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Ticino Camera dei ricorsi penali 20.05.2010 60.2010.134

20 mai 2010·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·480 mots·~2 min·4

Résumé

Istanza di ispezione degli atti. già denunciante quale istante

Texte intégral

Incarto n. 60.2010.134  

Lugano 20 maggio 2010/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 7/12.4.2010 presentata da

IS 1 patr. da: PR 1

  tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un incarto penale terminato;  

premesso che la richiesta è stata formulata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera con scritto 12/13.4.2010, comunicando di rimettersi al giudizio di questa Camera;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   A seguito di una denuncia sporta dalla qui istante, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) conclusosi con un decreto di non luogo a procedere non motivato del 4.8.2008 (NLP __________).

                                   2.   Con la presente richiesta, il patrocinatore legale dell’istante chiede di poter avere accesso agli atti dell’incarto penale surriferito. Il procuratore pubblico si è rimesso al giudizio di questa Camera.

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".

                                   4.   Nel presente caso, pur essendo stata l’istante parte (quale denunciante) nel procedimento nel frattempo terminato, deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo. Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10). Come ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).

                                   5.   In concreto è pacifico l’interesse dell’istante, considerato anche che non c’è stato un deposito atti prima dell’emanazione della decisione di non luogo a procedere.

                                   6.   L’istanza è accolta. Copia del rapporto di polizia del 19.2.2008 sarà allegata alla copia della presente decisione destinata all’istante.

                                   7.   La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha generate.

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 70.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 100.-- (cento), sono poste a carico di IS 1, __________.

                                   3.   Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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