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Ticino Camera dei ricorsi penali 15.06.2009 60.2009.54

15 juin 2009·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·3,542 mots·~18 min·3

Résumé

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali. torto morale

Texte intégral

Incarto n. 60.2009.54  

Lugano 15 giugno 2009/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 11/12.2.2009 presentata da

 IS 1, , patr. da:   PR 1   

tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 10.6.2008 della Corte delle assise criminali (inc. TPC __________), un’indennità per ingiusto procedimento a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;  

richiamati gli scritti 16/17.2.2009 del procuratore pubblico Nicola Respini – che ha comunicato di non avere particolari osservazioni –, 19/20.2.2009 della Divisione della giustizia – che, in generale, si è rimessa alle osservazioni del Ministero pubblico e, in particolare, ha ritenuto eccessiva la somma postulata per ripetibili – e 11.3.2009 della Corte delle assise criminali – che si è rimessa al giudizio di questa Camera –;

preso atto che, su richiesta 14.5.2009 di questa Camera, il 27/28.5.2009 IS 1 – per il tramite del suo legale – ha comunicato che le spese di patrocinio e le altre poste del danno non erano state coperte, anticipate o garantite da assicurazioni o da terzi;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                         che il 13.3.2008 il magistrato inquirente ha posto in stato di accusa davanti alla Corte delle assise criminali IS 1 – in detenzione preventiva dal 7.8.2007 al 21.9.2007 – siccome accusata di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti [in correità, sub. in complicità con __________ ed __________ (quest’ultimo, suo marito, al momento del processo ancora latitante), deferiti alla medesima Corte] (ACC __________);

                                         che con giudizio 10.6.2008 la suddetta Corte ha prosciolto l’accusata dall’imputazione (p. 84, inc. TPC __________);

                                         che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1 chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versarle, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 32'280.95, oltre interessi, di cui CHF 20'525.85 per spese legali, CHF 586.-- per danno materiale, CHF 9'200.-- per torto morale e CHF 1'969.10 per ripetibili;

                                         che giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal giudice della Pretura penale o liberato da ogni accusa con decreto di abbandono o, se del caso, di non luogo a procedere – ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra / Zurigo / Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);

                                         che il 6.8.2007 il procuratore pubblico Nicola Respini ha ordinato l’arresto di __________ per titolo di infrazione aggravata, sub. semplice alla legge federale sugli stupefacenti, ordine inviato per esecuzione alla polizia cantonale di __________, cantone dove risiedeva;

                                         che il giorno dopo funzionari della polizia cantonale hanno sorvegliato l’abitazione di __________: nel corso della giornata hanno fermato – prima – un uomo, trovato in possesso di cocaina, identificato in __________, e – poi – una donna, identificata in IS 1, nel cui appartamento, che condivideva con il marito, è stata rinvenuta cocaina (rapporto 8.8.2007, Kantonspolizei __________);

                                         che l’8.8.2007 IS 1 ed __________ sono stati interrogati dal procuratore pubblico __________, che ha disposto il loro arresto provvisorio (Hafteinvernahme 8.8.2007, Staatsanwaltschaft __________), chiedendo all’Haftrichter des Bezirkes __________ di ordinare la loro detenzione preventiva;

                                         che il 9.8.2007 l’Haftrichter ha disposto la loro carcerazione, per pericolo di collusione e, per __________, anche per pericolo di fuga (Verfügungen 9.8.2007, Bezirksgericht __________);

                                         che il procuratore pubblico ticinese, il 13.8.2007, ha confermato di assumere il procedimento penale promosso a carico di IS 1 e di __________;

                                         che con Abtretungsverfügungen 13.8.2007 il magistrato inquirente __________ ha ceduto al Ministero pubblico ticinese, sulla base degli art. 340/343/344 CP, il procedimento penale in questione;

                                         che l’accusata è stata trasferita in Ticino il 21.8.2007: il giorno successivo il giudice dell’istruzione e dell’arresto Edy Meli ha confermato il suo arresto per l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza e di bisogni dell’istruzione (pericolo di collusione) [il giorno precedente il medesimo giudice aveva confermato l’arresto di __________, trasferito in Ticino il 20.8.2007];

                                         che IS 1 è stata scarcerata il 21.9.2007 [__________ è invece rimasto in detenzione preventiva in attesa del processo];

                                         che, come detto, la Corte delle assise criminali ha prosciolto l’accusata dall’imputazione (sentenza 10.6.2008, inc. TPC __________) [condannando, al contrario, __________ alla pena detentiva di cinque anni e sei mesi per titolo di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti, riciclaggio di denaro e contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti];

                                         che – secondo la giurisprudenza del Tribunale federale – il cantone le cui autorità hanno ordinato ed applicato provvedimenti coattivi rimane competente a decidere se sia dovuta un’indennità e obbligato, in caso affermativo, a versarla, anche se il procedimento penale è stato assunto successivamente da un altro cantone e si è concluso con un decreto di abbandono o con una sentenza assolutoria (DTF 108 Ia 13; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 12; N. SCHMID, Strafprozessrecht, 4. ed., Zurigo / Basilea / Ginevra 2004, § 67 nota 76);

                                         che nella fattispecie l’arresto dell’istante, sebbene ordinato autonomamente dalle autorità del canton __________, è stato indotto – ovvero è scaturito – dalla richiesta del procuratore pubblico ticinese ai colleghi __________ di procedere all’arresto di __________;

                                         che, trasferita in Ticino, l’arresto di IS 1 è stato confermato – su domanda del procuratore pubblico – dal giudice dell’istruzione e dell’arresto, per cui la misura è stata disposta rispettivamente è proseguita per ordine delle autorità ticinesi;

                                         che – malgrado la predetta giurisprudenza – si giustifica pertanto ammettere che il cantone Ticino sia tenuto a rifondere gli eventuali danni cagionati dal procedimento penale sfociato nel giudizio 10.6.2008 della Corte delle assise criminali (inc. TPC __________);

                                         che di conseguenza questa Camera è competente a pronunciarsi sulla richiesta di indennità formulata dall’istante;

                                         che, nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, la Camera di ricorsi penali verifica la conformità della nota d’onorario al principio regolamentato all’art. 15a cpv. 2 LAvv, in vigore dall’1.1.2008, disposizione che peraltro ha ripreso l’art. 8 TOA;

                                         che giusta l’art. 15a cpv. 2 LAvv per la determinazione dell’onorario l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità;

                                         che questa Camera – in ragione di detta norma – ammette quindi onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

                                         che, in altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

                                         che il Consiglio di moderazione aveva fissato dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo, importo che questa Camera continua a riconoscere, anche dopo l’abrogazione della TOA, quale onorario, minimo, nell’ambito dell’istanza di indennità per ingiusto procedimento giusta gli art. 317 ss. CPP [onorario ritenuto non arbitrario dal Tribunale federale (decisione TF 6B_194/2008 dell’11.8.2008, considerando 3.3.2)];

                                         che IS 1 è stata ammessa dal giudice dell’istruzione e dell’arresto al beneficio del gratuito patrocinio, beneficio che è stato esteso anche al patrocinio dell’avv. PR 1 (doc. 3);

                                         che – essendo stata prosciolta dall’accusa – ha nondimeno diritto di chiedere un’indennità per ingiusto procedimento;

                                         che, nel corso del procedimento penale, l’istante è stata assistita dall’avv. __________, __________ (di cui non chiede la rifusione delle spese legali), e – dopo l’emanazione dell’atto di accusa – dall’avv. __________ e dall’avv. PR 1, legali – questi ultimi – di cui domanda la rifusione delle note professionali;

                                         che di regola, nel caso in cui un accusato conferisca mandato a più patrocinatori, sia congiuntamente sia in caso di avvicendamento, sono risarcite soltanto le spese che sarebbero sorte per un unico patrocinio (R. WALLIMAN BAUR, Entschädigung und Genugtuung durch den Staat an unschuldig Verfolgte im ordentlichen zürcherischen Untersuchungsverfahren, Diss., Zurigo 1998, p. 106);

                                         che la sostituzione del difensore è avvenuta perché l’avv. __________ non ha potuto continuare ad assistere l’istante per motivi medici: non si giustifica quindi decurtare la nota dell’avv. PR 1 in ragione dell’avvicendamento [cfr. anche scritto 5.6.2008 del giudice dell’istruzione e dell’arresto a quest’ultimo legale, con il quale gli ha comunicato che la sostituzione del difensore doveva essere ritenuta giustificata, per cui il gratuito patrocinio era ripristinato (art. 27 cpv. 2 Lag) (doc. 3)];

                                         che i legali, come detto, hanno assunto il mandato dopo l’emanazione dell’atto di accusa: hanno quindi assistito l’istante nella preparazione del processo e, l’avv. PR 1, pure nel dibattimento;

                                         che l’inchiesta penale che ha coinvolto IS 1 si estendeva – oltre che ad __________, deferito davanti alla medesima Corte – anche ad altre persone, che in parte erano già state giudicate (cfr. le sentenze che il presidente della Corte ha acquisito agli atti);

                                         che c’erano di conseguenza, inevitabilmente, l’esigenza di perlomeno leggere un numero considerevole di verbali di interrogatorio e la conseguente necessità di, almeno in parte, discuterli con l’accusata, con evidente ampio dispendio di tempo;

                                         che la fattispecie, per quanto concerne la posizione di IS 1 – che nel corso del procedimento penale ha sempre mantenuto la medesima versione dei fatti, nel senso che si è sempre dichiarata estranea ai fatti imputati al marito ed a __________ –, non era tuttavia particolarmente complicata dal profilo giuridico e fattuale, come emerge del resto dalle poche righe che la Corte ha impiegato per motivare la non colpevolezza dell’accusata (p. 57 s., decisione 10.6.2008, inc. TPC __________);

                                         che anche l’arringa del legale non ha sollevato specifici problemi giuridici, a comprova che il caso non era particolarmente problematico (p. 7 s., decisione 10.6.2008, inc. TPC __________);

                                         che, ciò detto, la nota dell’avv. __________ di CHF 4'748.70 [periodo 8.4.2008 – 5.6.2008: CHF 4’037.50 di onorario (16 ore e 9 minuti a CHF 250.--/ora), CHF 382.-- di spese e CHF 329.20 di IVA (doc. 4)] può essere ammessa come esposta, ad eccezione della prestazione “red. richiesta d’acconto” di data 30.4.2008, che resta a carico del legale;

                                         che, quindi, per il predetto patrocinio, viene riconosciuto l’importo di CHF 4'688.45, di cui CHF 3'987.50 di onorario (15 ore e 57 minuti a CHF 250.--/ora), CHF 376.-- di spese e CHF 324.95 di IVA;

                                         che, invece, pur riconoscendo l’efficacia del lavoro svolto dal difensore e l’impegno e la diligenza dimostrati, la nota professionale dell’avv. PR 1 di CHF 15'777.10 [periodo 30.5.2008 – 13.8.2008: CHF 14'187.50 (56 ore e 45 minuti a CHF 250.--/ora) di onorario, CHF 475.25 di spese e CHF 1'114.35 di IVA (doc. 5)] appare eccessiva per quanto concerne il dispendio orario inerente l’esame degli atti e la preparazione del processo, per i quali sono indicate oltre 26 ore: infatti, anche considerato il volume dell’incarto – dato, in particolare, dai verbali di interrogatorio delle persone inchiestate in questo ed in altri procedimenti penali –, il (non) coinvolgimento dell’accusata nei fatti emergeva con sufficiente chiarezza anche da una solo rapida lettura dei verbali, senza necessità di particolari approfondimenti in fatto (e tantomeno in diritto) [cfr. decisione 10.6.2008 della Corte delle assise criminali: “Va, peraltro, rilevato che nessuna delle persone coinvolte nell’inchiesta ha detto di avere mai conosciuto la donna (ad eccezione di __________ che la vide una volta, anni fa, in Ticino in occasione di una sua visita all’allora “fidanzato” che viveva nel nostro cantone) o di avere avuto con lei contatti relativi allo spaccio” (p. 33, inc. TPC __________)];

                                         che, inoltre, non può essere riconosciuto onorario per “cpc GIAR + 1 allegato” (30.5.2008), “cpc avv. __________ via fax 1p + 1 allegato” (30.5.2008) e “cpc a cliente + copia lett. Corte Assise Criminali 31.07.08” (7.8.2008): si tratta infatti di operazioni che potevano essere effettuate dal segretariato, i cui oneri devono essere sopportati dal legale [che ha a carico anche i costi per “stampa arringa 10 p” (9.6.2008)];

                                         che – tutto ciò considerato – la nota professionale viene riconosciuta in CHF 13'939.85, di cui 12'500.-- a titolo di onorario [50 ore a CHF 250.--/ora : 20 ore per l’esame degli atti e la preparazione del dibattimento, per il resto – con l’eccezione delle indicate operazioni che non possono essere ammesse perché a carico del legale (15 min) – come esposto], CHF 455.25 a titolo di spese [come esposte, all’infuori di CHF 20.-- per “stampa arringa 10 p” (9.6.2008), a carico del legale] e CHF 984.60 a titolo di IVA;

                                         che alla qui istante va rifuso, a titolo di spese legali per le difese dell’avv. __________ e dell’avv. PR 1, l’importo complessivo di CHF 18'628.30;

                                         che per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno ammessi al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia – nel caso concreto – dall’introduzione in data 11.2.2009 della presente istanza, come postulato;

                                         che – con riferimento al risarcimento dei danni materiali – secondo la giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell’interpretazione delle norme precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da risarcire, era stato inizialmente affermato che “tali sono e non possono essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione” (REP. 1925 p. 312), per poi successivamente confermare l’estensione interpretativa del danno pecuniario al “danno patrimoniale, materiale” e cioè del lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (REP. 1985 p. 406 e 1988 p. 422);

                                         che l’accusato deve dimostrare che il danno subito è la conseguenza diretta dell’accusa o della detenzione [nesso di causalità naturale ed adeguato tra il procedimento penale ed il pregiudizio (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004)];

                                         che per la valutazione e l’estensione del danno sono applicabili, quale diritto suppletivo, gli art. 42 ss. CO (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

                                         che l’istante chiede la somma di CHF 586.--, oltre interessi, di cui CHF 484.-- per spese di trasferta [__________ (21.4.2008, 19.5.2008 e 9/10.6.2008): CHF 118.--/viaggio (biglietto FFS, seconda classe, A/R, doc. 6); __________ (3/4.6.2008): CHF 130.--/viaggio (biglietto FFS, seconda classe, A/R, doc. 7)] e di CHF 102.-- per pernottamento a __________ nei giorni del dibattimento (9/10.6.2008) [doc. 8];

                                         che vi è evidentemente un nesso di causalità naturale ed adeguato tra il procedimento penale promosso nei suoi confronti e le invocate poste del danno;

                                         che si giustifica di conseguenza riconoscere queste spese, ammesse come indicate [ovvero CHF 484.-- per spese di trasferta e CHF 102.-- per spese di pernottamento, per complessivi CHF 586.--], senza interessi essendo riconosciuto il prezzo di oggi delle prestazioni (e non del momento in cui è intervenuto il pregiudizio);

                                         che l’indennità prevista dall’art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito dall’accusato prosciolto;

                                         che la determinazione dell’ammontare dell’indennità è lasciata al potere d’apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

                                         che l’art. 49 CO prevede che un’indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell’offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo;

                                         che è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla reputazione dell’accusato, della gravità dell’accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell’accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);

                                         che la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione della personalità dell’accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto all’indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia 177 e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);

                                         che secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il torto morale dev’essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico” (HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH, Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998, p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);

                                         che nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto, della durata della detenzione;

                                         che questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998 n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);

                                         che l’allora Camera d’accusa del Tribunale federale considerava di regola adeguato riconoscere un’indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di privazione della libertà di breve durata e nella misura in cui non sussistevano particolari motivi che ne giustificavano una diminuzione (decisioni TF 8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla quale anche questa Camera si è adeguata (decisione 25.4.2002 in re S.R., inc. 60.2001.111);

                                         che nella seconda fase l’importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o verso l’alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali conseguenze fisiche o psichiche per l’accusato;

                                         che, benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni inevitabilmente legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve neppure essere puramente simbolica;

                                         che l’istante domanda CHF 9’200.--, oltre interessi, quale risarcimento per i quarantasei giorni (CHF 200.--/giorno) di detenzione preventiva ingiustamente sofferta;

                                         che, come esposto, IS 1 è stata arrestata il 7.8.2007 ed è stata scarcerata il 21.9.2007: è quindi stata privata della libertà per quarantasei giorni;

                                         che – in difetto di elementi che giustificano una diminuzione della postulata somma, in particolare con riferimento ai criteri menzionati in precedenza – per la detenzione preventiva ingiustamente patita le viene di conseguenza assegnato l’importo di CHF 9'200.--, oltre interessi dal 21.9.2007, come domandato;

                                         che questa conclusione tiene conto del resto della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che il procedimento penale nei suoi confronti era ingiustificato, come emerge dalla sentenza 10.6.2008 della Corte delle assise criminali (inc. TPC __________) e dalla presente decisione;

                                         che quali ripetibili, che protesta, chiede la somma di CHF 1'969.10, oltre interessi, di cui CHF 1'437.50 di onorario (5 ore e 45 minuti a CHF 250.--/ora), CHF 392.50 di spese e CHF 139.10 di IVA (doc. 12);

                                         che – nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di indennità – questa Camera, oltre il principio di cui all’art. 15a cpv. 2 LAvv, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;

                                         che la redazione della domanda non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari;

                                         che l’onere lavorativo può inoltre essere reputato limitato dal momento che il patrocinatore conosceva la fattispecie;

                                         che – tutto ciò considerato – va pertanto ammesso un importo di CHF 900.--, comprendente onorario, spese ed IVA;

                                         che sulle ripetibili non vengono riconosciuti interessi di mora;

                                         che a IS 1 va rifuso l’importo complessivo di CHF 29'314.30, di cui CHF 18'628.30, oltre interessi, per spese legali, CHF 586.-- per danno materiale, CHF 9'200.--, oltre interessi, per torto morale e CHF 900.-- per ripetibili di questa sede;

                                         che giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;

                                         che la tassa di giustizia di CHF 1’200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 1’250.--, sono poste a carico della qui istante, parzialmente soccombente, per la somma di CHF 120.--.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è parzialmente accolta.

                                         Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al giudizio 10.6.2008 della Corte delle assise criminali (inc. TPC __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 29'314.30, oltre interessi del 5% su CHF 18'628.30 dall’11.2.2009 e su CHF 9’200.-- dal 21.9.2007.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 1’200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 1’250.-- (milleduecentocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione di CHF 120.-- (centoventi).

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza dell’oggetto e del valore, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto pubblico rispettivamente sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss. LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.

                                   4.   Intimazione:

                                         per conoscenza:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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