Incarto n. 60.2009.399
Lugano 23 novembre 2009/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza di accesso agli atti 19/21.10.2009 presentata da
IS 1, , patr. da: PR 1 ,
con riferimento al procedimento penale a carico del marito PI 2 e di altre persone (inc. MP __________);
considerato che:
- la richiesta è stata spedita direttamente al procuratore pubblico Fiorenza Bergomi, competente per il procedimento penale inc. MP __________;
- quest’ultimo l’ha trasmessa a questa Camera con scritto 23/26.10.2009, in riferimento all’art. 27 CPP;
- con scritto 29.10.2009 questa Camera ha chiesto al magistrato inquirente di precisare i motivi a sostegno dell’applicazione della procedura prevista dall’art. 27 CPP;
- con lettera 5.11.2009 il procuratore pubblico ha giustificato il ricorso alla procedura dell’art. 27 CPP in quanto l’istante è un terzo, non parte al procedimento;
- l’istante, moglie di uno degli accusati, chiede non di avere un accesso indiscriminato agli atti del procedimento, ma semplicemente di ricevere copia degli “(…) ordini di sequestro di beni mobili o immobili emessi dal Ministero pubblico a carico del signor PI 2 e/o della signora IS 1 dal 2004 ad oggi”, con riferimento alla procedura di divorzio pendente. Per detti atti procedurali, l’istante è un terzo (perché non accusata, non parte civile o vittima), ma toccata direttamente da detti provvedimenti;
- un terzo toccato da atti procedurali, con riferimento ai medesimi, ha di principio i medesimi diritti di un indiziato o accusato, e ciò anche se non previsto espressamente dalla legge (G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 538, p. 349);
- in questo senso il nuovo Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP CH) prevede, tra gli altri partecipanti al procedimento, anche il terzo aggravato da atti procedurali (art. 105 cpv. 1 lit. f), stabilendo inoltre al cpv. 2 della medesima norma che “Le persone di cui al capoverso 1, se direttamente lese nei loro diritti, fruiscono dei diritti procedurali spettanti alle parti, nella misura necessaria alla tutela dei loro interessi”;
- in queste condizioni spetta al procuratore pubblico decidere l’accesso agli atti, come per le altre parti o gli altri partecipanti alla procedura, non trovando perciò applicazione l’art. 27 CPP;
- conseguentemente questa Camera non entra nel merito della specifica istanza, rinviando l’incarto al procuratore pubblico competente;
- in considerazione della particolare situazione, si prescinde dal carico di tassa di giustizia e spese;
Per questi motivi,
richiamate le norme applicabili,
pronuncia
1. L’istanza è respinta per incompetenza di questa Camera.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria