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Ticino Camera dei ricorsi penali 21.01.2010 60.2009.470

21 janvier 2010·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·518 mots·~3 min·1

Résumé

Istanza di ispezione degli atti

Texte intégral

Incarto n. 60.2009.470  

Lugano 21 gennaio 2010/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Valentina Item, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 16.12.2009 presentata dalla

IS 1   

tendente ad ottenere il richiamo in sede civile di un incarto penale;  

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1.A seguito anche di una segnalazione di PI 2 (in data 12.9.2003), il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) a carico di un ex funzionario della __________, in relazione alla gestione di alcuni conti bancari. Il procedimento si è concluso con un decreto di non luogo a procedere del 7.11.2006 (NLP __________).

2.In relazione alla gestione dei surriferiti conti bancari, PI 2 ha promosso un’azione civile ordinaria (inc. __________) presso la Pretura istante convenendo la __________. In occasione dell’udienza del 14.12.2009, è stato ammesso dal pretore il richiamo dell’incarto penale surriferito.

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

                                   4.   Come ricordato dalla prassi di questa Camera, in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:

                                         -  si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;

                                         -  è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;

                                         -  è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.

                                         Inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante.

                                   5.   Nella fattispecie in esame è certamente data una connessione tra la procedura civile pendente presso la Pretura istante e l’incarto penale nel frattempo concluso, in quanto riferiti entrambi alla gestione dei medesimi conti bancari.

                                         Per questo motivo si giustifica il fatto di non aver interpellato le parti, in particolare un ex funzionario della __________ sentito in sede penale.

6.L’istanza è accolta. L’incarto sarà trasmesso alla Pretura istante in allegato alla copia della presente decisione.

7.La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________, che le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

                                   3.   Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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