Incarto n. 60.2009.77
Lugano 10 marzo 2009/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 27.2/2.3.2009 presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere la proroga del carcere preventivo cui sono astretti CO 1, __________ (patr. da: avv. __________, __________) e CO 2, __________ (patr. da: avv. __________, __________), in vista del pubblico dibattimento;
visto il preavviso favorevole 3.3.2009 del procuratore pubblico PI 1 ;
preso atto che CO 2 non si oppone alla proroga del carcere preventivo, come comunicato con fax 2.3.2009 del suo patrocinatore;
preso atto che CO 1, interpellato, non ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Nei confronti di CO 1 e di CO 2 , entrambi in detenzione preventiva dal 23.10.2008, il procuratore pubblico Andrea Pagani ha emanato il 16.2.2009 l’atto d’accusa (ACC __________), rinviandoli a processo unitamente ad una terza persona per titolo di infrazione alla LStup (congiuntamente i due, CO 1 anche singolarmente per la medesima imputazione).
Il pubblico dibattimento è stato aggiornato a mercoledì 8.4.2009 e dovrebbe esaurirsi in giornata.
2. Con la presente istanza, il presidente della competente Corte delle assise correzionali di __________ chiede la proroga del termine della carcerazione preventiva cui sono astretti gli imputati fino all’8.4.2009, data della presumibile conclusione del pubblico dibattimento.
3. L'art. 230 CPP dispone che il dibattimento deve di regola aver luogo entro quaranta giorni dalla trasmissione dell'atto o del decreto di accusa al presidente della Corte. Se al dibattimento intervengono gli assessori giurati, il termine è prolungato sino a sessanta giorni.
Entro questo lasso di tempo l’eventuale detenzione preventiva dell’accusato è prorogata ope legis in vista del pubblico dibattimento (art. 102 CPP). Qualora, eccezionalmente, il dibattimento non potesse prendere inizio entro i termini di legge, di per sé d’ordine, la carcerazione preventiva può essere prolungata dalla Camera dei ricorsi penali (CRP) su istanza motivata del presidente della Corte d’assise (art. 103 cpv. 1 lit. b CPP).
Le istanze di proroga del carcere preventivo devono essere motivate (art. 103 cpv. 2 CPP): per autorizzare il superamento del termine, scandito dall’atto d’accusa, il giudice del merito deve infatti giustificare difficoltà oggettive che impediscono di aggiornare celermente il dibattimento in aula. Ulteriore requisito è che la durata della proroga, cumulata alla detenzione preventiva già sofferta, non conduca a superare la durata della pena detentiva che verosimilmente verrà irrogata: ogni proroga della carcerazione preventiva implica infatti una nuova verifica quanto al rispetto del principio di proporzionalità, effettuabile solo in concreto, alla luce della durata della proroga.
Queste due prime condizioni presuppongono naturalmente che siano anche dati i presupposti di legge per la detenzione preventiva (in particolare il pericolo di fuga, di recidiva o di collusione), visto che la carcerazione è già in atto al momento dell’istanza di proroga. Questi presupposti sono generalmente pacifici, poiché, quando vi è contestazione su specifici motivi di detenzione essa insorge di regola ben prima dell’atto d’accusa ed è di conseguenza già stata risolta dal giudice dell’istruzione e dell’arresto o dalla CRP. Per prassi, autorizzando una proroga, la CRP si limita dunque ad esaminare la necessità di rinvio e la proporzionalità della sua durata. Per contro, il sussistere di specifici motivi di detenzione viene tutt’al più esaminato rispetto a quanto è eventualmente avvenuto dopo una decisione antecedente: spesso si tratterà semplicemente del nuovo periodo trascorso in detenzione, ciò che ripone la questione nell’ambito della proporzionalità.
4.Nel caso in esame, sono dati i presupposti per l’accoglimento dell'istanza, ritenuti, in particolare, gli impegni processuali già precedentemente assunti dal presidente istante e, in generale, il sovraccarico del Tribunale penale cantonale. L’aggiornamento del dibattimento è intervenuto con l’accordo delle parti.
5.Nel presente caso ci sono seri indizi di colpevolezza ai sensi dell’art. 95 CPP a carico di CO 1, come risulta dalle sue stesse ammissioni (verbali del 5.12.2008, AI 85 p. 1/2, e del 30.12.2008, AI 128 p. 1/2) ed a carico di CO 2, come risulta dalle sue parziali ammissioni (verbali 3.12.2008, AI 81 p. 2, 30.12.2008, AI 129 p. 1), e dalle deposizioni delle altre persone coinvolte (in particolare di CO 1 e di __________, per quest’ultimo verbale del 2.12.2008, AI 78 p. 10/11).
Inoltre, in presenza di un atto di accusa, salvo errori manifesti, gli indizi di reato vanno ritenuti presenti (cfr. decisione 14.10.2003 del giudice dell’istruzione e dell’arresto in re Fondazione S., p. 5, inc. 1997.26802; cfr. anche M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 13 ad art. 103 CPP).
6. Il mantenimento della carcerazione preventiva presuppone inoltre la presenza di preminenti motivi di interesse pubblico, segnatamente, come nel caso concreto, di un pericolo di recidiva.
7. Il pericolo di recidiva deve essere concreto (DTF 105 Ia 26) e risultare da una valutazione dell’insieme delle circostanze. Bisogna quindi fondarsi su circostanze concrete che rendano tale eventualità assai verosimile e riferita a reati gravi (M. LUVINI, in REP. 1989, 294), rispettando anche in tale modo il criterio della proporzionalità. Esso non può essere desunto solo dalla protratta attività delittuosa dell’accusato anteriormente all’arresto (M. SCHUBARTH, Die Rechte des Beschuldigten im Untersuchungsverfahren, besonders bei Untersuchungshaft, Berna 1973, p. 117). Neppure la gravità delle accuse giustifica, da sola, la detenzione preventiva per pericolo di recidiva: è necessario che anche altre condizioni, segnatamente gli antecedenti e la personalità dell’accusato rendano plausibile il rischio di recidiva e adeguata la misura della detenzione. Bisogna inoltre valutare il carattere deterrente del procedimento penale in corso. Ciononostante, la commissione di reati durante il procedimento penale, dopo una prima scarcerazione o una condanna, depone a favore del pericolo di recidiva (N. SCHMID, Strafprozessrecht, 4. ed., Zurigo 2004, n. 701b). In particolare il Tribunale federale stabilisce che il pericolo di recidiva è dato con una certa verosimiglianza se si è in presenza di una prognosi molto sfavorevole sul detenuto e se i delitti di cui si teme la reiterazione sono gravi (decisioni TF 1P.750/2004 del 21.1.2005, 1P.198/2006 del 25.4.2006 cons. 4.1).
8. Nel presente caso il pericolo di recidiva è chiaramente dato per entrambi. CO 1 ha due precedenti specifici (sentenza del 20.3.2003 con condanna a 14 mesi di detenzione, sentenza del 20.9.2006, confermata in cassazione, con condanna per 3 anni e 9 mesi di reclusione, cfr. AI 15). CO 2 ha un precedente specifico (sentenza del 2.2.2006 con condanna a 6 anni di reclusione, cfr. AI 14). Al momento dei fatti contemplati dall’atto d’accusa, CO 1 e CO 2 non avevano ancora terminato l’espiazione delle rispettive pene.
9. La carcerazione preventiva cui sono astretti CO 1 e CO 2 è pertanto giustificata da seri indizi di colpevolezza e da preminenti motivi di interesse pubblico.
10. Nell’ottica del principio della proporzionalità, in relazione alla durata del carcere preventivo, il Tribunale federale ha stabilito un limite massimo, ritenendo eccessiva ogni carcerazione preventiva la cui durata complessiva superi quella della pena privativa della libertà che presumibilmente potrebbe essere inflitta dal giudice di merito (DTF 116 Ia 147 consid. 5a, 113 Ia 185, 107 Ia 257 consid. 2 e 3, 105 Ia 32 consid. 4b; REP. 1980, p. 46 consid. 3b).
Il protrarsi del carcere preventivo deve ossequiare anche il principio della celerità, stando al quale in presenza di un accusato in detenzione preventiva l’autorità deve dar prova di particolare diligenza nel condurre rapidamente e senza interruzione l’inchiesta, ciò che si valuta con riferimento alle circostanze concrete, in particolare, alla vastità e complessità dell’inchiesta, al comportamento dell’autorità penale e, a certe condizioni, al comportamento dell’arrestato.
11. Nel presente caso, nell’ottica della proporzionalità, occorre considerare che la protrazione richiesta è di una decina di giorni, ed il periodo di detenzione preventiva, considerate anche le recidive specifiche, non supera e non si avvicina alla durata della pena privativa della libertà che potrebbe essere inflitta dal giudice di merito in caso di condanna. Circa la conduzione dell’inchiesta, nulla di negativo è stato eccepito.
12. L’istanza è accolta; non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
richiamati i citati articoli di legge,
pronuncia
1. L'istanza è accolta.
§ Di conseguenza il carcere preventivo cui sono astretti CO 1, __________, e CO 2, __________, è prorogato fino all’8.4.2009, rispettivamente fino alla conclusione del processo.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
-
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria