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Ticino Camera dei ricorsi penali 20.05.2010 60.2010.117

20 mai 2010·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·536 mots·~3 min·4

Résumé

Istanza di ispezione degli atti. Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato quale istante

Texte intégral

Incarto n. 60.2010.117  

Lugano 20 maggio 2010/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 8/31.3.2010 presentata dal

IS 1

  tendente ad ottenere copia di un decreto di non luogo a procedere;  

premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per evasione a questa Camera;

con scritto 31.3.2010 questa Camera ha richiamato l’incarto presso il Ministero pubblico, inviato con scritto 1°.4.2010;

con lettera  6.4.2010 questa Camera ha chiesto al Servizio istante di precisare il motivo della richiesta di atti penali;

preso atto dello scritto 7/8.4.2010 del Servizio istante, che precisa le ragioni a fondamento della richiesta del decreto di non luogo a procedere;

richiamato lo scritto 12/13.4.2010 del procuratore pubblico Clarissa Torricelli, mediante il quale comunica di non avere particolari osservazioni da formulare;

ritenuto che PI 2, interpellato, non ha presentato osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   A seguito di un litigio tra coniugi e dell’intervento della polizia, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 2 (inc. MP __________) conclusosi con un decreto di non luogo a procedere emanato il 26.10.2007 dall’allora procuratore pubblico Luca Maghetti (NLP __________).

                                   2.   Con la presente richiesta, ed in relazione ad un ricorso in materia di permesso di soggiorno, il Servizio istante chiede di poter ottenere copia del decreto di non luogo a procedere surriferito. Il procuratore pubblico ha comunicato di non avere particolari osservazioni da formulare: PI 2, interpellato, non ha presentato osservazioni.

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".

                                   4.   Nel presente caso, e con riferimento allo scritto del Servizio istante del 7/8.4.2010, c’è un evidente legame tra il procedimento amministrativo in corso e quello penale nel frattempo concluso. Analogamente a quanto avviene con le richieste di edizione da parte delle Preture civili, occorre ammettere l’esistenza di un interesse giuridico legittimo, considerati anche i poteri di assunzione di prove che la procedura amministrativa riconosce alle autorità di ricorso.

                                   5.   L’istanza è accolta. Visti i motivi a fondamento della richiesta, e considerato come il decreto di non luogo a procedere richiamato non è motivato, al Servizio istante viene inviato in visione, oltre al non luogo a procedere, anche il rapporto di polizia giudiziaria del 20.10.2007.

                                   6.   Considerato lo scopo del richiamo, si rinuncia a prelevare tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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