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Ticino Camera dei ricorsi penali 25.02.2010 60.2009.438

25 février 2010·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·423 mots·~2 min·3

Résumé

Istanza di ispezione degli atti. consolato quale istante

Texte intégral

Incarto n. 60.2009.438  

Lugano    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 11/26.11.2009 presentata dal

IS 1 

  tendente ad ottenere informazioni riguardo ad un incidente mortale in montagna;  

premesso che la richiesta 11/26.11.2009 è stata inviata direttamente in polizia, successivamente trasmessa al Ministero pubblico, e da quest’ultimo fatta giungere per competenza a questa Camera con scritto 26.11.2009 che la preavvisa favorevolmente;

ritenuto che questa Camera, con scritti 27.11.2009 e 4.1.2010, ha chiesto al Consolato istante di precisare i motivi a fondamento della richiesta;

preso atto dello scritto 8/11.2.2010 del Consolato istante in evasione della surriferita richiesta;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   In data 28.10.2009 è deceduto in montagna PI 2, in territorio di __________ (Comune dell’__________). La polizia ha allestito un rapporto datato 4.11.2009, sulla base del quale il Ministero pubblico ha emanato in data 9.11.2009 un decreto di non luogo a procedere (NLP __________).

                                   2.   Il consolato istante, a nome e per conto di un figlio del defunto e della di lui madre, chiede di avere informazioni circa il luogo e le circostanze del decesso. Il Ministero pubblico, come detto, ha preavvisato favorevolmente la richiesta.

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".

                                   4.   Nel presente caso, in relazione alla documentazione allegata allo scritto 8/11.2.2010, è dato certamente un legittimo interesse del figlio del defunto, e della di lui madre, ad accedere agli atti del rapporto di polizia del 4.11.2009.

                                   5.   L’istanza è accolta. Copia del rapporto di polizia sarà allegata alla copia della presente decisione destinata al Consolato istante.

                                   6.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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