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Ticino Camera dei ricorsi penali 01.04.2009 60.2009.75

1 avril 2009·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·1,108 mots·~6 min·5

Résumé

Istanza di ispezione degli atti. divisione delle contribuzioni quale istante

Texte intégral

Incarto n. 60.2009.75  

Lugano 1 aprile 2009/spa  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 26/27.2.2009 presentata dalla

IS 1,  

tendente ad ottenere l’autorizzazione a compulsare gli atti degli incarti penali MP __________, __________ e __________;

richiamate le osservazioni 17/18.3.2009 del procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti, con le quali comunica il proprio nulla osta all’accoglimento della richiesta;

ritenuto che PI 2, interpellato tramite il proprio patrocinatore, non ha presentato osservazioni;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   Nell’ambito di due procedimenti penali e di una rogatoria internazionale (inc. MP __________, __________ e __________), il Ministero pubblico ha operato il 16.10.2008 una segnalazione all’Ispettorato fiscale relativa a PI 2, in relazione ad “… elementi di reddito, segnatamente derivanti da attività di trading tramite società svizzere e/o estere, che potrebbero non essere stati oggetto di dichiarazione/imposizione”.

                                   2.   A seguito della segnalazione, la IS 1 ha presentato istanza di esame degli atti dei procedimenti. Il procuratore pubblico ha comunicato il proprio nulla osta, mentre PI 2 non ha preso posizione.

                                   3.   Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – “oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

                                         L’art. 27 CPP istituisce una procedura specifica (per l’ispezione atti) applicabile a titolo sussidiario, come emerge chiaramente dall’inizio del testo della disposizione: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, (…)”.

                                         Occorre chiedersi se altre norme del CPP siano applicabili in tema di ispezione degli atti. Il CPP contiene delle norme relative all’accesso agli atti ad opera delle parti ad un procedimento aperto (ad esempio, art. 58 cpv. 1, 59 cpv. 1 e 79 cpv. 2 CPP).

                                         Il CPP non prevede invece una specifica norma per l’accesso agli atti da parte di terzi: a questi, come del resto alle parti dopo la chiusura del procedimento, si applica la procedura dell’art. 27 CPP. Questo risulta anche dai lavori legislativi, che hanno esteso il campo di applicazione dell’art. 27 CPP, come si evince in particolare dalla modifica della nota marginale (inizialmente “Ispezione degli atti dopo il processo”, modificato in “Ispezione degli atti”; cfr. Rapporto 8.11.1994 della Commissione speciale del Gran Consiglio, p. 19).

                                   4.   Non essendo di regola l’autorità fiscale parte ad un procedimento penale (tranne che nei casi di frode fiscale), ma sostanzialmente terzo, la decisione relativa ad una sua richiesta di informazioni riguardo ad un incarto penale compete a questa Camera in virtù dell’art. 27 cpv. 1 CPP (decisione CRP 4.7.2006, inc. 60.2006.99; decisione TF 2C_443/2007 del 28.7.2008).

                                         Questa Camera non solo decide l’ammissibilità o meno della richiesta, ma è competente pure per fissare le modalità di ispezione degli atti (art. 27 cpv. 2 CPP), applicando a titolo analogetico il criterio dell’utilità potenziale (in base al quale la cooperazione va rifiutata unicamente se gli atti richiesti non appaiono in alcun modo in rapporto con l’infrazione perseguita e sono manifestamente inadeguati a far procedere l’inchiesta), sviluppato nell’ambito di applicazione della AIMP. In questo senso si è espresso il TF (decisione 2C_443/2007 del 28.7.2008, cons. 6):

                                         “D'altronde l'autorità rogata e le relative istanze di ricorso devono certo esaminare la necessità, per l'applicazione della legge, dell'informazione e dei documenti sollecitati. La valutazione dell'effettiva rilevanza di tali dati per l'imposizione fiscale delle persone coinvolte è però evidentemente di competenza dell'autorità di tassazione, esperiti tutti i necessari accertamenti in quest'ottica (cfr., per analogia, DTF 129 II 484 consid. 4.1; 128 II 407 consid. 5.2.1; 127 II 142 consid. 5a).

                                         Come già in passato, l'autorità fiscale può utilizzare le informazioni apprese nella consultazione di un incarto penale anche contro terze persone non coinvolte nel procedimento e sulla cui situazione fiscale inizialmente non vi era alcuna necessità di approfondimento. Essa può inoltre aver accesso anche a documentazione coperta dal segreto bancario, nella misura in cui la stessa è stata ottenuta o sequestrata in modo legittimo nell'ambito del procedimento penale (DTF 124 II 58 consid. 3; sentenza 2A.28/1997 del 20 novembre 1998, in: StE 1999 B 92.13 n. 5, consid. 2a).

                                                      La giurisprudenza pone comunque dei Iimiti al diritto di esame da parte dell'autorità fiscale. In particolare, è escluso che quest'ultima possa domandare di aver accesso agli atti di un procedimento allo scopo di condurre un'azione di ricerca generale, senza aver motivo di supporre che la legge non sia stata applicata correttamente. L'obbligo di collaborazione non permette infatti al fisco di consultare indistintamente e senza obiettivo concreto tutti i documenti di un'altra autorità (DTF 124 II 58 consid. 3d e 3e; sentenza 2A.406/1995 del 14 marzo 1996, in: ASA 65 pag. 649, consid. 5b)”.

                                   5.   Nel caso in esame, ritenuta la segnalazione operata dal procuratore pubblico, la conseguente richiesta di accesso agli atti della Divisione, la non opposizione esplicita di PI 2, nonché la finalità per cui è chiesta la compulsazione, si deve ammettere l’esistenza di un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP.

                                   6.   L’istanza è accolta. Questa Camera autorizza un rappresentante della Divisione istante ad accedere agli incarti penali MP __________, __________ e __________ presso il Ministero pubblico, dopo la crescita in giudicato della presente decisione, concordando i tempi di accesso con il procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti. Il rappresentante è, se necessario, autorizzato a fotocopiare esclusivamente i documenti strettamente utili ai fini delle sue incombenze.

                                   7.   Considerati gli art. 112 LIFD, 39 cpv. 3 LAID e 185 LT, si prescinde dal prelievo di tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visti gli art. 27 CPP, 112 LIFD, 39 cpv. 3 LAID, 185 LT ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                   4.   Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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