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Ticino Camera dei ricorsi penali 20.03.2009 60.2009.70

20 mars 2009·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·610 mots·~3 min·4

Résumé

Istanza di ispezione degli atti. già querelato quale istante

Texte intégral

Incarto n. 60.2009.70  

Lugano 20 marzo 2009/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 23.2.2009 – completata il 28.2./3.3.2009 – presentata da

IS 1  

  tendente ad ottenere l’autorizzazione ad ottenere copia degli atti di un incarto penale nel frattempo archiviato;  

premesso che la richiesta datata 19.2.2009 è stata inviata via fax il 23.2.2009 al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Camera il medesimo giorno;

ritenuto che con scritto 26.2.2009 questa Camera ha invitato l’istante a indicare i motivi della sua istanza come sancito dall’art. 27 CPP e che il 28.2./3.3.2009 egli ha dato seguito alla richiesta;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   A seguito della querela (datata 11.9.2007 e ricevuta dal Ministero pubblico il 15.10.2007) sporta da __________ __________ nei confronti di suo zio IS 1 per le ipotesi di reato di minaccia, diffamazione e ingiuria, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di quest’ultimo, sfociato nel decreto di non luogo a procedere 1.12.2008 (NLP __________) emanato dal procuratore pubblico Andrea Maria Balerna. Il predetto decreto è regolarmente cresciuto in giudicato (inc. MP __________).

                                   2.   Con la presente istanza IS 1 chiede copia degli atti del surriferito incarto penale, dovendoli trasmettere alla Pretura ai fini di una causa civile in corso.

                                         Questa Camera non ha ritenuto necessario interpellare il procuratore pubblico Andrea Maria Balerna per presentare eventuali osservazioni, poiché l’istante è stato parte (in qualità di querelato) al procedimento penale nel frattempo archiviato.

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

                                   4.   Nel presente caso, pur essendo stato il qui istante parte (quale querelato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.

                                         Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).

                                         Come ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).

                                   5.   Nella fattispecie in esame è pacifico l’interesse giuridico legittimo dell’istante ad ottenere copia dell’incarto MP __________, considerato che il procedimento penale l’ha interessato personalmente in veste di querelato e ritenuto inoltre che gli atti istruttori potrebbero essere utili ai fini del procedimento civile in corso.

                                         Copia dell’incarto MP __________ viene trasmessa all’istante unitamente alla presente decisione.

                                   6.   L’istanza è accolta ai sensi del surriferito considerando. Tassa di giustizia e spese, contenute al minimo, sono poste a carico di chi le ha occasionate.

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 60.--, per complessivi CHF 160.-- (centosessanta), sono poste a carico di IS 1, __________.

                                   3.   Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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