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Ticino Camera dei ricorsi penali 15.03.2010 60.2009.439

15 mars 2010·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·3,457 mots·~17 min·4

Résumé

Ricorso contro la decisione del giudice dell'applicazione della pena in materia di libertà condizionale

Texte intégral

Incarto n. 60.2009.439  

Lugano 15 marzo 2010  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso 30.11/1.12.2009 presentato da

 RI 1 c/o , , patr. da:   PR 1 

  contro  

la decisione 19.11.2009 del giudice dell’applicazione della pena Maurizio Albisetti Bernasconi in materia di liberazione condizionale (inc. __________).

richiamati gli scritti 2.12.2009 del giudice dell’applicazione della pena – con cui ribadisce la sua decisione – e 7/9.12.2009 della Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure – che si rimette al giudizio di questa Camera –;

preso atto dello scritto 23/26.2.2010 del procuratore pubblico __________, canton __________, che – interpellato da questa Camera – chiede (1) che la decisione impugnata sia confermata rispettivamente che la domanda di liberazione condizionale sia respinta e (2) che, dopo la liberazione condizionale, RI 1 sia consegnato alle autorità __________ per i loro incombenti;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

                                   a.   Con decisione 21.7.1993 la Corte delle assise criminali ha dichiarato, tra gli altri, RI 1 – in detenzione preventiva dal 23.9.1992 – autore colpevole di ripetuta rapina aggravata commessa a danno di istituti bancari, a __________ il 20.1.1992 ed a __________ il 9.3.1992, di tentata rapina aggravata a danno di __________ di __________ il 23.9.1992 e di lesioni semplici qualificate e lo ha condannato alla pena di sei anni di reclusione ed all’espulsione dal territorio svizzero per quindici anni (inc. __________).

                                         Il calcolo dell’esecuzione della pena prevedeva: 1/3 al 22.9.1994, 1/2 al 22.9.1995, 2/3 al 22.9.1996 e fine al 22.9.1998.

                                  b.   Il 22.3.1996, al termine del primo congedo, il qui ricorrente non ha fatto ritorno al PCT La Stampa, dove stava espiando la pena. Mancavano a quel momento sei mesi al raggiungimento dei 2/3 della pena.

                                         La Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure, il 27.3.1996, ha chiesto all’Ufficio federale di polizia di pubblicare un ordine internazionale di arresto a carico di RI 1.

                                   c.   Il qui ricorrente è stato arrestato a __________ l’1.3.2009 dalle autorità di quel cantone siccome sospettato di aver compiuto atti preparatori in vista di una rapina.

                                         Il 20.5.2009 il procuratore pubblico del canton __________ ha autorizzato il trasferimento di RI 1 – in detenzione preventiva in quel cantone – al PCT La Stampa per scontare due anni e sei mesi, ovvero il residuo della pena di sei anni di reclusione comminata il 21.7.1993 dalla Corte delle assise criminali.

                                         Il ricorrente è stato imprigionato nel carcere ticinese il 25.5.2009.

                                         L’esecuzione della pena inflittagli terminerà il 25.11.2011 (calcolo: 2/3 al 25.11.2009).

                                  d.   Il 3.11.2009 – nell’ambito della procedura inerente l’esame della liberazione condizionale – il giudice dell’applicazione della pena ha interrogato RI 1. Questi ha sostenuto, tra l’altro, che esercitava la professione di responsabile di cantiere edile, che – al momento dell’arresto a __________ – era giunto in Svizzera da poche ore e che contestava le accuse mossegli circa gli atti preparatori per una rapina in banca. Ha dichiarato che, già prima dell’arresto, era intenzionato a risolvere la questione pendente in seguito al mancato rientro dal congedo 22.3.1996. Ha raccontato che, una volta arrivato in __________ dopo essere evaso, era stato arrestato per fatti del 1992/1996 e che nel 1996 aveva commesso altre due rapine, circostanze che avevano portato alla sua condanna a dodici anni e tre mesi. Dal 1996 non aveva più commesso reati, si era sposato ed aveva avuto una figlia. Ha confermato la richiesta di liberazione condizionale: voleva rientrare in __________ per ricongiungersi alla famiglia e per riprendere il lavoro.

                                   e.   Con decisione 19.11.2009 il giudice dell’applicazione della pena ha rifiutato la liberazione condizionale: una nuova istanza poteva essere presentata non prima di cinque mesi (inc. __________).

                                         Il giudice – esposte le vicende personali / penali e ricordato il diritto applicabile – ha anzitutto rilevato che RI 1 aveva commesso reati gravi ed aveva alle spalle una lunga recidiva specifica (come emergeva dal casellario giudiziale __________ e dalla sentenza 21.7.1993 della Corte delle assise criminali). Nel 1996, quando il termine per la liberazione condizionale era ormai prossimo, si era dato alla fuga sfruttando il primo congedo. In __________ aveva ripreso a delinquere ed era stato condannato ad una lunga carcerazione. Una volta liberato, si era comunque comportato correttamente: aveva dato avvio ad una nuova attività professionale, si era sposato ed aveva avuto una figlia, ancora piccola. L’arresto avvenuto a __________ aveva pregiudicato questo progetto. Questo procedimento, ancora aperto, pesava comunque in maniera importante anche nell’ambito della valutazione inerente alla sua liberazione condizionale. Se fosse stato liberato condizionalmente, sarebbe tornato nel contesto sociale, famigliare e professionale preesistente, che non l’aveva trattenuto dal decidere di commettere nuove infrazioni. Non si doveva dimenticare l’abuso di fiducia avvenuto nel 1996, quando si era dato alla fuga. La prognosi era pertanto ancora negativa: appariva troppo alto il rischio di recidiva. Doveva dimostrare di sapersi attenere alle norme vigenti durante l’esecuzione della pena per un periodo più consistente rispetto a quello sinora trascorso in detenzione. Nel contempo avrebbe potuto essersi chiarita la sua posizione in merito al procedimento penale pendente a __________. Si doveva inoltre tenere conto, anche per rispetto dei detenuti che si comportavano correttamente, della grave infrazione commessa non rientrando dal congedo. La liberazione condizionale si doveva valutare in un secondo tempo, non prima di cinque mesi, sulla base delle nuove informazioni e dell’evoluzione del richiedente.

                                    f.   Con tempestivo gravame RI 1 domanda l’annullamento della predetta decisione 19.11.2009 ed il contestuale accoglimento dell’istanza di liberazione condizionale.

                                         Il ricorrente, riferiti gli atti intrapresi dal procuratore pubblico di __________ rispettivamente dal suo legale in quel procedimento, rileva che da tempo sta cercando di cambiare vita, con un lavoro impegnativo e con una nuova famiglia. Già prima dell’arresto 1.3.2009 sarebbe stato intenzionato a risolvere la questione pendente in Ticino a seguito del mancato rientro dal congedo (come dimostrerebbe lo scritto 20.8.2009 dell’avv. __________ alla Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure). Di seguito, esposto il diritto applicabile, rimprovera al giudice dell’applicazione della pena di avere disatteso il principio in dubio pro reo con riferimento al procedimento pendente a __________, considerato nella sua decisione per valutare il pericolo di recidiva. Inoltre, se liberato condizionalmente, verrebbe sottoposto nuovamente al regime di carcere preventivo nel canton __________: non si potrebbe pertanto giustificare la reiezione della domanda di libertà condizionale con il pericolo di recidiva, inesistente. Egli, trovandosi in regime di espiazione della pena, non potrebbe godere della liberazione condizionale ai 2/3 per effetto dell’inchiesta penale in corso a __________; parallelamente, non trovandosi formalmente in detenzione preventiva in quel cantone, non potrebbe presentare una nuova istanza di libertà provvisoria. Sottolinea che, dopo l’ultima condanna in __________ (a nove anni) dopo la fuga dal carcere ticinese, non avrebbe più commesso reati. Avrebbe dato effettivamente una svolta alla sua vita: ci sarebbero buone prospettive per il suo rientro a casa. Il giudice dell’applicazione della pena non avrebbe menzionato che, dal momento della fuga dal carcere, non aveva più commesso reati ed era intenzionato a presentarsi presso le autorità svizzere per scontare l’ultimo periodo di pena residua. Il suo comportamento in carcere in questi mesi sarebbe stato del tutto corretto.

in diritto

                                   1.   1.1.

                                         Il giudice dell’applicazione della pena – richiamato l’art. 339 cpv. 1 lit. j CPP, secondo cui è competente ad adottare le decisioni relative alla liberazione condizionale da una pena detentiva – ha rifiutato a RI 1 la liberazione condizionale indicando che una nuova domanda non poteva essere ripresentata prima di cinque mesi (decisione 19.11.2009, inc. __________).

                                         1.2.

                                         Giusta l’art. 341 cpv. 1 lit. b / 2 CPP contro le decisioni del giudice dell’applicazione della pena il condannato – entro dieci giorni dalla conoscenza del provvedimento – può interporre ricorso a questa Camera nei casi previsti dall’art. 339 cpv. 1 lit. c-j CPP.

                                         Il gravame 30.11/1.12.2009 – tempestivo – è ricevibile in ordine.

                                   2.   2.1.

                                         Giusta l’art. 86 cpv. 1 CP “quando il detenuto ha scontato i due terzi della pena, ma in ogni caso almeno tre mesi, l’autorità competente lo libera condizionalmente se il suo comportamento durante l’esecuzione della pena lo giustifica e non si debba presumere che commetterà nuovi crimini o delitti” (BSK Strafrecht I – A. BAECHTOLD, 2. ed., Basilea 2007, n. 1 ss. ad art. 86 CP).

                                         “L’autorità competente esamina d’ufficio se il detenuto possa essere liberato condizionalmente. Chiede a tal fine una relazione alla direzione del penitenziario. Il detenuto deve essere sentito. Se non concede la liberazione condizionale, l’autorità competente riesamina la questione almeno una volta all’anno” (art. 86 cpv. 2/3 CP) [BSK Strafrecht I – A. BAECHTOLD, op. cit., n. 20 ss. ad art. 86 CP].

                                         2.2.

                                         Dal punto di vista sostanziale, l’art. 86 cpv. 1/2 CP non si differenzia molto dal precedente art. 38 vCP: in tal senso si esprime il Messaggio del CF del 23.3.1999 (FF 1999 p. 1667 ss., p. 1800/1801). Con il nuovo art. 86 cpv. 1 CP c’è stata una modifica: se prima la liberazione era concessa ”se si può presumere che il detenuto avrebbe tenuto una buona condotta in libertà”, con la nuova disposizione la liberazione va concessa se “non si debba presumere che commetterà nuovi crimini o delitti”. Per V. MAIRE (La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berna 2006, p. 360) si passa dall’esigenza di una prognosi favorevole a quella di una prognosi non sfavorevole, ciò che è rilevante nei casi intermedi in cui non si arriva a formulare una prognosi certa.

                                         2.3.

                                         La liberazione condizionale non costituisce né un diritto, né un favore, né un atto di clemenza o di grazia che il detenuto è libero di accettare o di rifiutare. Si tratta per contro di una modalità d’esecuzione della pena, ossia della quarta ed ultima fase del regime progressivo d’espiazione della condanna (DTF 101 Ib 452 cons. 1). Come tale essa costituisce la regola da cui conviene scostarsi solo se sussistono valide ragioni per ritenere che essa non sarà efficace. Ove l’autorità vi si scosti, è tenuta a indicare i motivi che giustificano la sua decisione (DTF 124 IV 193, cons. 4d; 119 IV 5 consid. 2; PRA 6/2000, p. 534).

                                         Interpretando l’art. 38 vCP, il Tribunale federale aveva sottolineato come il criterio centrale per la liberazione anticipata – pur avendo presenti tutte le difficoltà che la sua formulazione comporta (DTF 124 IV 193 cons. 4) – fosse la formulazione di una prognosi; la condotta tenuta dal detenuto durante l'esecuzione della pena concorreva alla decisione, senza essere decisiva, ed è stata relativizzata (Messaggio, FF 1999 p. 1801). La liberazione condizionale deve fondarsi su una valutazione complessiva, che deve tenere conto dei precedenti del condannato, della sua personalità, così come del suo comportamento da un lato in generale e dall'altro lato nel contesto della commissione dei reati che sono alla base della condanna (DTF 124 IV 193 cons. 3). Al riguardo, di fronte a pene privative della libertà di durata limitata, vanno esaminate la pericolosità dell’agente, se questa diminuirà, rimarrà invariata o aumenterà nel caso in cui la pena fosse interamente scontata e quindi se la liberazione condizionale, eventualmente accompagnata da regole di condotta e da un patronato, non sia più favorevole alla sua risocializzazione che non l’esecuzione completa della pena (DTF 124 IV 193 cons. 4).

                                         La natura del reato che ha portato alla condanna, anche se l’importanza del bene giuridico protetto dalla norma penale va considerata, di per sé non è determinante per la formulazione della prognosi. Possono essere di rilievo le circostanze nelle quali è stato compiuto il reato, nella misura in cui permettano di trarre conclusioni sulla personalità dell’autore e di conseguenza sul suo futuro comportamento (DTF 124 IV 193 cons. 3). Per quanto riguarda la condotta tenuta durante l’esecuzione della pena solo comportamenti che hanno gravemente ostacolato la disciplina carceraria o che denotano di per sé l’assenza di emendamento possono avere valenza autonoma per escludere la liberazione condizionale. Comportamenti meno gravi possono invece essere esaminati nel contesto della prognosi sulla futura condotta in libertà (DTF 119 IV 6 cons. 1a, con rif.).

                                   3.   3.1.

                                         RI 1, che ha scontato 2/3 della pena il 25.11.2009, ha pacificamente raggiunto la soglia oggettiva minima per la concessione della liberazione condizionale (art. 86 cpv. 1 CP).

                                         3.2.

                                         3.2.1.

                                         Con decisione 21.7.1993 la Corte delle assise criminali ha dichiarato, tra gli altri, il ricorrente autore colpevole di ripetuta rapina aggravata, di tentata rapina aggravata e di lesioni semplici qualificate e lo ha condannato alla pena di sei anni di reclusione ed all’espulsione dal territorio svizzero per quindici anni (inc. __________).

                                         Il 22.3.1996 – al termine del primo congedo – RI 1 non ha fatto ritorno al PCT La Stampa, dove stava espiando la predetta pena. E’ stato arrestato l’1.3.2009 nel canton __________.

                                         3.2.2.

                                         Il giudice dell’applicazione della pena ha ritenuto che detta fuga costituisse un abuso di fiducia, fatto che – malgrado il lungo tempo trascorso da quel giorno – non mutava la gravità del suo comportamento, decisamente contrario al regolamento del carcere. Ciò che giustificava – con altri motivi – la reiezione dell’istanza.

                                         A ragione. La fuga del ricorrente ha infatti, forzatamente, interrotto la progressiva esecuzione della pena, di cui la liberazione condizionale – nel sistema del regime progressivo di espiazione della pena – è l’ultima fase (DTF 133 IV 201; StGB PK – S. TRECHSEL, Zurigo / S. Gallo 2008, n. 2 ad art. 86 CP; A. BAECHTOLD, Exécution des peines, Berna 2008, cap. 8, n. 1; BSK Strafrecht I – A. BAECHTOLD, op. cit., n. 4 ad vor art. 86 CP).

                                         Con la sua condotta – che ha dimostrato straordinario disprezzo per le regole carcerarie – RI 1, che si è allontanato dal penitenziario nel corso del primo congedo, quando mancavano pochi mesi a raggiungere i 2/3 della pena, è venuto meno alla fiducia accordatagli: l’inizio dell’ultima fase dell’espiazione della pena, ovvero la liberazione condizionale, è di conseguenza stato necessariamente differito dalla fuga, che – come detto – ha inevitabilmente troncato la regolare esecuzione della pena ed il rapporto di fiducia soggiacente. In queste circostanze, è indispensabile un ulteriore periodo per poter meglio valutare la situazione personale del ricorrente, plurirecidivo.

                                         La concessione della liberazione condizionale presuppone infatti, tra l’altro, che “non si debba presumere che (il beneficiario) commetterà nuovi crimini o delitti”, condizione esplicitamente prevista dal legislatore (cfr. BSK Strafrecht I – A. BAECHTOLD, op. cit., n. 5 ss. ad art. 86 CP): nella valutazione della prognosi futura non si può prescindere dal vissuto del detenuto e pertanto, anche, dal suo comportamento e dalle eventuali precedenti condanne. La necessità di promuovere il suo reinserimento nella società – scopo dell’espiazione della pena – non deve, evidentemente, minacciare / pregiudicare la sicurezza dell’ordine pubblico.

                                         Ora, il casellario giudiziale __________ attesta numerose condanne a partire dal 1984; in particolare certifica la condanna avvenuta nel 2000 per, tra l’altro, rapine commesse nel corso del 1997, per cui è stato condannato alla pena di dodici anni e tre mesi (poi ridotta). Circostanza, quest’ultima, che implica come, dopo avere omesso di rientrare in carcere il 22.3.1996, il ricorrente abbia perseguito nell’attività criminale perpetrando ulteriori atti violenti.

                                         Inoltre, la pretesa intenzione di RI 1, “(…) in tempi precedenti l’arresto a __________, (…) di presentarsi autonomamente presso le autorità svizzere per chiudere i conti con la giustizia elvetica e scontare l’ultimo periodo di pena residua rimasta” (ricorso 30.11/1.12.2009, p. 9) non è sostanziata da alcun elemento. Il fatto che nel 2008 avrebbe interpellato l’avv. __________ per sapere come procedere per risolvere il problema di espiazione con la pena in Svizzera (doc. C, allegato al ricorso 30.11/1.12.2009) non è certamente sufficiente per comprovare che effettivamente volesse costituirsi alle autorità elvetiche: a tale abboccamento non è infatti seguito alcun gesto / atto concreto in questa direzione da parte del ricorrente. In effetti, non ci sono indizi per concludere che, se non fosse stato arrestato l’1.3.2009, si sarebbe spontaneamente presentato per scontare il residuo di pena. La circostanza, poi, che – come si evince dallo scritto 28.9.2009 del capo cancelleria della Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure al giudice dell’applicazione della pena inerente la liberazione condizionale – “(…) risulta una segnalazione telefonica 12.9.2006 dell’avv. __________, il quale chiedeva informazioni in quanto RI 1 avrebbe voluto recarsi in __________, sui periodi di prescrizione” (p. 4) attesta che il ricorrente non aveva alcun programma di costituirsi alle autorità svizzere per scontare il resto della pena, ma piuttosto che voleva sapere se poteva recarsi all’estero senza incorrere nell’arresto e nella carcerazione. Non certo indizio di buoni propositi circa l’intenzione di espiare la pena comminata nei suoi confronti il 21.7.1993 dalla Corte delle assise criminali.

                                         Il ricorrente, anche se ha scontato un lungo periodo in detenzione in __________ dopo la sua fuga dal PCT La Stampa, avrebbe senz’altro potuto, se solo l’avesse voluto, concretizzare l’asserito intendimento di presentarsi per espiare la condanna, allo stesso modo in cui ha cambiato la sua vita formandosi una famiglia ed avendo un lavoro stabile. In realtà – come detto – unicamente l’arresto nel canton __________ l’1.3.2009 ha interrotto la sua lunghissima latitanza e lo ha ricondotto in carcere in Ticino.

                                         Il giudice dell’applicazione della pena ha indicato, con riferimento al predetto arresto, che “(…) è subito stato messo sotto inchiesta proprio perché si sospetta che stesse preparando una nuova rapina. Questo procedimento nel canton __________ rimane tutt’ora aperto e pesa comunque in maniera importante anche nell’ambito della valutazione inerente alla sua liberazione condizionale. Preoccupa che egli sia tornato in Svizzera, dove non ha nessun legame sociale di nessun genere, contravvenendo al divieto d’entrata e verosimilmente con l’intento di commettere nuovi reati” (decisione 19.11.2009, p. 5, inc. __________). Queste ultime parole lasciano nondimeno intendere, anche se è stato aggiunto “verosimilmente”, che il ricorrente si è reso colpevole di nuovi reati, ciò che è contrario al principio della presunzione di innocenza previsto dall’art. 32 cpv. 1 Cost. (“in dubio pro reo”) [R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 56 n. 20 ss.].

                                         Il procedimento nel canton __________ è ancora pendente, per cui dallo stesso nulla si può evidentemente desumere in capo alla sua colpevolezza. Certo, è assodato che RI 1 è stato arrestato e posto in detenzione preventiva per atti preparatori a rapina sub. a presa d’ostaggio, misure che non sono contrarie al principio della presunzione di innocenza (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 56 n. 21); nondimeno, dare eccessivo peso a questa circostanza – nel senso di ritenerla elemento rilevante per la valutazione dei presupposti esatti dall’art. 86 CP – significherebbe, di fatto, anticipare il giudizio delle competenti autorità del canton __________ e disattendere il principio “in dubio pro reo”.

                                         Si può invece considerare, anche perché il ricorrente stesso lo ammette (ricorso 30.11/1.12.2009, p. 7), che ha violato il divieto di entrata nei suoi confronti disposto per una durata illimitata dall’Ufficio federale degli stranieri il 27.8.1993, ciò che comprova il suo disprezzo per quanto ordinato dall’autorità elvetica e quindi la completa assenza di volontà di conformarsi alle regole. Fatto che non conforta certamente la pretesa intenzione di “dare alla sua vita un nuovo assetto” (ricorso 30.11/1.12.2009, p. 9), intenzione solo in parte concretizzatasi con la famiglia e con il lavoro.

                                         Il ricorrente sostiene invero che, siccome secondo gli accordi tra le autorità __________ e quelle ticinesi, se / quando liberato, sarà consegnato al canton __________ per gli incombenti delle loro autorità penali, il pericolo di recidiva sarebbe del tutto inesistente siccome incarcerato in quel cantone. L’esame inerente la recidiva del condannato, nell’ambito della procedura sulla liberazione condizionale, deve nondimeno considerare il futuro sul lungo termine e non certo soltanto i primi mesi dopo la scarcerazione. L’autorità __________, alla quale spetta esprimersi sulla libertà provvisoria di RI 1 in quel procedimento, potrebbe peraltro decidere di procedere alla sua immediata scarcerazione, per cui l’assunto del qui ricorrente secondo il quale, perché incarcerato, non potrebbe recidivare, non avrebbe portata alcuna.

                                         Il procedimento penale pendente nel canton __________ contro il ricorrente non ha, come detto in precedenza, significato particolare nell’esame della concessione della liberazione condizionale.

                                         In queste circostanze, è del tutto prematura la scarcerazione.

                                   4.   Il gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico del ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 86 CP, 339/340/341 CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico di RI 1, c/o __________, __________.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro 30 giorni dall’intimazione (art. 78 cpv. 2 lit. b LTF).

                                   4.   Intimazione:

                                         per conoscenza:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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