 CPP, come risulta in particolare dalla modifica della nota marginale (inizialmente “Ispezione degli atti dopo il processo”, modificato in “Ispezione degli atti”; cfr. Rapporto 8.11.1994 della Commissione speciale del Gran Consiglio, p. 19).

                                   4.   Non essendo di regola l’autorità fiscale parte ad un procedimento penale (tranne nei casi di frode fiscale), ma sostanzialmente terzo, la decisione relativa ad una sua richiesta di informazioni riguardo ad un incarto penale compete a questa Camera in virtù dell’art. 27 cpv. 1 CPP (decisione CRP del 4.7.2006, inc. __________). Questa Camera non solo decide l’ammissibilità o meno della richiesta, ma è competente pure per fissare le modalità di ispezione degli atti (art. 27 cpv. 2 CPP).

                                   5.   Questa Camera ha già avuto modo di precisare nella sua giurisprudenza che, nelle attività connesse con l’esercizio della prostituzione, si ingenerano spesso ricavi non dichiarati:

“Con riferimento ad una giurisprudenza relativa a società di gestione patrimoniale (Arch. 65, p. 649, RDAF 1997 II, p. 268, consid. 5d, citate in A. PEDROLI, in: D. YERSIN / Y. NOËL [a cura di], Impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 6 ad art. 112 LIFD), analogamente si può ritenere che il genere di attività quale quello svolto presso l’esercizio pubblico "………." ed annessi è tale da ingenerare ricavi non dichiarati. Di modo che è data di principio utilità potenziale per tutti gli atti dell’incarto penale” (decisione 16.12.2008, inc. CRP __________).

                                   6.   Come già detto, si deve partire da una situazione di utilità potenziale di tutti gli atti del procedimento penale. Di modo che generiche contestazioni, quali quelle avanzate dalla resistente nelle sue osservazioni, non sono sufficienti a rovesciare detta presunzione di utilità potenziale.

Inoltre, se la segnalazione del procuratore pubblico è generica e succinta, la richiesta della Divisione istante (p. 2) indica gli aspetti problematici insorti in ambito fiscale per la resistente, che hanno portato all’audizione della stessa da parte dell’Ufficio di __________, nonché ad una richiesta di documenti (20.9.2009). Su questi punti, la resistente è silente nelle sue osservazioni.

                                         Alle autorità fiscali risulta, per un verso, che la resistente ha operato l’annuncio per l’esercizio della prostituzione, ma ha poi dichiarato di non esercitare detta attività (verbale di audizione): per altro verso, risulta che i reati per cui procede il Ministero pubblico siano legati alla prostituzione. In questa situazione, è dato certamente un interesse giuridico legittimo a favore della Divisione istante, affinché possa esaminare gli atti penali e determinare, in concreto, se ci sono stati proventi da attività legate alla prostituzione, in generale  per arrivare ad una corretta imposizione fiscale di PI 2.

                                         Il fatto stesso che il procuratore pubblico operi una segnalazione alle autorità fiscali, anche in forma generica, di elementi a sostegno dell’ipotesi di infrazione fiscale, rafforza l’interesse giuridico legittimo delle autorità fiscali: a maggior ragione se, come sembra emergere dall’incarto, è stata presentata anche una domanda di condono delle imposte (iscrizione manoscritta sulla copia del verbale di audizione).

                                         Per questi motivi l’istanza della Divisione non è un’azione di ricerca indiscriminata, in quanto precisa quali sono gli elementi fiscali problematici emersi nella tassazione di PI 2, nonché tende a verificare se la contribuente abbia o meno percepito dei redditi dall’attività di prostituzione o da attività connesse.

                                   7.   La resistente si duole di una violazione del diritto di essere sentita in ragione della genericità della segnalazione del procuratore pubblico. Dimentica però che oggetto della procedura non è la segnalazione, ma la richiesta di accesso agli atti, che, come detto, specifica i motivi posti a suo fondamento, sui quali la resistente non prende posizione.

                                         Il principio della parità di trattamento, rispetto a coaccusati, non è certo disatteso. Anzitutto per il principio “pas d'égalité dans l’illégalité”; inoltre perché la segnalazione del procuratore pubblico riguarda unicamente la qui resistente; infine perché se,  dall’esame degli atti, dovessero emergere elementi a carico di altre persone (coaccusate), la Divisione istante deve agire anche nei loro confronti.

                                         Infine, con riferimento alla proporzionalità, la resistente contesta genericamente la pertinenza degli atti, chiedendo che questa Camera abbia ad operare una cernita degli stessi.

                                         Richiamato quanto già deciso in merito all’utilità potenziale degli atti di inchieste in questi ambiti, spetta alla resistente indicare se vi siano atti irrilevanti, adducendone i motivi: una generica contestazione in toto, quale quella operata nelle osservazioni, non è sufficiente e rimane ininfluente.

                                   8.   Per questi motivi, l’istanza è accolta. In applicazione del principio della proporzionalità, l’accesso agli atti è inizialmente limitato a tutti i verbali (AI da 2.1 a 2.15), a tutte le risposte date dalle banche relative all’ordine di sequestro del 12.7.2007 (AI 3.16), nonché all’esito dell’ordine di perquisizione e sequestro presso Postfinance (AI 3.41). Nel caso che si rendesse necessario l’accesso ad altri atti, la Divisione istante potrà completare la sua richiesta di accesso agli atti. Il tutto dopo la crescita in giudicato della presente decisione.

                                   9.   L’istanza è accolta ai sensi del precedente considerando. Considerati gli art. 112 LIFD, 39 cpv. 3 LAID e 185 LT, si prescinde dal prelievo di tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visti gli art. 27 CPP, 112 LIFD, 39 cpv. 3 LAID, 185 LT ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico giusta gli art. 82 ss. LTF al Tribunale federale entro 30 giorni dalla sua intimazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

                                   4.   Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

60.2010.139 — Ticino Camera dei ricorsi penali 25.05.2010 60.2010.139 — Swissrulings