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Ticino Camera dei ricorsi penali 20.03.2009 60.2009.78

20 mars 2009·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·990 mots·~5 min·4

Résumé

Istanza di ispezione degli atti. parte coinvolta quale istante

Texte intégral

Incarto n. 60.2009.78  

Lugano 20 marzo 2009/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 27.2./2.3.2009 presentata da

IS 1 patr. da: PR 1  

  tendente ad ottenere copia di una sentenza di condanna emanata il 13.4.2006 dalla Corte delle assise criminali;  

premesso che la richiesta datata 27.2.2009 è pervenuta al Tribunale penale cantonale il medesimo giorno, che il 27.2./2.3.2009 l’ha trasmessa, per competenza, a questa Camera, senza presentare alcuna osservazione in merito;

richiamate le osservazioni 3/4.3.2009 dell’avv. PR 2, che comunica che da informazioni assunte presso l’Ufficio controllo abitanti di __________ è emerso che il suo assistito PI 3 sarebbe partito il 20.6.2008 per la __________ __________, opponendosi formalmente – a titolo cautelativo – alla richiesta;

richiamate altresì le osservazioni 4.3.2009 dell’avv. PR 3, che comunica di non rappresentare più PI 4, con il quale non avrebbe più avuto contatti dall’autunno 2006, dalla conclusione del procedimento penale aperto a suo carico, e di non sapere se egli risiede ancora in Svizzera; di conseguenza non può esprimersi sulla richiesta, non conoscendo la posizione del suo patrocinato;

richiamato infine lo scritto 3/5.3.2009 del procuratore pubblico Nicola Respini, che comunica di non avere particolari osservazioni da formulare, rimettendosi contestualmente al prudente giudizio di questa Camera;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   Con sentenza 13.4.2006 la Corte delle assise criminali ha ritenuto PI 3 e PI 4 autori colpevoli di vari reati penali, condannando il primo (essendo recidivo e avendo in parte agito in stato di scemata responsabilità) alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione, in cui è stato computato il carcere preventivo sofferto a valere quale pena parzialmente aggiuntiva a quella di cinque giorni di detenzione di cui al DAC 29.4.2002 del Ministero pubblico del Cantone Ticino, e il secondo alla pena di due anni di reclusione, in cui è stato computato il carcere preventivo sofferto (cfr., nel dettaglio, sentenza 13.4.2006, inc. TPC __________).

                                         Con decreto 21.1.2009 il procuratore pubblico Moreno Capella ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale IS 1 siccome ritenuto autore colpevole di infrazione alla LStup "per avere, senza essere autorizzato, nel corso del 2004 e dell’estate 2005, a __________ e a __________, venduto a __________ __________ 5 grammi di eroina (grado di purezza sconosciuto) e a PI 3 3 buste di eroina contenenti ognuna circa 5 grammi di sostanza stupefacente (grado di purezza sconosciuto)", ed ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di CHF 3'500.--, corrispondente a 50 aliquote da CHF 70.-- cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 500.-- e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese (DA __________). Avverso il predetto decreto IS 1 ha interposto tempestiva opposizione. Il procedimento penale è tuttora pendente presso la Pretura penale.

                                   2.   Con la presente istanza l’avv. PR 1, patrocinatore di IS 1, chiede la trasmissione, in copia, della suddetta sentenza di condanna del 13.4.2006, rilevando che PI 3 nel corso di alcune sue deposizioni rese durante la fase istruttoria avrebbe indicato, a torto, che il suo assistito avrebbe assunto il ruolo di correo nei suoi comportamenti illeciti.

                                         Come esposto in entrata, l’avv. PR 2 si oppone, a titolo cautelativo, alla richiesta, l’avv. PR 3 comunica di non rappresentare più PI 4 e il procuratore pubblico si rimette al prudente giudizio di questa Camera.

                                         Da informazioni assunte presso l’Ufficio controllo abitanti di __________ risulta che PI 4 sarebbe partito il 31.1.2007 per la __________, senza lasciare alcun recapito.

                                         PI 3, come rettamente comunicato dall’avv. PR 2, risulta pure essere partito il 20.6.2008 per la __________, senza lasciare alcun recapito.

                                   3.   L'art. 27 CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione degli atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione".

                                   4.   Nel caso in esame – ritenuti i motivi alla base della richiesta e considerato inoltre che dal decreto di accusa 21.1.2009 risulta che il qui istante avrebbe venduto a PI 3 tre buste di eroina e che dalla lettura della sentenza 13.4.2006 emerge anche il nominativo di IS 1 sempre riguardo alla vendita rispettivamente all’acquisto di sostanze stupefacenti – appare, di principio, adempiuta l’esistenza di un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP.

                                         In siffatte circostanze, dopo la crescita in giudicato della presente decisione, questa Camera trasmetterà direttamente all’istante copia della sentenza 13.4.2006 (inc. TPC __________).

                                   5.   L’istanza è accolta ai sensi del precedente considerando. Tassa di giustizia e spese, contenute al minimo, sono poste a carico di chi le ha occasionate.

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                   4.   Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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